TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-08-14, n. 201700553

TAR Cagliari
Ordinanza cautelare
10 aprile 2017
CS
Rigetto
Sentenza
6 marzo 2018
TAR Cagliari
Sentenza
14 agosto 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-08-14, n. 201700553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201700553
Data del deposito : 14 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/08/2017

N. 00553/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00175/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2017, proposto da:
EN OC, LI TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Lai e Carlo Selis, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Alagon n. 1;



contro

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;



nei confronti di

- MA IC UI FI, AO ZA GA FI e NA NAro, rappresentati e difesi dagli avvocati Bettino Arru e Francesco NAro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvio NA in Cagliari, via San Lucifero n. 65;
- NZ CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio NA, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via San Lucifero n. 65;
- GE OG, AL FL e AN MI NA, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo OC e MA Antonietta OG, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, in Cagliari, via Sassari n. 17;
- AN IU RD, EL NI, TT DE, rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Patrizio Mereu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Antonio Lampis, in Cagliari, via Malta n. 25;
- AN NE, GI AL, AR NU, GI UA, AR AR, NA LA, AN MA ON, NZ NA, NA PI, RI MA, ANlisa IR, IC ME, MA UI AN, RI NE, MA RI CA, ON RI, RA UL, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Rossi, Nicola Ibba, RT RI GI, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Ada Negri n. 32;
- IN GA e FR PE, rappresentati e difesi dagli avvocati Valeria Mereu e Roberto Mascia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, via Pessina n. 9;
- IN NU e AN TE HE, rappresentati e difesi dagli avvocati IA Ortisi e UI Pullara, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, in Cagliari, via Sassari n. 17;
SE NC e IA NC, rappresentate e difese dagli avvocati AR Loi e Sonia Marras, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. MA Elisabetta Porcu in Cagliari, via San Benedetto n. 13;
- UI BU, DO IR, IR BR, NU SC, EN CO, PI NE, EN NU, MA VI FA, AN MA CH, CE TA, AL CI, IA SE CA, UI IS, AR PIna, ES VO, CI RA, DO AL IM, MA OR CH, IUna NC, IA AN, ARh OC non costituiti in giudizio;



per l'annullamento:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. della graduatoria unica definitiva dei vincitori del Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Sardegna, approvata con determinazione Servizio qualità dei servizi e governo clinico dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 53 del 26/2/2017, pubblicata sul supplemento straordinario n. 8 del BURAS 2/2/2017 n. 7 e comunicata a mezzo p.e.c. in data 9/2/2017, esclusivamente nella parte in cui non ha attribuito all'associazione composta dalle ricorrenti la dovuta maggiorazione prevista dall'art. 9 della L. 221/1968 a favore dei farmacisti rurali e conseguentemente ha attribuito alle stesse un illegittimo minor punteggio complessivo;

2. per quanto possa occorrere, del bando di “concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna - art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27”, approvato con determinazione n. 46 del 25.01.2013 del servizio qualità dei servizi e governo clinico dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e pubblicato sul BURAS n. 6 del 5/2/2013;

3. di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, compresi tutti i verbali della commissione di concorso e, in particolare, il verbale n. 1 del 11/9/2013, n. 2 del 17/9/2013 e n. 3 del 18/9/2013, con i relativi allegati e comunque, gli atti, anche non conosciuti, contenenti la decisione di attribuire la maggiorazione di punteggio prevista dall'art. 9 della L. 221/1968 a favore dei farmacisti rurali solo entro i limiti del punteggio massimo previsto per i titoli di esperienza professionale e, sempre in tale parte, le schede di valutazione relative alle ricorrenti e all'associazione dalle stesse composta;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da EL GE il 27 aprile 2017:

1. della graduatoria unica definitiva dei vincitori del Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Sardegna, approvata con determinazione Servizio qualità dei servizi e governo clinico dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 53 del 26/2/2017, pubblicata sul supplemento straordinario n. 8 del BURAS 2/2/2017 n. 7 e comunicata a mezzo P.E.C. in data 9/2/2017, esclusivamente nella parte in cui non ha attribuito all'associazione composta dalle ricorrenti la dovuta maggiorazione prevista dall'art. 9 della L. 221/1968 a favore dei farmacisti rurali e conseguentemente ha attribuito alle stesse un illegittimo minor punteggio complessivo;

2. per quanto possa occorrere, del bando di “concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna - art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27”, approvato con determinazione n. 46 del 25.01.2013 del servizio qualità dei

servizi e governo clinico dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e pubblicato sul BURAS n. 6 del 5/2/2013;

3. di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, compresi tutti i verbali della commissione di concorso e, in particolare, il verbale n. 1 del 11/9/2013, n. 2 del 17/9/2013 e n. 3 del 18/9/2013, con i relativi allegati e comunque, gli atti, anche non conosciuti, contenenti la decisione di attribuire la maggiorazione di punteggio prevista dall'art. 9 della L. 221/1968 a favore dei farmacisti rurali solo entro i limiti del punteggio massimo previsto per i titoli di esperienza professionale e, sempre in tale parte, le schede di valutazione relative alle ricorrenti e

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OR IA ON LU il 18 maggio 2017:

della graduatoria del concorso straordinario per l'assegnazione di 90 sedi farmaceutiche nella regione Sardegna, nella parte in cui non ha attribuito alle ricorrenti incidentali la maggiorazione del 40% per la "ruralità"; nonchè di tutti gli atti comunque connessi con particolare ma non esclusivo riferimento alla determinazione n. 53/2017 con cui è stata approvata la graduatoria del concorso, dei verbali della commissione esaminatrice inerenti la mancata attribuzione della suddetta maggiorazione del 40% alla scheda di valutazione delle ricorrenti incidentali e, ove occorrer possa, dell'art. 16 del bando di concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e dei controinteressati come in epigrafe descritti.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con determinazione 25 gennaio 2013, n. 46, del Direttore del Servizio Qualità dei servizi e governo clinico dell'Assessorato regionale dell’Igiene sanità e assistenza sociale (da qui in poi “Direttore del Servizio”), la Regione Sardegna aveva approvato il bando del pubblico concorso straordinario per titoli avente a oggetto l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili, previsto dall’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il concorso era riservato ai farmacisti iscritti all’Albo professionale non titolari di farmacia ovvero titolari di farmacia rurale sussidiata ovvero di farmacia soprannumeraria (cioè “aperta” in base al criterio “topografico” o “della distanza” di cui all’art. 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e non riassorbita nella determinazione del numero complessivo delle farmacie individuato in base al c.d. “parametro della popolazione” di cui al comma 1, lett. a), dello stesso art. 11).

Il bando consentiva ai soggetti legittimati di partecipare al concorso, oltre che individualmente, anche in

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