TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202402555

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202402555
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402555
Data del deposito : 9 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2024

N. 02555/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16685/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16685 del 2022, proposto da Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P G, G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P G in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;



contro

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

di Luminosa Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Spaini, Tommaso Sacconaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Campania, Consorzio Asi di Benevento, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Comune di Benevento, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, n. 55/11/2022 PR del 20 ottobre 2022, pubblicato in data 24 ottobre 2022, con il quale è stata disposta la proroga fino al 29 giugno 2024 del termine di cui all'art. 1 quater del decreto-legge del 29 agosto 2003, n. 239, entro il quale Luminosa Energia S.r.l. deve avviare i lavori per la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato autorizzata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010;

di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti, ancorché non noti, ivi incluso, per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/02/2020-PR del 31 luglio 2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Luminosa Energia S.r.l. e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la proroga del termine di inizio lavori di cui all’autorizzazione unica (AUA) in favore di Luminosa S.r.l. per la realizzazione, all’interno dell’area ASI di Ponte Valentino, di una “centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 680 MW e una potenza elettrica pari a circa 385 MW, oltre un gasdotto ed opere elettriche per il collegamento della centrale alle rispettive reti ”.

2. Ricorda la ricorrente che il Ministero ha fissato tre termini perentori che la Società avrebbe dovuto rispettare per realizzare la propria iniziativa, prevedendo in particolare: (i) che i lavori di realizzazione della centrale sarebbero dovuti iniziare “ entro il termine previsto dall’art. 1 quater della legge 27 ottobre 2003, n. 290 ”, ossia entro 1 anno dalla definizione degli eventuali contenziosi pendenti avverso l’Autorizzazione Unica; (ii) che la messa in esercizio dell’impianto sarebbe dovuta avvenire entro 36 mesi dalla data di avvio dei lavori; (iii) che entro 5 anni dalla pubblicazione dell’AUA, avrebbero dovuto essere emanati i decreti di esproprio delle aree occorrenti alla realizzazione della centrale.

3. Rileva, altresì, la ricorrente che il termine annuale di cui al punto (i) è fissato direttamente dalla legge ed ha natura perentoria, con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina la decadenza dall’autorizzazione.

4. L’autorizzazione rilasciata in favore di Luminosa S.r.l. – poi trasferita alla Luminosa Energia S.r.l. nel 2013 – è stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo e ciò ha determinato la sospensione dell’avvio dei lavori fino al 22 febbraio 2019, data in cui i predetti giudizi si sono definitivamente conclusi a seguito della pubblicazione dei decreti di perenzione del Consiglio di Stato. A far data dal 22 febbraio 2019 è, dunque, iniziato a decorrere il termine annuale di cui all’art. 1- quater , comma 1, del d.l. n. 239/2003, con la conseguenza che la Luminosa Energia avrebbe dovuto avviare i lavori per la realizzazione dell’impianto entro il 22 febbraio 2020. Tuttavia, la Società sarebbe rimasta inerte, con la conseguenza che non solo non ha avviato i lavori entro il predetto termine, ma non ha posto in essere alcuna attività preordinata a dimostrare la sussistenza di un serio interesse ad avviare la realizzazione dell’intervento. La Luminosa Energia, dunque, già dal 22 febbraio 2020, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto ritenersi decaduta dall’AUA.

5. Nel febbraio del 2020, tuttavia, a seguito della diffusione dell’epidemia da Covid-19, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui art. 103 prevede espressamente che “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ”. Con ciò la controinteressata avrebbe potuto beneficiare di una proroga ex lege rispetto al termine decadenziale previsto dall’art. 1- quater cit. Tuttavia, considerato che, quando è entrato in vigore il d.l. n. 18/2020, la cessazione dello stato di emergenza era prevista per il 31 luglio 2020, ne consegue che il termine fissato dall’autorizzazione unica entro il quale avviare i lavori per la realizzazione della centrale avrebbe dovuto essere prorogato di 90 giorni e, quindi, scadere il 29 ottobre 2020.

6. Ciononostante, Luminosa Energia, anziché avviare i lavori del progetto autorizzato, ha presentato una nuova istanza al Ministero dello Sviluppo Economico con la quale ha prospettato la necessità di modificare il layout dell’impianto per l’adeguamento alle tecnologie nel frattempo intervenute. L’istanza è stata accolta con decreto 55/02/2020 PR del 31 luglio 2020, che ha fissato al 29 ottobre 2022 un nuovo termine di avvio dei lavori.

7. Tuttavia, Luminosa Energia non ha avviato i lavori neppure entro questo nuovo termine ma si è limitata a formulare una nuova istanza di proroga. Tale ultima istanza è stata motivata in considerazione del fatto che, essendo lo stato di emergenza durato fino al 31 marzo 2022 e non fino al 31 luglio 2020, come originariamente previsto, si doveva ritenere che la proroga ex lege di 90 giorni fissata dal d.l. n. 18 del 2022 sarebbe scaduta il 29 giugno 2022, sicché l’ulteriore proroga biennale concessa dal Ministero doveva durare fino al 29 giugno 2024.

8. L’istanza è stata accolta con Decreto 55/11/2022 PR del 20 ottobre 2022, pubblicato il 24 ottobre 2022, oggi impugnato con il presente ricorso.

9. Con il primo motivo, la ricorrente deduce “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 quater, commi 1 e 2, del d.l. n. 239 /2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità ”. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto fondato su due presupposti in violazione di legge.

10. Nello specifico, i presupposti in base ai quali il MITE (ex MISE) ha concesso la proroga dei termini sono che: (i) al termine di avvio dei lavori per la realizzazione della centrale, fissato al 29 ottobre 2022 dal decreto del MISE 55/02/2020 PR del 31 luglio 2020, è applicabile la proroga prevista dall’art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020; (ii) il nuovo termine previsto dal MISE (ossia il 29 ottobre 2022) non ha tenuto conto del termine di effettiva cessazione della situazione emergenziale e, pertanto, sarebbe stata necessaria una ulteriore proroga. Tuttavia, entrambi questi presupposti sarebbero infondati.

11. In particolare, per quanto riguarda il primo presupposto, deduce la ricorrente che l’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020 si applicherebbe solo ed esclusivamente ai termini scaduti tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (data in cui è terminato lo stato di emergenza epidemiologica). Nel caso di specie, dato che a seguito del Decreto MISE 55/02/2020 del 31 luglio 2020 il termine per avviare i lavori per la realizzazione dell’impianto è stato fissato al 29 ottobre 2022, la scadenza per l’avvio dei lavori sarebbe certamente successiva alla fine dell’emergenza da Covid-19, sicché ad essa non potrebbe trovare applicazione la proroga disposta dall’art. 103

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