TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-01, n. 202301309
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 01309/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03603/1988 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3603 del 1988, proposto da:
R A, rappresentato e difeso dall'avvocato L I, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Concezione a Montecalvario n. 14, nonché dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, E C, B C, A C, A I F, G P e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo presso il responsabile dell'ufficio di segreteria dell'Avvocatura Comunale Amministrativa;
per l'annullamento
del provvedimento n. 16704/88, notificato il 30.3.1988, con cui il Servizio Edilizia Privata e Pubblica - Ufficio Condono Edilizio ha espresso il diniego di sanatoria, ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modificazioni; nonché di ogni atto premesso, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le ordinanze collegiali del 12/5/2022 n. 3216 e del 24/10/2022 n. 6548;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avvocati G P e G P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 28/5/1988 il ricorrente impugnava il provvedimento recante il diniego di condono edilizio, ai sensi della legge n. 47 del 1985, richiesto per la realizzazione dell’opera abusiva insistente sul lastrico di copertura dell’edificio sito al Viale degli Oleandri n. 19.
Con decreto decisorio del 28/11/2007 n. 15502 il ricorso veniva dichiarato perento, per la mancata presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, co. 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
In data 16/7/2021 il ricorrente si è costituito in giudizio con il patrocinio del nuovo difensore, proponendo opposizione al decreto di perenzione, con atto notificato il 17/1/2022 e depositato il 18/1/2022.
Il Comune resistente si è costituito in giudizio, producendo memoria.
Con ordinanza collegiale del 12/5/2022 n. 3216 è stata disposta la ricostruzione del fascicolo.
Il Comune di Napoli ha depositato in giudizio documentazione.
Con ordinanza del 24/10/2022 n. 6548, in accoglimento dell’opposizione, è stato revocato il decreto presidenziale n. 15502 del 28/11/2007, con reiscrizione della causa sul ruolo di merito.
Il Comune ha prodotto ulteriore documentazione e le parti hanno depositato memorie.
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2023 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1.- Dopo la perenzione del ricorso, a seguito dell’opposizione proposta, con ordinanza del 12/5/2022 n. 3216 è stata dapprima disposta la ricostruzione del fascicolo, che aveva formato oggetto di scarto dagli atti di archivio del Tribunale, ponendo a carico delle parti l’onere di depositare gli atti e documenti mancanti, “ stabilendo che la documentazione depositata in esecuzione della presente ordinanza sostituirà ad ogni effetto i relativi originali di causa irreperibili, se non ne sia provata la difformità ”.
Il Comune ha prodotto documentazione in date 9/9/2022 e 14/10/2022; alcun atto è stato esibito dal ricorrente.
Successivamente, in accoglimento dell’opposizione, il ricorso è stato reiscritto nel ruolo di merito con ordinanza del 24/10/2022 n. 6548, attesa la mancanza della prova del ricevimento dell’avviso di perenzione (dovuta all’oggettiva circostanza dell’impossibilità di accertarne il recapito al destinatario, in quanto Poste Italiane aveva rappresentato al Tribunale, con nota prot. n. 1312 del 17/5/2016, che i documenti relativi alla spedizione erano