TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2011-05-24, n. 201104590

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2011-05-24, n. 201104590
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201104590
Data del deposito : 24 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00627/2006 REG.RIC.

N. 04590/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00627/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2006, proposto da
CAMPAGNA FABIOLA elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 55 presso lo studio dell’avv. A G che la rappresenta e difende nel presente giudizio;

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. – non costituito in giudizio

nei confronti di

NARDI WILMA – non costituita in giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- nota del Ministero della giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria protocollo n. 121850/40881 F. P. del 16 novembre 2005;

- verbale n. 6 del 14 febbraio 2005;

- nota del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria protocollo n. 121850/ 40881 /F. P. del 25 novembre 2005, con cui è stata dedotta la legittimità del computo del servizio prestato in qualità di "trimestrali" ai fini della quantificazione dei punteggi utili per l'anzianità di servizio;

- graduatoria definitiva relativa all'interpello ordinario dell'anno 2004;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con dichiarazione resa all’udienza pubblica del 19 maggio 2011 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

Ritenuto, infine, di dovere dichiarare l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente;

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