TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-02-02, n. 202400283
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Pubblicato il 02/02/2024
N. 00283/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01494/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cielo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio C C in Milano, Galleria San Babila n. 4/A;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M, I M, R M, D S, A T, E B, G Co Cavarretta Mazzoleni e C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio A M in Milano, via della Guastalla n. 6;
per l'annullamento
I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) in via principale:
- della comunicazione del Comune di Milano prot. 0289197.U del 4 agosto 2020, avente ad oggetto « Galleria Vittorio Emanuele II - Convenzione del 10/05/2011 regolante la concessione d'uso alla società Cielo SpA dell'unità immobiliare di proprietà comunale in piazza Duomo 19 - Milano. Cod. Affitto 051-54746 - scadenza contrattuale 05/06/2020. Unità immobiliare sita al piano terra con tre vetrine oltre a piano soppalco e piano ammezzato e due cantine al piano interrato », ricevuta dalla ricorrente in pari data;
- della comunicazione del Comune di Milano prot. 0289188.U del 4 agosto 2020, avente ad oggetto « Galleria Vittorio Emanuele II - Convenzione del 30/10/2008 (ex Archenti), cui è seguita la scrittura privata del 21/11/2014, regolante la concessione d'uso alla società Cielo SpA dell'unità immobiliare di proprietà comunale in piazza Duomo 19 - Milano. Cod. Affitto 051-54528 - scadenza contrattuale 05/06/2020. Unità immobiliare sita al piano terra con una vetrina oltre a piano soppalco », ricevuta dalla ricorrente in pari data;
- della deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 815 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto « Galleria Vittorio Emanuele II – Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare e presa d'atto dell'attività istruttoria ex delibera di Giunta 1246/2019 relativamente alle concessioni ad uso commerciale in scadenza nel corso dell'anno 2020 »;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di contenuto ed estremi non noti;
2) in via subordinata:
- ove occorrer possa, della deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 1246 del 26 luglio 2019, recante « Approvazione delle linee di indirizzo per le concessioni d'uso in scadenza delle unità immobiliari site nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele II ed in altri complessi di pregio »;
II. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 dicembre 2020:
- della comunicazione del Comune di Milano prot. 0411970/2020 del 21 ottobre 2020, avente ad oggetto « Galleria Vittorio Emanuele II - Convenzione del 10/05/2011 regolante la concessione d'uso alla società Cielo SpA dell'unità immobiliare di proprietà comunale di piazza Duomo 19 - Milano. Cod. Affitto 051-54746 - scadenza contrattuale 05/06/2020 », ricevuta dalla ricorrente in pari data;
- della comunicazione del Comune di Milano, prot. 0411981/2020 del 21 ottobre 2020, avente ad oggetto « Galleria Vittorio Emanuele II - Convenzione del 30/10/2008 (ex Archenti) cui è seguita la scrittura privata del 21/11/2014 regolante la concessione d'uso alla società Cielo SpA dell'unità immobiliare di proprietà comunale di piazza Duomo 19 - Milano. Cod. Affitto 051-54528 - scadenza contrattuale 05/06/2020 », ricevuta dalla ricorrente in pari data;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di contenuto ed estremi non noti;
III. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10 maggio 2021:
- della comunicazione del Comune di Milano prot. 0198363.U del 12 aprile 2021, avente ad oggetto « Galleria Vittorio Emanuele II - Convenzione del 30/10/2008 regolante la concessione d'uso alla società Archenti di Pozzi Archenti Paolo sas a cui è subentrata la soc.Cielo spa a seguito di scrittura privata del 21/11/2014 unità immobiliare di proprietà comunale di Piazza Duomo 19 - Milano. Cod. affitto 051-54528 - scadenza contrattuale 05/06/2020 - DINIEGO DEFINITIVO ISTANZA DI RINNOVO », ricevuta dalla ricorrente in pari data;
- della comunicazione del Comune di Milano prot. 0198379.U del 12 aprile 2021, avente ad oggetto « Galleria Vittorio Emanuele II - Convenzione del 10/05/2011 regolante la concessione d'uso alla società Cielo srl relativa all'unità immobiliare sita in Piazza Duomo 19 - Milano. Cod. affitto 051-54746 - scadenza contrattuale 05/06/2020 - DINIEGO DEFINITIVO ISTANZA DI RINNOVO », ricevuta dalla ricorrente in pari data;
- ove occorrer possa, della comunicazione del Comune di Milano prot. 0100586.U del 24 febbraio 2021, avente ad oggetto « Galleria Vittorio Emanuele II - Convenzione del 30/10/2008 regolante la concessione d'uso alla società Archenti di Pozzi Archenti Paolo sas a cui è subentrata la soc.Cielo spa a seguito di scrittura privata del 21/11/2014 -unità immobiliare di proprietà comunale di Piazza Duomo 19 - Milano. Cod. affitto 051-54528 - scadenza contrattuale 05/06/2020 APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO - PREAVVISO DI DINIEGO SULL'ISTANZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART.10-bis della legge 07.08.1990 n. 241 », ricevuta dalla ricorrente in pari data;
- ove occorrer possa, della comunicazione del Comune di Milano prot. 0100604.U del 24 febbraio 2021, avente ad oggetto « Galleria Vittorio Emanuele II - Convenzione del 10/05/2011 regolante la concessione d'uso alla società Cielo srl relativa all'unità immobile sita in Piazza Duomo 19 - Milano. Cod. Affitto 051-54746 - scadenza contrattuale 05/06/2020 - APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO - PREAVVISO DI DINIEGO SULL'ISTANZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART.10-bis della legge 07.08.1990 n. 241 », ricevuta dalla ricorrente in pari data;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di contenuto ed estremi non noti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2024 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Cielo s.p.a. è concessionaria di due immobili a uso commerciale in Milano, piazza Duomo n. 19, all'interno della Galleria monumentale Vittorio Emanuele II, ove esercita l'attività di gioielleria, oreficeria e orologeria, in relazione alla quale le sono stati attribuiti i riconoscimenti di "bottega storica", da parte del Comune di Milano, e di "negozio di storica attività", da parte della Regione Lombardia.
1.1. In vista della scadenza delle concessioni, prevista per il 5 giugno 2020, la società ha presentato, in data 4 novembre 2019, istanza per il loro rinnovo, conformemente alle previsioni delle convenzioni stipulate con il Comune. Invero, le convenzioni riconoscevano la possibilità di rinnovo delle concessioni alle condizioni fissate con delibere di Giunta comunale (DGC) nn. 2715/2007, 3345/2007 e 594/2011.
1.2. Tuttavia, tali delibere sono state superate dalla DGC n. 1246 del 26 luglio 2019, con la quale il Comune di Milano ha dettato nuovi e più stringenti presupposti per il rinnovo delle concessioni degli immobili demaniali appartenenti al complesso della Galleria Vittorio Emanuele II.
1.3. Con DGC n. 815 del 17 luglio 2020 le istanze della Cielo s.p.a. sono state rigettate, per l'appunto in ragione della mancata soddisfazione, da parte della società, dei requisiti fissati con la DGC n. 1246/2019.
2. Con il ricorso introduttivo, Cielo s.p.a. ha impugnato detto provvedimento, unitamente alle comunicazioni dei dinieghi di rinnovo del 4 agosto 2020, lamentando illegittimità procedurali nonché contestando la valutazione comunale in ordine all'insussistenza dei requisiti per il rinnovo delle concessioni. In via subordinata, la ricorrente ha impugnato anche la DGC n. 1246/2019, dolendosi dell'eccessivo rigore delle condizioni da questa fissate per il rinnovo delle concessioni.
3. Con ordinanza n. 1252 dell'8 ottobre 2020 è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente ed è stata sospesa l'efficacia dei dinieghi di rinnovo avversati con il ricorso introduttivo.
4. Successivamente, con un primo atto di motivi aggiunti, la società ha impugnato due note, adottate il 21 ottobre 2020, con le quali il Comune ha confermato – sempre secondo quanto stabilito con la DGC n. 1246/2019 – che alla società non sarebbe spettata la corresponsione di alcuna indennità di avviamento in conseguenza del mancato rinnovo delle concessioni.
5. In seguito, il Comune di Milano ha riavviato l'istruttoria procedimentale e, all'esito di apposito contraddittorio con la ricorrente, il 12 aprile 2021 ha adottato due ulteriori provvedimenti, recanti la conferma dei dinieghi di rinnovo delle concessioni facenti capo alla società. Tali provvedimenti sono stati avversati con il secondo atto di motivi aggiunti, per ragioni pressoché analoghe a quelle dedotte con il ricorso introduttivo.
6. Ai gravami ha resistito il Comune di Milano, adducendo l'infondatezza delle censure, nonché eccependo la tardività dell'impugnazione della DGC n. 1246/2019.
7. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 25 gennaio 2024.
DIRITTO
8. Come premesso, la società ricorrente contesta una pluralità di atti, adottati dal Comune di Milano, in relazione alla propria istanza di rinnovo delle concessioni d'uso di due immobili, siti all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II, a piazza Duomo n. 19, destinati all'esercizio, sotto l'insegna "Cielo", dell'attività di gioielleria, oreficeria e orologeria.
8.1. Con il ricorso introduttivo vengono impugnati l'originario diniego di rinnovo, assunto con DGC n. 815/2020 e le comunicazioni dello stesso del 4 agosto 2020, nonché, in subordine, le linee di indirizzo per il rinnovo delle concessioni, contenute nella DGC n. 1246/2019. In sintesi:
I. con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990, stante l'omessa comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo prima dell'adozione della DGC n. 815/2020;
II. con il secondo motivo, si deduce il difetto di istruttoria e motivazione, in ragione dell'omessa considerazione, da parte del Comune di Milano, di talune integrazioni documentali presentate dalla ricorrente durante il procedimento a dimostrazione della spettanza dei requisiti per il rinnovo delle concessioni;
III. con il terzo motivo, si lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti e l'erronea interpretazione e applicazione della DGC n. 1246/2019, contestando specificamente la valutazione con cui il Comune di Milano ha denegato alla ricorrente il rinnovo delle concessioni per insussistenza di alcuni requisiti (cd. requisiti del gruppo A, meglio identificati infra ) stabiliti dalla DGC n. 1246/2019;
IV. con il quarto motivo, la società deduce la violazione delle convenzioni di concessione e delle ivi richiamate DGC nn. 2715/2007, 3345/2007 e 594/2011, che fissavano delle condizioni di rinnovo più labili, in quanto l'amministrazione avrebbe illegittimamente applicato, senza revocare espressamente le delibere precedenti, la sopravvenuta DGC n. 1246/2019, contenente, invece, presupposti assai più rigorosi per il rinnovo delle concessioni;
V. con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione della delibera di Giunta regionale (DGR) n. XI/2043/2019, che avrebbe, in tesi, comportato il superamento degli stringenti requisiti fissati dalla DGC n. 1246/2019 e la loro sostituzione con altrettanti presupposti, meno severi, di rinnovo delle concessioni;
VI. con il sesto motivo, sviluppato in subordine, contesta la legittimità della DGC n. 1246/2019, sia in relazione all'eccessivo rigore dei requisiti per il rinnovo delle concessioni, sia con riferimento alla previsione che elimina il pagamento al concessionario uscente di un'indennità di avviamento per il caso di cessazione del rapporto concessorio.
8.2. Con il primo atto di motivi aggiunti, la società Cielo s.p.a. impugna le note del 21 ottobre 2020, con le quali il Comune di Milano ha confermato l'intenzione – già espressa nelle comunicazioni di diniego di rinnovo del 4 agosto 2020 – di non riconoscere alla società alcuna indennità di avviamento in conseguenza della cessazione del rapporto concessorio. Le note vengono avversate per i seguenti motivi, articolati in successione rispetto ai precedenti:
VII. difetto di motivazione in ordine alle ragioni del disconoscimento dell'indennità di avviamento;
VIII. violazione della DGC n. 1246/2019 e ulteriore difetto di motivazione, in quanto le linee di indirizzo escluderebbero il riconoscimento dell'indennità di avviamento solamente pro futuro e poiché l'amministrazione non avrebbe spiegato per quale ragione abbia inteso eliminare tale beneficio anche rispetto ai rapporti concessori già in essere;
XI. reiterazione del motivo VI di cui al ricorso introduttivo e, dunque, illegittimità della DGC n. 1246/2019, laddove fosse da interpretare nel senso di estendere l'esclusione dell'indennità di avviamento anche per le concessioni esistenti.
8.3. Con il secondo atto di motivi aggiunti, vengono impugnati i provvedimenti del 12 aprile 2021, con i quali il Comune di Milano ha confermato, a seguito di una ulteriore istruttoria, il diniego di rinnovo delle concessioni intestate a Cielo s.p.a. Anche i motivi di doglianza quivi contenuti sono articolati in successione rispetto ai precedenti:
X. illegittimità derivata dei nuovi provvedimenti reiettivi per l'invalidità dei precedenti dinieghi assunti dall'amministrazione, in considerazione di tutti i motivi di censura proposti con il ricorso introduttivo;
XI. invalidità propria dei provvedimenti confermativi del diniego, sia per violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990, in quanto l'amministrazione non avrebbe preso posizione sulle osservazioni endoprocedimentali della ricorrente, sia per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, nonché erronea interpretazione e applicazione della DGC n. 1246/2019, in ragione dell'illegittimità della valutazione amministrativa che ha condotto alla conferma dell'insussistenza dei requisiti per il rinnovo delle concessioni;
XII. reiterazione del motivo IV di cui al ricorso introduttivo, in ragione della violazione delle convenzioni di concessione e delle DGC nn. 2715/2007, 3345/2007 e 594/2011, anteriori alla DGC n. 1246/2019;
XIII. reiterazione del motivo V di cui al ricorso introduttivo e, quindi, violazione della DGR n. XI/2043/2019;
XIV. in subordine, eccesso di potere per disparità di trattamento, per illogicità e irragionevolezza, nonché per difetto di motivazione, in quanto l'amministrazione avrebbe discriminato la ricorrente rispetto ad altri operatori, che invece avrebbero beneficiato del rinnovo delle loro concessioni o, comunque, dell'indennità di avviamento.
9. Preliminarmente, si osserva che gli originari dinieghi di rinnovo, contenuti nella DGC n. 815/2020, avversata con il ricorso introduttivo, sono stati integralmente sostituiti, all'esito di un supplemento di istruttoria e di un apposito confronto procedimentale con la ricorrente, dai provvedimenti reiettivi del 12 aprile 2021, impugnati con il secondo atto di motivi aggiunti. Pertanto, il ricorso introduttivo è improcedibile, per sopravvenuta carenza d'interesse.
10. Sussistono ragioni di precedenza logica e giuridica che inducono ad esaminare con priorità le censure, di cui al XI motivo sviluppato nel secondo atto di motivi aggiunti, volte a contestare funditus la legittimità dei nuovi dinieghi di rinnovo, per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per erronea applicazione dei criteri di cui alla DGC n. 1246/2019.
10.1. Infatti, l'eventuale fondatezza di tali doglianze si profilerebbe assorbente rispetto alle restanti censure proposte nel secondo atto di motivi aggiunti, con le quali si prospetta la necessità di applicare altri atti amministrativi generali in luogo della DGC n. 1246/2019 (motivi XII e XIII), nonché rispetto alle doglianze sviluppate in via subordinata, riferite alla illegittimità della stessa DGC n. 1246/2019 (contenuta nella seconda parte del motivo X), oltre alla disparità di trattamento con altri operatori (motivo XIV).
10.2. Infine, l'accertamento dell'illegittimità del diniego di rinnovo escluderebbe un interesse attuale della ricorrente a coltivare l'impugnazione delle determinazioni sul mancato riconoscimento dell'indennità di avviamento (e, in particolare, del primo atto di motivi aggiunti), poiché, all'evidenza, le relative doglianze sono volte a far valere un interesse, all'ottenimento di una compensazione economica in luogo della continuazione del rapporto concessorio, poziore rispetto all'interesse primario al conseguimento del rinnovo delle concessioni.
11. Come accennato in premessa, la DGC n. 1246/2019, recante le linee di indirizzo per la valorizzazione del complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele II, individua, in via più rigorosa rispetto al passato, i presupposti alla ricorrenza dei quali, in deroga alla regola generale della pubblica gara, il Comune di Milano può rinnovare le concessioni in scadenza.
11.1. Vengono articolati tre gruppi di presupposti preliminari che il concessionario deve possedere.
Il primo gruppo attiene alla dimostrazione dell'affidabilità del concessionario, con riguardo all'osservanza degli obblighi convenzionali e alla normativa relativa all'esercizio del commercio.
Il secondo gruppo – che viene in rilievo nella presente causa – contiene i "requisiti A", almeno due dei quali devono essere soddisfatti in vista del rinnovo, onde dimostrare la storicità dell'attività svolta negli immobili in concessione e il valore identitario apportato da tale presenza nel tempo.
I tre requisiti sono individuati testualmente come segue:
1. « il riconoscimento di Bottega Storica da parte del Comune di Milano e/o di attività storica e di tradizione secondo la definizione di Regione Lombardia e o l'aver già maturato alla scadenza della concessione i requisiti necessari al conseguimento di tali riconoscimenti;la continuità dell'azienda (intestatario della concessione) e l'aver svolto nella stessa unità immobiliare, oggetto di contratto di concessione con il Comune di Milano, la propria attività per un periodo non inferiore a cinquanta anni senza interruzione di continuità (non incidendo eventuali ampliamenti o riduzioni di spazi) »;
2. « il valore identitario dell'insegna/marchio presente da almeno 50 anni con la stessa destinazione d'uso dei locali e la stessa merceologia rispetto alla storia del complesso monumentale, documentato da articoli, testimonianze, fotografie storiche, dipinti, stampe, pubblicazioni »;
3. « il valore identitario dell'esercizio rispetto alla particolare clientela ospitata nel tempo (non meno di 50 anni) e al particolare significato della presenza dell'esercizio commerciale nella promozione della vita culturale ed artistica della Galleria ».
Il terzo gruppo consiste nei "requisiti B", almeno uno dei quali deve essere posseduto, a comprova del pregio storico, artistico e culturale dell'immobile e dei suoi arredi.
11.2. La DGC n. 1246/2019 riserva comunque al Comune il potere di negare il rinnovo delle concessioni, pur alla ricorrenza dei prefati presupposti, preferendo l'attivazione di una procedura di gara, qualora emergano « interessi superiori congruamente motivati » ed esemplificativamente indicati nella delibera.
11.3. I provvedimenti del 12 aprile 2021, con cui il Comune di Milano, confermando le determinazioni di cui alla DGC n. 815/2020, ha denegato a Cielo s.p.a. il rinnovo delle concessioni, recano una serie di considerazioni preliminari in ordine alla ratio sottesa ai requisiti A.
Si considera che essi sono tesi a « garantire la storicità del locale a cui riconoscere il rinnovo, con una presenza in Galleria dell'esercizio di almeno 50 anni (per il primo requisito del gruppo A: stessa unità immobiliare, oggetto di contratto di concessione con il Comune di Milano) considerato periodo minimo essenziale per garantire quel carattere di storicità, tale da identificare effettivamente l'esercizio con la Galleria stessa, visto che la Galleria Vittorio Emanuele II è risalente all'anno 1878 (anno del suo completamento) ».
Il tema della presenza in Galleria per almeno 50 anni viene sviluppato evidenziando che una presenza per un tempo inferiore – in due delle diverse forme di presenza elencate sotto il gruppo A – « non appare idonea a garantire quell'importanza storica dell'esercizio, tale da essere considerato testimonianza di tradizione e cultura », secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5157 del 3 settembre 2018, la quale aveva enucleato i connotati che dovrebbe avere l'interesse alla salvaguardia del patrimonio culturale per figurare quale esigenza imperativa idonea a derogare al principio eurounitario dell'evidenza pubblica ai fini del rilascio delle concessioni di beni demaniali.
11.4. Muovendo da tali premesse, il Comune ha ribadito l'insussistenza rispetto a Cielo s.p.a. dei tre requisiti A.
Quanto al primo, l'amministrazione ha rilevato che la società, pur avendo i titoli di "bottega storica" e di "negozio di storica attività", non integri il requisito della continuità dell'azienda e dell'aver svolto, nella stessa unità immobiliare, oggetto di concessione, la propria attività per almeno 50 anni, in quanto « è solo a partire dal 21/11/2014 che l'esercizio commerciale di cui è intestataria trova sede nell'unità immobiliare al civico 19 di Piazza Duomo, attuale sede della stessa ». Antecedentemente a questa data, la società, precisamente nell'anno 1988, rilevò (mediante fusione per incorporazione) la storica gioielleria Bernasconi, operante però in piazza Duomo n. 21. Successivamente, nel 2014, la Cielo s.p.a. rilevò (sempre mediante fusione per incorporazione) anche la gioielleria Archenti e, il 21 novembre 2014, è subentrata nella concessione, a quest'ultima facente capo, dello stabile di piazza Duomo n. 19. Pertanto, è solo dal 2014 che la Cielo s.p.a. svolge la propria attività nel medesimo immobile (in piazza Duomo n. 19) oggetto della concessione per la quale si richiede il rinnovo. Anche a voler considerare l'anno 1988 (data di ingresso della società Cielo s.p.a. in Galleria), la ricorrente non avrebbe comunque svolto la sua attività per un periodo di almeno 50 anni, idoneo a garantire la storicità dell'esercizio e la sua capacità identificativa della Galleria stessa.
Quanto al secondo requisito del gruppo A, se ne esclude la sussistenza poiché l'insegna "Cielo" in Galleria è presente solo dal 1988, dopo la rilevazione della gioielleria Bernasconi.
Viene esclusa anche la sussistenza del terzo requisito del gruppo A, in ragione della mancanza del periodo temporale di riferimento (almeno 50 anni) di presenza in Galleria, « considerata la presenza della Società Cielo Spa in Galleria solo a partire dal 1988 (Cod. affitto 051-54746), in quanto la volontà espressa dall'Amministrazione Comunale con le Delibere nr. 1246/19 e nr. 815/2020 è quella di ritenere che l'identità di marchio debba essere continua per 50 anni ».
12. La ricorrente contesta le valutazioni espletate dal Comune di Milano, ritenendo che questi abbia travisato il senso del primo e del terzo requisito del gruppo A, riconoscendone la sussistenza solo qualora tali requisiti facciano capo alla medesima società (nella specie, Cielo s.p.a.), mentre, ai sensi della DGC n. 1246/2019, ciò che rileverebbe è soltanto la presenza dell'attività aziendale all'interno della Galleria per il periodo temporale di riferimento. Sul punto, la ricorrente evidenzia come la Cielo s.p.a., avendo fuso per incorporazione dapprima la Bernasconi s.r.l. (nel 1988) e poi la Arghenti s.a.s. (nel 2014), abbia proseguito l'attività di gioielleria che queste svolgevano in Galleria sin dagli inizi del '900, così integrando il requisito A.1., e abbia mantenuto anche il valore identitario delle due gioiellerie storiche rispetto alla clientela e alla promozione della vita culturale e artistica della Galleria, in questo modo soddisfacendo anche il requisito A.