TAR Torino, sez. I, sentenza 2011-06-16, n. 201100632

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2011-06-16, n. 201100632
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201100632
Data del deposito : 16 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01119/2009 REG.RIC.

N. 00632/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01119/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F P, rappresentato e difeso dall'avv. D D L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R N in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 170;

contro

Ministero della difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento 7.9.2009, prot. 340234/MI-6, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di rigetto dell'istanza di ammissione in servizio permanente avanzata dal ricorrente, del conseguente collocamento in congedo, nonché degli atti preordinati, connessi e consequenziali,

e, con i motivi aggiunti depositati in data 6/11/2010, per l’annullamento

del provvedimento 26.6.2010, prot. 340234/C2-11 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con provvedimento del 7 settembre 2009, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri respingeva la domanda di ammissione in servizio permanente proposta dall’odierno ricorrente al termine del periodo di ferma volontaria.

Il provvedimento negativo richiamava la sentenza definitiva di condanna relativa ad un episodio verificatosi il 4 giugno 2005, quando l’odierno ricorrente, comandato in servizio di vigilanza alla “riservetta munizioni” della caserma ove prestava servizio come carabiniere ausiliario, aveva abbandonato per due volte il posto di servizio, lasciando incustodita l’arma in dotazione.

Il susseguente procedimento disciplinare si era concluso con l’irrogazione della sanzione di giorni cinque di consegna.

2) Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato, l’interessato impugnava il suindicato provvedimento negativo, deducendo un motivo di gravame formalmente unico: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 53. Erroneità dei presupposti. Illegittimità costituzionale”.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato, in rappresentanza del Ministero della difesa, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

3) Con ordinanza n. 931 del 4 dicembre 2009, la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente, rilevando che “ l’amministrazione ha correttamente applicato nella fattispecie l’articolo 5, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, che, interpretato a contrario, esclude l’ammissione in servizio permanente del militare qualora il procedimento penale cui egli era sottoposto alla scadenza della ferma volontaria abbia avuto esito sfavorevole per l’imputato ”.

Il provvedimento cautelare era riformato in appello, con ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 2035 del 5 maggio 2010, con la quale veniva ordinato il riesame dell’istanza del ricorrente, precisando che “ la conclusione non favorevole del procedimento penale non sembra esimere l’amministrazione, alla luce di principi generali in materia di concorso, dal rendere una valutazione in concreto sulla gravità della condotta, ai fini dell’ammissione del militare al s.p.e. ”.

4) Con provvedimento del 26 giugno 2010, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ravvisata “ la necessità di aderire alla statuizioni imposte nella richiamata pronuncia cautelare ” del Consiglio di Stato, annullava il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

Con il medesimo provvedimento, veniva riesaminata la posizione del ricorrente e nuovamente disposta la non ammissione dello stesso al servizio permanente effettivo.

La nuova determinazione negativa si fonda sulla seguente motivazione: “ Considerata la gravità del comportamento posto in essere dal militare che, alla luce della ‘mancanza’ rilevata nell’espletamento del servizio (il militare durante un turno di vigilanza a deposito di munizioni si allontanava arbitrariamente lasciando incustodito il sito ed il materiale di armamento affidatogli), veniva, tra l’altro, condannato dal Tribunale Militare di La Spezia, con sentenza divenuta irrevocabile, alla pena di mesi uno di reclusione militare per il reato di ‘violata consegna e abbandono di posto da parte di militare di guardia o di servizio’;
Rilevata pertanto, nel caso di specie, come la condotta palesata dal Car. Pesce nel corso della sua permanenza nelle file dell’Arma appaia ictu oculi assolutamente non conforme ai prescritti requisiti morali e professionali delineati dalla suindicata normativa di settore;
Rilevato come il Car. Pesce, evidenziando principi morali in netto contrasto con le finalità perseguite dall’amministrazione, non sia conseguentemente da ritenere meritevole di continuare a prestare servizio nell’Arma e nel Corpo, ponendosi la rilevata grave condotta quale oggettivo limite intrinseco al suo transito in servizio permanente effettivo
”.

5) L’annullamento d’ufficio dell’originaria determinazione negativa, disposta dall’amministrazione in ottemperanza al giudicato cautelare, sottrae a tale determinazione ogni capacità lesiva e rende conseguentemente improcedibile il ricorso introduttivo del presente giudizio.

6) Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato, l’interessato ha impugnato il menzionato provvedimento 26 giugno 2010, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I) Eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà e carenza di istruttoria.

II) Violazione del giusto procedimento. Carenza di istruttoria.

III) Violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La difesa erariale ha controdedotto ai rilievi di parte ricorrente con memoria depositata il 12 novembre 2010.

Con ordinanza n. 853 del 19 novembre 2010, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo assistite da elementi di fumus le censure dedotte con il secondo motivo di gravame.

Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 12 maggio 2011 e ritenuto in decisione.

7) Con il primo motivo aggiunto di ricorso, l’esponente denuncia il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, deducendo che la nuova decisione negativa si fonderebbe su argomenti del tutto generici e non conterrebbe una seria e concreta valutazione della gravità della condotta addebitatagli.

La censura va disattesa.

Facendo applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di destituzione del pubblico dipendente, deve rilevarsi, infatti, come le ragioni che inducono l’amministrazione a rigettare l’istanza di ammissione del militare in servizio permanente effettivo, a conclusione del periodo di ferma volontaria, possano essere espresse anche con riferimento ai fatti di reato contenuti in una sentenza penale di condanna.

Nel caso in esame, l’amministrazione decidente, muovendo dalla constatazione della gravità dell'illecito penale, ha valutato i relativi fatti con altrettanta severità sotto il profilo amministrativo, ritenendo che la condotta del militare fosse oggettivamente rivelatrice dell’insussistenza dei requisiti necessari per l’appartenenza all’Arma.

In particolare, l’amministrazione ha ritenuto che la condotta del ricorrente, autonomamente valutata, evidenziasse gravi carenze dei requisiti morali richiesti al militare e tale giudizio costituisce adeguata motivazione della misura adottata nei suoi confronti.

8) Con il secondo motivo di gravame, l’esponente denuncia carenze dell’attività istruttoria che ha preceduto l’adozione del provvedimento impugnato nonché la violazione dei principi in materia di giusto procedimento, con riferimento al fatto che il provvedimento medesimo sarebbe “ del tutto privo di pareri ” e, comunque, sarebbe stato adottato ignorando i pareri resi in precedenza.

La prima doglianza non ha pregio, poiché nel corso dell’istruttoria erano già stati regolarmente acquisiti i pareri della scala gerarchica e l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, nel prescrivere il riesame della decisione impugnata con il ricorso introduttivo, non implicava in alcun modo l’esigenza di rinnovare detta attività istruttoria.

E’ fondata, invece, la seconda censura.

La domanda di ammissione in servizio permanente, infatti, era stata favorevolmente valutata sia dal Comandante della Compagnia di Alba sia dal Comandante del Comando provinciale di Cuneo i quali, pur considerando la condanna penale inflitta al ricorrente, avevano ritenuto che assumesse preminente rilievo il buon rendimento in servizio del militare e l’irreprensibilità del suo comportamento.

Tali valutazioni non vincolavano affatto l’adozione della decisione finale, ma oneravano l’autorità decidente a indicare le ragioni per le quali essa riteneva di non uniformarsi alle stesse.

È principio pacifico in giurisprudenza, infatti, che, nei casi in cui il provvedimento finale disattenda pareri acquisiti nella fase istruttoria del procedimento, deve darsi idonea motivazione delle ragioni della statuizione adottata in contrario alle valutazioni espresse (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 14 agosto 2007, n. 4457).

Nel caso in esame, invece, il provvedimento impugnato non fa neppure menzione dei pareri favorevoli resi nel corso del procedimento (ma richiama solo i pareri contrari resi dal Comandante di Corpo e dal Comandante interregionale) e tantomeno esplicita le ragioni per cui ha ritenuto di non dover considerare le positive valutazioni rese dalle autorità più vicine al militare e agli accadimenti reali valorizzati ai fini dell’adozione del provvedimento negativo.

Ne consegue la diagnosi di illegittimità del provvedimento impugnato.

9) Per completezza, deve ancora farsi cenno al terzo e ultimo motivo aggiunto di ricorso, inerente l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.

Le censura non ha pregio, poiché l’amministrazione aveva regolarmente provveduto, con nota del 27 luglio 2009, a comunicare all’interessato i motivi che si frapponevano all’accoglimento della sua istanza e l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato non implicava affatto, come rilevato in precedenza, l’esigenza di una completa riedizione della pertinente attività amministrativa.

10) In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento del 26 giugno 2010 nella parte in cui dispone la non ammissione in servizio permanente.

L’amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza del ricorrente facendo applicazione dei principi enunciati sub 8).

11) La peculiarità della controversia consiglia di compensare integralmente le spese di lite fra le parti costituite.

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