TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300131
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Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 00131/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2019, proposto dalle imprese Gruppo Fiardi s.p.a., Eurogames s.r.l., Ladabusiness s.r.l., Bar Mc Sorley di Onesto Maria Antonia, Bar Viale di Dionisio Domenico, ciascuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutte rappresentate e difese dall'avvocato R M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Guglionesi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'annullamento
-dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Guglionesi assunta al prot. n. 56 del 27.03.2019, avente ad oggetto le “ Misure di contrasto alla ludopatia – Limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi previsti dalla normativa statale ”;
- di ogni atto e comportamento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Guglionesi e della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti operano nel territorio del Comune di Guglionesi come gestori/esercenti l’attività di raccolta delle giocate mediante le apparecchiature da intrattenimento di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S..
Con l’impugnativa in epigrafe esse hanno contestato l’ordinanza n. 56/2019 con la quale il Sindaco del Comune di Guglionesi, al fine di adottare delle misure di contenimento e contrasto del fenomeno della ludopatia, ha introdotto delle limitazioni temporali all’esercizio delle sale scommesse e delle sale video lottery (c.d. sale VLT), nonché all’utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro installati presso pubblici esercizi, circoli privati, tabaccherie, esercizi commerciali vari.
2. Il ricorso è affidato ad un unico e articolato mezzo così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/1990 e ss mm. e ii. - mancanza e/o carenza di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità manifesta; sviamento dell’interesse pubblico, violazione dei principi di correttezza e buona fede, contraddittorietà .
3. Il Comune di Guglionesi si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso eccependone l’inammissibilità per omessa impugnativa della delibera del Consiglio comunale di Guglionesi n. 48/2018, da ritenersi atto presupposto rispetto a quello sindacale contestato in giudizio. Nel merito, l’Amministrazione ha comunque dedotto l’infondatezza dello stesso ricorso in fatto e in diritto.
4. All’udienza cautelare dell’11.9.2019 i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda di sospensiva degli atti impugnati.
5. Alla successiva udienza pubblica del 19.4.2023, in assenza di ulteriori produzioni documentali e nuovi scritti difensivi , la causa, previa discussione dei difensori come da verbale in atti, è stata assunta in decisione.
6. Il Collegio può prescindere dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa, formulata dalla difesa del Comune di Guglionesi avuto riguardo alla mancata impugnazione della delibera consiliare n. 48/2018, essendo il ricorso infondato nel merito.
7. Secondo le imprese ricorrenti l’ordinanza sindacale sarebbe illegittima anzitutto sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, non recando essa riferimenti a dati specifici comprovanti la sussistenza di reali esigenze cui far fronte mediante l’introduzione delle limitazioni imposte dall’ordinanza stessa all’orario dell’attività degli esercizi commerciali interessati. L’ordinanza sarebbe inoltre illogica, atteso che il divieto introdotto per fasce orarie notturne e/o di prima mattinata non si giustificherebbe pur dinanzi alla presenza, peraltro solo genericamente rappresentata, di molti giovani nel territorio comunale.
Infine, il provvedimento non soddisferebbe il canone di necessaria proporzionalità tra i fini perseguiti e i mezzi impiegati, non potendosi verificare se l’imposto limite orario all’utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro corrisponda effettivamente a una reale esigenza di protezione degli interessi pubblici richiamati dal provvedimento.
8. Le doglianze, che possono trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione logica, non sono fondate.
8.1. Il Tribunale deve premettere che il provvedimento sindacale