TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-10-14, n. 202401461
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Testo completo
Pubblicato il 14/10/2024
N. 01461/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00870/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Cosenza prot. n. -OMISSIS-, notificato dalla Questura di Cosenza in data -OMISSIS-, che ha rigettato l’istanza presentata il -OMISSIS- per conto del Sig. -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale datore di lavoro, per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della licenza porto d’armi per difesa personale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2024 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’istituto di vigilanza privata -OMISSIS- proponeva istanza alla Prefettura di Cosenza per il rilascio del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate armate in favore dei sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, ai fini della assunzione di questi per la vigilanza armata dei beni mobili e immobili dell’istituto.
2. Con nota prot.n.-OMISSIS-, la Prefettura comunicava all’istante preavviso di rigetto, riferendo l’esistenza di “ cause ostative connesse a vicende che evidenziano la carenza dei requisiti di natura morale e quindi la mancanza delle condizioni alle quali il rilascio dei titoli richiesti è subordinato ”.
L’atto, in particolare, ha tratto fondamento dalle risultanze della istruttoria condotta dalla Questura di Cosenza la quale aveva riferito due risultanze in capo all’interessato:
- “ -OMISSIS- – deferito da questa Divisione P.A.S.I. per violazione dell’art.140 TULPS (vigilanza notturna a beni immobili senza la prescritta licenza ex art.134 TULPS);
- -OMISSIS- – controllato in questa -OMISSIS-, da una volante di questa Questura, a bordo di veicolo, unitamente a una persona in atti generalizzata, con a carico pregiudizi di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, falsità ideologica, gestione di rifiuti non autorizzata, appropriazione indebita, associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione non minorile, violazione degli obblighi di assistenza familiare ”.
3. Ottenuta l’ostensione della relazione della Questura, il ricorrente inviava alla Prefettura osservazioni scritte con le quali:
- in relazione al primo episodio, avvenuto in data -OMISSIS-, riferiva e documentava l’intervenuta archiviazione del procedimento penale ad esso relativo;
- in relazione al secondo episodio, avvenuto in data -OMISSIS-, riferiva che “in quell’occasione, si trovava in servizio con un cliente che lo aveva contattato poiché la propria autovettura di tipo -OMISSIS- colore oro non andava in moto e lo stesso, che all’epoca svolgeva attività di meccanico presso l’Officina -OMISSIS-di proprietà del padre si recava colà per soccorrerlo onde per cui lo stesso adempieva ad un’obbligazione derivante dal rapporto di lavoro ”.
4. Con provvedimento prot.n.-OMISSIS-, la Prefettura resistente, concludendo il procedimento, ha rigettato l’istanza, rilevando, in particolare, come, da un ulteriore controllo effettuato dalla Questura all’esito delle osservazioni inviate dall’istante, fosse risultata la non veridicità delle circostanze da questi addotte in relazione al secondo degli episodi riferiti, sotto diversi profili: “ sia per quanto concerne il rapporto di lavoro del sig. -OMISSIS- che l’identificazione dell’autovettura ”.
Segnatamente, la locale Questura, confermata, quanto alla prima risultanza, l’esistenza del provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente, come da questi riferito nelle proprie osservazioni al preavviso di rigetto, ha tuttavia rilevato, rispetto alla seconda, come:
- il ricorrente, all’epoca del controllo, non svolgesse alcuna attività lavorativa, essendo risultato dipendente della autofficina vent’anni prima, dal-OMISSIS- al -OMISSIS- ;
- “ a nome del soggetto col quale il -OMISSIS- si accompagnava in occasione del controllo, non risulta intestata alcuna autovettura-OMISSIS-, mentre il veicolo oggetto del controllo è una autovettura marca -OMISSIS- intestata ad altra persona ”.