TAR Milano, sez. I, sentenza 2015-12-04, n. 201502565

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2015-12-04, n. 201502565
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201502565
Data del deposito : 4 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00209/2015 REG.RIC.

N. 02565/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00209/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 209 del 2015, proposto da:
-OSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti R C, V C e G C, domiciliato in Milano, presso la Segreteria di questo Tribunale

contro

Comune di Binago, rappresentato e difeso dagli avv.ti M R e G M, domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria, n. 45;

Ministero dell'Interno - Prefettura di Como, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1

per l'annullamento:

- della delibera di Consiglio comunale n. 45 del 15.11.2014, di revoca della deliberazione consiliare n. 10 del 7 giugno 2014, nella parte in cui tale ultima delibera ha previsto la convalida dell’elezione a consigliere comunale del signor-OSIS-;

- della nota della Prefettura di Como, prot n. 15624 del 5.11.2014, notificata al ricorrente in data 10.11.2014;

- di ogni altro provvedimento conseguente o comunque connesso ai precedenti, ivi compresa la lettera del Comune del 15.11.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Binago e del Ministero dell'Interno - Prefettura di Como;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, eletto consigliere comunale in esito alle elezioni svoltesi nel Comune di Binago, ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui, in particolare, la deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha revocato la propria precedente deliberazione, nella parte in cui prevedeva la convalida dell’elezione dell’interessato.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/90 in combinato disposto con l’art. 19 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
carenza d’istruttoria;
eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta;

2) questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 235 del 31.12.2012, in relazione agli artt. 25, 48 e 51 Cost.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi;
violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

3) questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 235 del 31.12.2012, in relazione all’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza).

Si sono costituiti il Comune di Binago e il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno del giorno 11 febbraio 2015 la Sezione ha ritenuto “ che le questioni emerse nella fattispecie, inclusa quella relativa alla giurisdizione, necessitano di un adeguato approfondimento nella sede più appropriata del merito, la cui sollecita fissazione pare idonea ad assicurare un congruo bilanciamento degli interessi coinvolti ”.

Alla pubblica udienza del giorno 18 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

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