TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-05-29, n. 202400719

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-05-29, n. 202400719
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400719
Data del deposito : 29 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2024

N. 00719/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00595/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 595 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota prot. -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Centro Nazionale Amministrativo Esercito - Ufficio Trattamento Economico di Attività - I^ Sezione del 27 marzo 2019, comunicata in data 29 marzo 2019, con cui il predetto Ministero ha richiesto all’odierno ricorrente la restituzione, entro il termine di trenta giorni, (in unica soluzione) dell’importo di Euro 11.597,96 (al netto delle ritenute di legge), ai sensi dell'art. 2033 codice civile, per somme stipendiali erogate e non dovute, in relazione ai periodi di assenza dal lavoro per motivi sanitari (non dipendenti da causa di servizio) oltre i primi 180 giorni di assenza;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dal ricorrente il 23\10\2019:

per l'annullamento

dell'ordinanza ingiunzione -OMISSIS- del 9 agosto 2019, con la quale il Ministero della Difesa - Centro Nazionale Amministrativo Esercito ha ordinato, ex art. 2 R.D. n. 639 del 2010, al ricorrente il pagamento di Euro 11.597,96 quale importo indebitamente percepito per la causale predetta;

nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dal ricorrente il 25/1/2024:

per l’annullamento

della cartella di pagamento n.-OMISSIS- (asseritamente) notificata a mezzo del servizio postale in data 30.01.2024 con r.r. n.-OMISSIS- con la quale il Ministero della Difesa, a mezzo dell'Agenzia Entrate Riscossione di Lecce, ha iscritto a ruolo esattoriale la somma di € 12.342,97 (restituzione somme percepite in più), relativamente all'invito al pagamento -OMISSIS- del 27.03.2019 già impugnato con il ricorso introduttivo;

nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’Avvocato dello Stato S. Colangelo per il Ministero intimato.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (integrato da due motivi aggiunti proposti in corso di causa), il ricorrente - volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell’Esercito, collocato in congedo in data 17 febbraio 2019 - ha chiesto l’annullamento (unitamente agli atti ad essa connessi) della nota n. -OMISSIS- del 27 marzo 2019, comunicata in data 29 marzo 2019, con la quale il Ministero della Difesa - Centro Nazionale Amministrativo Esercito - Ufficio Trattamento Economico di Attività - I^ Sezione del 27 marzo 2019, gli ha richiesto la restituzione, entro il termine di trenta giorni, (in un’unica soluzione) dell’importo di Euro 11.597,96 (al netto delle ritenute di legge), ai sensi dell'art. 2033 codice civile, per somme stipendiali erogate e non dovute, in relazione ai periodi di assenza dal lavoro per motivi sanitari (non dipendenti da causa di servizio) oltre i primi 180 giorni di assenza.

1.1. A sostegno del ricorso introduttivo sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER CARENZA MOTIVAZIONALE ED ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E DI AFFIDAMENTO.

ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO STANTE L’INAPPLICABILITA’ DELL’ART 2033 C.C.

ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART 3 DELLA L.241/90 PER CARENZA MOTIVAZIONALE ED ISTRUTTORIA STANTE L’IRRIPETIBILITA’ DELLE SOMME CORRISPOSTE.

1.2. Il 9 maggio 2019 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero intimato.

Con ordinanza cautelare n.282/2019, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 15 maggio 2019, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia della nota ministeriale impugnata, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

1.3. Con motivi aggiunti, notificati il 23 ottobre 2019 e depositati in giudizio il 18 novembre 2019, il ricorrente ha impugnato anche l’ordinanza ingiunzione -OMISSIS- del 9 agosto 2019, con la quale il Ministero della Difesa - Centro Nazionale Amministrativo Esercito ha ordinato, ex art. 2 R.D. n. 639 del 2010, al ricorrente il pagamento di Euro 11.597,96 quale importo indebitamente percepito per la causale predetta, rassegnando, oltre ai motivi di gravame già dedotti con il ricorso introduttivo anche le seguenti ulteriori autonome censure.

1.3.1. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI DIRITTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGIGITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE DI LEGGE.

In via gradata: Violazione dell’art 2 di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639. Inesigibilità del credito. Difetto assoluto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria; illogicità manifesta. Violazione dell’art. 229 della Legge n. 51/1998.

1.4. Con secondi motivi aggiunti, notificati il 25 gennaio 2024 e depositati in giudizio in pari data, il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n.-OMISSIS-, (asseritamente) notificata a mezzo del servizio postale in data 30 gennaio 2024 con r.r. n.-OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa a mezzo dell’Agenzia Entrate Riscossione di Lecce ha iscritto a ruolo esattoriale la somma di € 12.342,97 (restituzione somme percepite in più), relativamente all’invito al pagamento -OMISSIS- del 27.03.2019 già impugnato con il ricorso introduttivo - oltre ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati, rassegnando le ulteriori censure di seguito rubricate.

1.4.1. NULLITA’ ASSOLUTA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO.

Entrambe le parti del giudizio hanno successivamente illustrato e ulteriormente ribadito le rispettive posizioni.

1.5. Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. In limine, osserva il Collegio che, in base all’art. 133 primo comma lett. i) c.p.a. appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico; inoltre, a norma del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, tra il personale in regime di diritto pubblico che, in deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimane disciplinato dal proprio ordinamento, vi è il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato (v. comma 1), in relazione al quale permane, quindi, la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo con riguardo alle controversie relative ai rapporti di lavoro

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