TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-08-14, n. 202313343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-08-14, n. 202313343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313343
Data del deposito : 14 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/08/2023

N. 13343/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00360/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 360 del 2015, proposto da
F C, M N, A P, B G, G F, F S G, G P, G G, P F, F F, F S C, M D M, M L, G D P, F B, E G, L A, M F, E S, D F, M D F, M E, F F, C E, M B, I S, R F, R G, G F, V F, S Z, R G, P M, A S, E S, F P, P R, M R, A F, M D B, rappresentati e difesi dall'avvocato Ato Massimo De Luca, con domicilio eletto presso lo studio Emma Cersosimo in Roma, viale G. Mazzini, 13;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero Interno Dip P S Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Interno, Ministero Interno Dip P S Polizia di Stato, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a percepire le retribuzioni dovute per l'inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti dal 1/1/2004. risarcimento danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero Interno Dip P S Polizia di Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, sono risultati vincitori del concorso straordinario a 7563 posti per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti della polizia di Stato (indetto con d.m. 23 dicembre 2013).

Gli stessi hanno partecipato al previsto corso di formazione per l’annualità 2004, al termine del quale veniva loro conferita la qualifica di vice sovrintendente, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2005 e decorrenza economica dal giorno successivo alla conclusione del corso, ossia dal 21 gennaio 2016.

Avverso tale determinazione i predetti hanno reagito con ricorso giurisdizionale per l’annullamento degli atti che determinavano la decorrenza economica nella qualifica solo dalla conclusione del corso. Gli stessi hanno chiesto il riallineamento della posizione economica con quella giuridica, in uno con la corresponsione delle differenze retributive maturate medio tempore.

Si è costituita la resistente contestando quanto reclamato dai ricorrenti depositando agli atti di causa la sentenza n. 9486/2022, emessa, su una identica questione, dal Tar Lazio-Roma in data 11 luglio 2022 non appellata e passata in giudicato, con la quale è stata rigettata una analoga istanza.

Il ricorrente ha affidato il ricorso ad un unico ed articolato motivo di gravame.

In buona sostanza la parte ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un vero e proprio obbligo per la p.a. di bandire annualmente il concorso interno per l’accesso della qualifica di sovrintendente.

Ciò avrebbe dovuto comportare una applicazione retroattiva, non solo dell’aspetto giuridico, ma anche con riferimento all’attribuzione economica, con pregiudizio della imparzialità della p.a., oltre che principi di ragionevolezza e logicità del provvedimento.

Alla udienza straordinaria del giorno 14 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

Invero, principiando dal dato testuale, va osservato che l’art. 12, comma 2 d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 dispone che «i concorsi di cui al comma 1 [ossia quelli per l’immissione nel ruolo dei sovrintendenti] sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»: l’assenza del verbo dovere consente di evidenziare come non vi sia un obbligo di indizione annuale dei concorsi in capo all’amministrazione, limitandosi il legislatore ad indicare un criterio di massima.

In ogni caso, va rammentato che al fine di rispettare il criterio dell’annualità, veniva approvata una speciale normativa derogatoria (v. art. 2, comma 5, lett. b) d.l. 28 dicembre 2012, n. 227, conv. l. 1 febbraio 2013, n. 12) che consentiva all’amministrazione della pubblica sicurezza di indire in tempi rapidi e con una procedura accelerata i concorsi per vice sovrintendenti: in particolare, con il regolamento approvato con d.m. 3 dicembre 2013, n. 144 e con il successivo bando di cui al d.m. 23 dicembre 2013, si bandiva un unico maxi-concorso, che si articolava in varie annualità nel rispetto dei limiti posti dall’art. 24-quater d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335. Conseguentemente, è palese come l’amministrazione, pur nell’urgenza di provvedere, abbia garantito una parità di trattamento tra gli aspiranti sovrintendenti, evitando di penalizzare coloro che per molti anni non avevano potuto ottenere avanzamenti di carriera per mancata indizione del concorso (in generale sulla legittimità dell’operato del Ministero dell’interno nella procedura in esame, v. Cons. Stato, sez. II, 16 agosto 2021, n. 5879).

Neppure ravvisabile è la denunciata disparità di trattamento sollevata dalla parte ricorrente, atteso che il tertium comparationis è rappresentato dall’azione di una distinta amministrazione ad ordinamento militare (ossia l’Arma dei Carabinieri): come noto, il vizio dedotto si riscontra solo in ipotesi di assoluta identità delle situazioni fattuali (v. Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 496), circostanza pacificamente non occorrente nel caso in esame attesa la evidente diversità del personale coinvolto.

La legittimità dell’indizione del concorso consente di evidenziare anche l’assenza dell’elemento obiettivo del danno ingiusto (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7), con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.

Ciò chiarito in ordine alle tempistiche di emanazione del bando di concorso, deve rilevarsi come sia infondata anche la domanda di riallineamento della decorrenza economica a quella giuridica.

Difatti, l’art. 24-quater, comma 7 d.p.r. 335 cit. espressamente stabilisce che «i frequentatori […] conseguono la nomina a vice sovrintendente nell’ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo».

Ne deriva che correttamente l’amministrazione determinava la decorrenza giuridica al 1° gennaio 2005 e quella economica al 21 gennaio 2016. D’altro canto, va rilevato che sino a quest’ultima data i ricorrenti non avevano svolto alcuna mansione relativa alla qualifica di sovrintendente: ne discende che l’amministrazione non può considerarsi tenuta a retribuire un dipendente per mansioni non svolte (si tratta di un principio pacifico in giurisprudenza, v. Tar Campania, sez. dist. Salerno, sez. I, 10 gennaio 2022, n. 15).

Alla luce di quanto esposto, il ricorso è definitivamente respinto.

Spese compensate.

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