TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-02-21, n. 202200214
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Pubblicato il 21/02/2022
N. 00214/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01577/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2021, proposto da
M M M, rappresentato e difeso dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Pisa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalla Questura di Pisa sulla diffida presentata dal ricorrente in data 06.08.2021, ex art. 19, c. 6 ter, L. n. 241/1990, di sollecito in merito al rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato ex art. 5, c. 6, D. Lgs. n. 286/1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 - tenutasi in modalità da remoto secondo quanto disposto dal Presidente della II^ Sezione con decreto n. 4 del 10 febbraio 2022 - il dott. R G, e uditi per le parti i difensori mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 13-quater delle norme di attuazione del c.p.a. di cui all’allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente espone di aver presentato in data 14 maggio 2021 alla Questura di Pisa istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale e di aver quindi sollecitato e diffidato l’amministrazione a pronunciarsi su detta istanza con successiva nota del 6 agosto 2021.
Il ricorrente, stante l’inerzia dell’amministrazione, ha quindi agito in questa sede giudiziaria con ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione, essendo decorso il termine di 60 giorni per provvedere di cui all’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998. Egli richiede la condanna dell’amministrazione all’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento e richiede altresì il risarcimento del danno da ritardo, quantificato in € 10.000,00, cui l’amministrazione dovrà essere condannata previo cambiamento del rito.
Con decreto n. 717 del 2021 veniva respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie avanzata dal ricorrente. La domanda cautelare veniva respinta anche in sede collegiale, con ordinanza n. 14 del 2022.
La Questura di Pisa si è costituita in giudizio per resistere al ricorso con memoria formale, senza contestare i fatti posti a fondamento dell’azione sul silenzio.
Alla camera di consiglio del 16 febbraio 2022 il presidente ha sottoposte alle parti presenti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione di possibile difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e la causa è stata poi trattenuta dal Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che il permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente, relativo alla protezione internazionale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché il diritto alla protezione umanitaria, il diritto allo "status" di rifugiato e il diritto costituzionale di asilo hanno consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 23 dicembre 2019, n. 3064;id., 16 settembre, n. 2202;TAR Toscana, sez. II, 21 marzo 2019, n. 402;TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 1 marzo 2019, n. 209;TAR Piemonte, sez. I, 16 agosto 2017, n. 1019;Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2017, n. 2412;cfr. anche CASS S.U. 29 gennaio 2019, n. 2441;is., 19 dicembre 2018, n. 32774;id., 27 novembre 2018, n. 30658).
Alla luce della giurisprudenza della Sezioni Unite della Cassazione, allorquando si fuoriesca dalla giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in materia di diritti soggettivi di pertinenza del giudice ordinario non è utilizzabile lo strumento processuale dell’azione sul silenzio-inadempimento. Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che “ l’azione avverso il silenzio volta a chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 31 (cod. proc. amm.), da proporre nelle forme di cui all’art. 117 cod. proc. amm., presuppone (oltre che la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione ed il decorso dei termini di conclusione del procedimento) comunque la configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla pretesa sottostante ” e che l’azione sul silenzio “ ha, dunque, natura meramente processuale, ed è perciò ammissibile solo in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all’esercizio in via autoritativa di un potere pubblico discrezionale, essendo volta ad accertare la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza del privato. Tale strumento non è invece compatibile con pretese che, pur ricollegandosi apparentemente ad una situazione di inerzia provvedimentale (cui si correla una posizione di interesse legittimo), concernono piuttosto diritti soggettivi, la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall’autorità giurisdizionale ” (Cass., sez. un., 21 dicembre 2020, n. 29178).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, non essendo utilizzabile nella specie lo strumento processuale attivato e sussistendo in materia la giurisdizione del giudice ordinario, con compensazione delle spese di giudizio, stante la natura processuale della decisione.