TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-06, n. 202402254
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 06/02/2024
N. 02254/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07719/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7719 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocato Claudio Caiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valerio Publicola, 41;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della graduatoria finale, predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, per l'ammissione al Corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente Tecnico Psicologo della Polizia di Stato con decorrenza 01.01.2018, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il primo posto;
- del quaderno di scrutinio compilato dalla predetta Commissione, nella parte in cui ha attribuito un punteggio eccessivamente basso alla ricorrente nelle sub categorie V/A e V/B;
- dello stato matricolare della dott.ssa -OMISSIS- nelle parti in cui non è stata trascritta, totalmente o parzialmente, la documentazione dalla stessa trasmessa in relazione ad incarichi, pubblicazioni, lavori svolti;
- della scheda individuale di valutazione della ricorrente nella parte in cui è stata attribuita una valutazione ingiustificatamente bassa nelle categorie V/A e V/B, nonché nelle parti in cui non sono stati riconosciuti congrui punteggi in relazione ad incarichi, lavori e pubblicazioni svolti dalla medesima e/o in cui gli stessi sono stati erroneamente inseriti all'interno di una errata categoria o cumulati tra loro sotto unica nomenclatura;
- di tutti gli eventuali altri atti, ivi compreso l'eventuale emanando decreto di nomina, non noti e non comunicati, presupposti, connessi e consequenziali, della Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato o del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
ad ottenere sia l'attribuzione di un diverso punteggio relativamente alle categorie II/C, II/D, III/B e III/D, sia un maggiore punteggio relativamente alle categorie attitudinali V/A e V/B congruo alle effettive capacità e professionalità, coerente con i giudizi espressi nei rapporti informativi annuali ed utile ai fini dell'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a Primo Dirigente Tecnico Psicologo della Polizia di Stato, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina dal 01.01.2018, in caso di vittoria del detto corso di formazione dirigenziale.
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
- del decreto di nomina a Primo Dirigente Tecnico Psicologo della Polizia di Stato del 26 luglio 2018 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa -OMISSIS- le funzioni di -OMISSIS- presso la -OMISSIS-;
- della graduatoria finale per l'ammissione al Corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente Tecnico Psicologo della Polizia di Stato con decorrenza 01.01.2018, nella parte in cui non si riconosce alla ricorrente il primo posto;
- del quaderno di scrutinio compilato dalla Commissione per la progressione in carriera, nella parte in cui ha attribuito un punteggio eccessivamente basso alla ricorrente nelle sub categorie V/A e V/B;
- dello stato matricolare della dott.ssa -OMISSIS- nelle parti in cui non è stata trascritta, totalmente o parzialmente, la documentazione dalla stessa trasmessa in relazione ad incarichi, pubblicazioni, lavori svolti;
- della scheda individuale di valutazione della ricorrente nella parte in cui è stata attribuita una valutazione ingiustificatamente bassa nelle categorie V/A e V/B, nonché nelle parti in cui non sono stati riconosciuti congrui punteggi in relazione ad incarichi, lavori e pubblicazioni svolti dalla medesima e/o in cui gli stessi sono stati erroneamente inseriti all'interno di una errata categoria o cumulati tra loro sotto unica nomenclatura;
- di tutti gli eventuali altri atti, ivi compreso l'eventuale emanando decreto di nomina, non noti e non comunicati, presupposti, connessi e consequenziali, della Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato o del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
ad ottenere sia l'attribuzione di un diverso punteggio relativamente alle categorie II/C, II/D, III/B e III/D, sia un maggiore punteggio relativamente alle categorie attitudinali V/A e V/B congruo alle effettive capacità e professionalità, coerente con i giudizi espressi nei rapporti informativi annuali ed utile ai fini dell'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a Primo Dirigente Tecnico Psicologo della Polizia di Stato, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina dal 01.01.2018, in caso di vittoria del detto corso di formazione dirigenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024 la dott.ssa C L e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, con ricorso proposto come in rito, contesta la mancata ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente Tecnico Psicologo della Polizia di Stato con decorrenza 1 gennaio 2018.
Espone la ricorrente, in fatto, che, con circolare telegrafica del 10 gennaio 2018, la -OMISSIS- - Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale del Ministero dell’Interno comunicava l’avvio delle procedure relative all’ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente Tecnico Psicologo della Polizia di Stato con decorrenza 1 gennaio 2018, per il quale era disponibile un unico posto.
All’esito delle procedure di scrutinio per merito comparativo, la Commissione formulava la graduatoria di merito, per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale di che trattasi, nella quale la ricorrente si collocava al -OMISSIS- con il punteggio di -OMISSIS-, mentre risultava ammessa al corso di formazione dirigenziale la prima classificata in graduatoria, dott.ssa -OMISSIS-, con il punteggio di -OMISSIS-.
Con ricorso notificato in data 4 giugno 2018 e depositato in data 26 giugno 2018, la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di misure cautelari sospensive, la graduatoria finale per l’ammissione al Corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente Tecnico Psicologo della Polizia di Stato, nella parte in cui non le è stato riconosciuto il primo posto, il quaderno di scrutinio compilato dalla Commissione per la progressione in carriera, il proprio stato matricolare nelle parti in cui non è stata trascritta la documentazione relativa ad incarichi, pubblicazioni e lavori svolti, la scheda individuale di valutazione, nella parte in cui è stata attribuita una valutazione ingiustificatamente bassa nelle categorie V/A e V/B, nonché nelle parti in cui non sono stati riconosciuti congrui punteggi relativamente ad incarichi, lavori e pubblicazioni svolti.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando « -OMISSIS- ».
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 24 settembre 2018 e depositato in data 11 ottobre 2018, la ricorrente ha impugnato, oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo, anche il decreto di nomina a Primo Dirigente Tecnico Psicologo della Polizia di Stato del 26 luglio 2018, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa -OMISSIS- le funzioni di -OMISSIS- presso la -OMISSIS-, con richiesta di misure cautelari sospensive.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando « -OMISSIS-.-OMISSIS--OMISSIS- ».
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Non si sono costituiti in giudizio i controinteressati intimati, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Alla pubblica udienza del giorno 19 gennaio 2024, il difensore della ricorrente ha prospettato che, ad esito di successivo scrutinio, la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- è stata promossa al grado di Primo Dirigente Tecnico Psicologo, evidenziando tuttavia la permanenza dell’interesse alla decisione del giudizio, in ragione della possibilità della retrodatazione della nomina nel caso di accoglimento del gravame, anche ai fini di una possibile progressione in carriera.
La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo è affidato a due motivi di gravame, integralmente riproposti nei motivi aggiunti.
Con il primo motivo di ricorso si deducono la violazione di legge, l’eccesso di potere, il