TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2022-10-21, n. 202213592
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Testo completo
Pubblicato il 21/10/2022
N. 13592/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09406/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9406 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
della nota prot. n. 44907 del 23.5.2022, con la quale la Prefettura di -OMISSIS- nonostante la sua opposizione, ha inserito la ricorrente nei turni di reperibilità del mese di giugno 2022; della nota prefettizia prot. n. -OMISSIS-; nonché, ove del caso, dell'art. 4, comma 1, lettera j), punto 7, del dPR 17.5.2022, n. 70, definitivamente approvato il 14.6.2022, che ha recepito l'accordo sindacale per il triennio 2019 – 2021 per il personale della carriera prefettizia; e in ogni caso per l’accertamento del diritto a non essere obbligata a prestare lavoro notturno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo--OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare;
PREMESSO CHE
- la ricorrente, Viceprefetto presso la Prefettura di -OMISSIS- con funzioni di Capo ufficio di staff dell’Area IV “Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione” (provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS-), con ricorso in riassunzione dal Tar Sicilia, -OMISSIS-, riferisce di convivere con la madre anziana, portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992, n.104 e succ. mod. e che, stante l’aggravarsi delle condizioni di salute di quest’ultima, è stata costretta a chiedere il congedo, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs n.151/2001, dall’11.2.2019 all’1.7.2020. Con lettera del 1°.6.2020 ha chiesto al Ministero dell’interno e al Prefetto di -OMISSIS- di poter rientrare in servizio, attesa la situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 per evitare di contagiare la madre, con lo svolgimento della propria attività lavorativa in modalità agile, ai sensi degli articoli 87 e 39 del d.l.17.3.2020, n.18, conv. dalla legge 24.4.2020, n. 27, senza essere inserita in turnazioni di servizio con presenza fisica in ufficio;
- la Prefettura di -OMISSIS- con nota prot. n. -OMISSIS-del 2.7.2020 ha trasmesso il decreto del Ministero dell’Interno del 30.6.2020, con cui è stata disposta la cessazione anticipata - su richiesta della ricorrente - del congedo retribuito con decorrenza 2 luglio 2020, disponendo, tuttavia, di dover assicurare la presenza in ufficio un giorno a settimana nonché lo svolgimento dei turni di reperibilità;
- con lettera prot. n. 64192 del 3.7.2020 la ricorrente ha rinnovato la richiesta di lavoro agile a tempo pieno, a norma del predetto art. 39 del d.l. n. 18 del 2020, con esonero, nel contempo, dalle turnazioni e dalla presenza fisica in ufficio e, in ogni caso, dai turni di reperibilità. Il Prefetto di -OMISSIS- con nota prot. n. -OMISSIS- del 9.7.2020 ha comunicato all’interessata l’inserimento della stessa nel turno di reperibilità del primo fine settimana di agosto, assicurando lo svolgimento della reperibilità secondo le modalità ordinariamente osservate da tutti i dirigenti, in tal modo obbligandola a svolgere il lavoro notturno; - con lettera prot. n.-OMISSIS- la ricorrente in riscontro alla predetta nota del Prefetto ha rappresentato di non poter garantire lo svolgimento di eventuali attività indifferibili connesse al turno di reperibilità assegnato, evidenziando l’assistenza in modo continuativo alla madre invalida. Il Prefetto con nota prot. n.-OMISSIS- del 31.7.2020 - in riferimento alle richieste della ricorrente - ha trasmesso la nota prot. n.-OMISSIS- con cui il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di svolgimento dei turni di reperibilità, specificando in particolare che “ appare di tutta evidenza che le esigenze di ufficio sottese alle turnazioni reperibilità non possano escludere la necessità di una presenza fisica in sede di connessione col verificarsi di situazioni emergenziali eccezionali e non prevedibili” ;
- la ricorrente, ritenendo la nota ministeriale riferita non al suo caso, con lettera al Prefetto prot. n. -OMISSIS-del 29.9.2020 ha ribadito di non poter garantire lo svolgimento di attività connesse al turno di reperibilità assegnato, in particolare, quello notturno, dovendo assistere in modo continuativo la propria madre invalida;
- nonostante ciò, riferisce di essere stata inserita nei turni con svolgimento di lavoro notturno e, a seguito di un aggravamento delle condizioni di salute della madre, con lettera prot. -OMISSIS-, indirizzata per conoscenza anche al Ministero dell’Interno - richiamando espressamente gli artt. 42 e 53 del d.lgs. n.151/2001 e succ. mod. nonché la circolare INPS n.-OMISSIS-- ha nuovamente chiesto l’esonero dallo svolgimento di turni lavorativi in orario notturno e da eventuali reperibilità non potendo assicurare tale servizio;
- il Prefetto con nota in data 21.1.2021, prot. n.5736 ha comunicato l’avvenuta richiesta di un parere al Ministero in merito all’ultima istanza della ricorrente datata 19.1.2021 e, nel contempo, ha confermato le disposizioni impartite con nota prot. n.-OMISSIS- del 31.7.2020;
- è seguito l’invio di una diffida da parte del difensore della ricorrente alla Prefettura, e per conoscenza al Ministero, con contestazione della condotta del datore di lavoro richiamando, ai fini dell’esonero dal lavoro notturno, la normativa speciale in materia di agevolazioni a tutela delle
persone portatrice di handicap in situazione di gravità;
-la ricorrente, con lettera prot. n.10273 del 4.2.2021 indirizzata al Prefetto e, per conoscenza, al Ministero, ha rinnovato la richiesta di esonero dai turni di reperibilità, per aggravamento delle condizioni della madre; in riscontro a ciò la Prefettura di -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- del 5.2.2021, richiamando integralmente la precedente nota prefettizia prot. n.-OMISSIS- del 31.7.2020, ha “invitato” la ricorrente ad assicurare il turno di reperibilità, secondo quelli già programmati, salvo eventuale contrario avviso del superiore Ministero;
- lamenta la ricorrente di essere stata inserita nel periodo di servizio compreso tra il 1°.9.2021 e il 30.11.2021 nei turni di reperibilità, con obbligo di svolgimento di lavoro notturno, e di aver chiesto con ulteriori lettere (in data 3.11.2021 e 7.4.2022) l’esonero dai turni e dalla reperibilità. Con nota prot. n.-OMISSIS-, il Prefetto di -OMISSIS- ha risposto che “ nulla è cambiato in merito alle precedenti richieste …e in merito alle quali anche l’Avvocatura dello Stato, opportunamente interpellata, ha escluso una incompatibilità tra i turni di reperibilità notturna e l’assistenza ad un parente fruitore dei benefici di cui alla legge 104/92, anche in considerazione del fatto che detti turni non presentano carattere continuativo ma sono limitati a pochi giorni ogni mese. Il nuovo accordo sindacale, che deve essere ancora approvato in sede