TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-02-14, n. 201901938

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-02-14, n. 201901938
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901938
Data del deposito : 14 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2019

N. 01938/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02510/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2510 del 2010, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dagli avvocati A M O, E D R, G F con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Visca in Roma, largo Somalia, 30/C;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

A C M non costituito in giudizio;
Soc Coop Casamia Edilizia Sociale in Liquidazione Coatta Amministrativa , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Mantovani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio 14;



per l'annullamento, previa sospensiva

del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.12.09 con cui è stato disposto l’annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23.05.2009 di nomina a liquidatore della societa' cooperativa Casamia edilizia sociale in liquidazione coatta amministrativa


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Soc Coop Casamia Edilizia Sociale in Liquidazione Coatta Amm.Va;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 gennaio 2019 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente introdotto, il ricorrente in epigrafe meglio individuato, impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.12.2009 con il quale è stato disposto l’annullamento del decreto del 23.5.2009.

Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in ricorso nella parte in cui viene annullata la sua nomina alla carica di liquidatore della società cooperativa Casamia edilizia sociale l.c.a. ed è stato nominato in sua sostituzione un terzo commissario liquidatore. Il provvedimento risulta motivato per l’esistenza di conflitto di interesse, in quanto il ricorrente sarebbe anche amministratore unico di una società, la Ge.Co. Consulting soc. coop. che aveva svolto attività di consulenza, contabilità ed elaborazioni dati a favore della società Casamia Edilizia sociale della quale era stato nominato liquidatore; inoltre, su incarico dell’UNCI avrebbe effettuato la revisione della società cooperativa proponendo l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Premesso in fatto che:

con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 92/2009 del 23.05.2009, pubblicato in Gazz. Uff. del 22.7.2009, la Soc. Coop. Casamia Ediliza Sociale con sede in Modena, veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e suo Commissario Liquidatore veniva nominato il Dott. A C;

il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera del 17.11.2009 avviava il procedimento ex art. 21 nonies L. 7.8.1990, n. 241 per l’annullamento della nomina a Commissario Liquidatore del ricorrente sul presupposto conflitto di interessi per rivestire il Dott. C la carica di Amministratore Unico della Ge.Co. Consulting Soc. Coop.; per risultare tale cooperativa avere svolto attività di consulenza, contabilità ed elaborazione dati a favore della Soc. Coop.va Casamia Edilizia Sociale, ed essere iscritta nel bilancio della medesima società cooperativa. Concludeva la nota ministeriale "pertanto la S.V. (il Dott. C) risulta, quindi, essere in rapporti rilevanti ai sensi del secondo comma dell'art. 28 1.f.";

avverso detta contestazione il Dott. C, con atto in data 25.11.2009, deduceva in fatto e diritto;

successivamente, con decreto 22.12.2009, pubblicato in G.U. il giorno 11.01.2010, il Ministro dello Sviluppo economico annullava il precedente decreto del 23.05.2009 di nomina a Commissario Liquidatore del Dr. Allessandro C, nominando in sua sostituzione nella predetta posizione l'Avv. A C M.

Si costituiva il MISE chiedendo rigettarsi il ricorso.

Si è costituita anche la Soc coop Casamia edilizia

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