TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-11-05, n. 201801866

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-11-05, n. 201801866
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201801866
Data del deposito : 5 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2018

N. 01866/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01573/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2017, proposto da
F I, rappresentato e difeso dagli avvocati F I, D I I, con domicilio eletto presso lo studio F I in Parghelia, piazza Francesco Ruffa 4;

contro

Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Fusca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Condanna alla restituzione dei suoli illegittimamente occupati, ovvero al risarcimento del danno.

Riassunzione a seguito della sentenza n. 1637/2017, pubblicata il 22.09.2017, con cui la Corte di Appello di Catanzaro, Sez. II Civile, riformando parzialmente la sentenza n. 330/2004 e la sentenza n. 449/2013 del Tribunale di Vibo Valentia, ha declinato la giurisdizione con riferimento alle domande proposte dinanzi al detto Tribunale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2018 il dott. S G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 28.11.2017 l’avv. Iannelli ha agito in riassunzione dinanzi a questo TAR a seguito della declinatoria di giurisdizione di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, Sez. II Civile, n. 1637/2017, pubblicata il 22.09.2017.

2. Resiste la Provincia di Vibo Valentia.

3. Nell’udienza del 31.10.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. Nella sentenza della Corte di Appello è riferito in punto di fatto che: “ con atto di citazione ritualmente notificato, I F esponeva di essere proprietario di un appezzamento di terreno in agro di Parghelia, identificato in catasto al fol. 2 particelle 267 e 344, occupato dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro per la costruzione della strada di collegamento rapido SS 522 e SS 18, giusta decreto di occupazione n. 95 del 9 maggio 1994, notificato l’11 maggio 1994;
che di seguito subentrava l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;
che l’occupazione doveva protrarsi per il termine di cinque anni e interessare la superficie di mq. 1110 su una superficie totale di mq 3320, in realtà entro il termine di scadenza non veniva emesso decreto di esproprio e, inoltre, l’Amministrazione occupava gran parte del terreno con opere differenti dal progetto originario. Concludeva chiedendo, previo accertamento dell’illegittimità delle opere realizzate, condannare la convenuta alla restituzione dell’immobile, ovvero, nel caso di accertata irreversibile trasformazione del bene, condannarla al risarcimento del danno nella misura di £ 150.000 mq, oltre che al pagamento delle indennità per il periodo di legittima occupazione, al controvalore venale dei frutti non percepiti, oltre interessi legali. Si costituiva l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia … (omissis) … nei verbali di udienza del 12 ottobre 2001 e 7 giugno 2002, la convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Su tale eccezione le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e con sentenza depositata il 4 giugno 2004 il Tribunale dichiarava la propria giurisdizione … (omissis) … Con la sentenza definitiva, depositata l’11 giugno 2013, il Tribunale di Vibo Valentia respingeva in via preliminare la eccezione di incompetenza per territorio, quella di difetto di legittimazione e quella di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. La questione relativa alla giurisdizione del giudice adito non era oggetto di disamina in quanto già risolta nella sentenza non definitiva del 4 giugno 2004. Il primo giudice qualificava poi la domanda come istanza risarcitoria legata a due distinte fattispecie, di occupazione appropriativa e di occupazione usurpativa;
in particolare, affermava che parte del terreno interessato dall’opera poi realizzata, ed in specie una porzione pari a mq 1100, era stata occupata in base al relativo decreto del maggio 1994, cui non era seguito il completamento della procedura espropriativa e la emissione del provvedimento ablativo. Altra porzione del fondo, estesa mq 2104, era stata occupata di fatto e sine titulo, in quanto estranea all’area considerata nel progetto dell’opera e della connessa dichiarazione di p.u., e ciò a far data dal dicembre 1999. Il Tribunale indicava ... (omissis) … tale momento in quello della scadenza del periodo di occupazione legittima ( maggio 1999) per la porzione di mq 1100 legalmente occupata ( che questa sia stata la scelta del Tribunale lo si desume verificando i valori indicati nella ctu dell’arch. Monteleone, l’unica presa in considerazione dal primo giudice, nella quale appunto il valore di € 38/mq viene indicato, per i mq 1100, alla data della scadenza dell’occupazione legittima), e quello della sua irreversibile trasformazione ( 8 settembre 2000) per la parte occupata sine titulo.  Considerata quindi la destinazione urbanistica dei terreni appresi, in tempi diversi e con modalità diverse, il giudice determinava in € 38/mq il valore venale del terreno legalmente occupato, ed in € 45/mq quello del fondo occupato de facto. La indennità di occupazione (qualificata tout court illegittima per entrambe le porzioni) veniva determinata tramite il computo degli interessi legali sul risarcimento liquidato, e già attualizzato al momento della decisione, e comprendeva un periodo corrente tra il maggio 1994 e l’8 settembre 2000 per la porzione di mq 1100 sopra indicata, e un periodo compreso tra il dicembre 1999 e l’8 settembre 2000 per la restante porzione di mq. 2104.  Sugli importi complessivi, “già rivalutati”, il Tribunale accordava, previa devalutazione, “gli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo”.  Avverso entrambe le sentenze proponeva appello la Provincia di Vibo Valentia che ribadiva: - la carenza di giurisdizione del giudice adito … (omissis) …  Si costituiva I F,che contestava tutto quanto dedotto nell’appello, di cui chiedeva il rigetto, in uno alla conferma della sentenza.  Sulle conclusioni rassegnate all’udienza del 14 dicembre 2016, la causa veniva trattenuta a sentenza, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
”.

4.2. Sulla scorta di ampia ed articolata motivazione la Corte di Appello ha parzialmente accolto l’appello, statuendo come segue: “ 1) in parziale riforma delle gravate sentenze, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito, quanto alla domanda risarcitoria avente ad oggetto il terreno identificato nel catasto del Comune di Parghelia al fol 2, part. 808, 134 e porzione di mq 1100 della maggior estensione della part. 807, come identificata nel verbale di immissione in possesso del 20 aprile 1994;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali relative a tale domanda;
3) assegna termine di gg. 90 per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo competente;
4) dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, per la domanda risarcitoria avente ad oggetto la porzione della particella 807, estesa mq 2104, adiacente a quella indicata al capo 1), ed occupata sine titulo;
5) rimette al definitivo la regolamentazione delle spese processuali per tale domanda
”.

4.3. Alla luce di tali statuizioni è necessario innanzi tutto rilevare che la Corte di Appello ha declinato la giurisdizione con espresso riferimento alla “ domanda risarcitoria ” riguardante “ il terreno identificato nel catasto del Comune di Parghelia al fol 2, part. 808, 134 e porzione di mq 1100 della maggior estensione della part. 807 ”.

Tuttavia la domanda originariamente incardinata dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia aveva ad oggetto in via principale la restituzione del detto suolo, e soltanto in via subordinata il risarcimento del danno derivante dalla sua irreversibile trasformazione, sicché questo TAR ritiene di essere investito della domanda nella sua piena estensione, e quindi di essere chiamato a pronunciarsi sulla pretesa restitutoria articolata in via principale, e soltanto in via gradata ed eventuale sulla pretesa risarcitoria, non potendo la pronuncia declinatoria della giurisdizione valere a risolvere, neanche in via implicita, il merito della vicenda.

4.4. Ciò premesso, la domanda volta ad ottenere la restituzione del suolo merita di essere accolta, dal momento che nella specie è pacifico tra le parti che il suolo in questione non è stato acquisito alla mano pubblica in forza di un atto legittimo, sicché lo stesso suolo, scaduto il termine dell’occupazione legittima, è attualmente posseduto sine titulo dall’amministrazione intimata.

4.5. E’ appena il caso di osservare che l’irreversibile trasformazione del suolo per la realizzazione di una strada pubblica non ha comportato il trasferimento della proprietà in capo all’amministrazione, non essendo ammissibile una fattispecie traslativa (non consensuale) che prescinda dalla adozione di un valido atto ablatorio da parte della pubblica amministrazione: “ la realizzazione di un'opera pubblica su fondo illegittimamente occupato, ovvero legittimamente occupato ma non espropriato nei termini di legge, non è di per sé in grado di determinare il trasferimento della proprietà del bene a favore della Amministrazione, trattandosi di un mero fatto che non può assurgere a titolo d'acquisto del fondo;
in effetti l'Amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l'acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie;
così l'illecita occupazione e, quindi, il fatto lesivo permangono fino al momento della realizzazione di una delle due fattispecie legalmente idonee all'acquisto della proprietà, indifferentemente dal fatto che questo evento avvenga consensualmente o autoritativamente
” (Cons. Stato, Sez. IV, 20.07.2016 n. 3255).

Di qui l’obbligo dell’amministrazione di addivenire alla restituzione del suolo.

4.6. Resta fermo il potere della Provincia di Vibo Valentia di provvedere, in alternativa, alla adozione dell’atto di acquisizione sanante, ove a seguito di apposita valutazione dei fatti, dovessero essere riscontrati tutti i presupposti di cui all’art. 42 bis d.p.r. 327/2001.

5. In considerazione della complessità della vicenda le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.

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