TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2018-07-25, n. 201800680

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2018-07-25, n. 201800680
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201800680
Data del deposito : 25 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2018

N. 00680/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00284/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 284 del 2017, proposto da:
F s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati A P e M B, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, via Garibaldi n. 105;



contro

Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati R M e F I, con domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;



nei confronti

- Organismo di Bacino n. 22, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Besta n. 2;
- Comune di Lanusei, non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

- della determinazione Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma Sardegna prot. n. 6363 rep. n° 55 del 28.02.2017;

- della relazione istruttoria RAS del 24.2.2017, ancorché non conosciuta;

- della nota del RUP del Comune di Lanusei Area Servizi Tecnici, prot. n. 0071/ OP 84 Rif./2016, del 02.01.2017 di comunicazione della chiusura dell'istruttoria e delle risultanze istruttorie RAS;

- della relazione del RUP del Comune di Lanusei Area Servizi Tecnici, prot. n. 11243, del 28.09.2016;

- della nota dell’Assessorato Regionale all'Industria del 18.12.2013, prot. n. 27771, per la riapertura del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Organismo di Bacino n. 22 e della Regione Sardegna.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con deliberazione del 3 maggio 2004, n. 21/20, la Regione Sardegna aveva approvato l’attuazione del Piano nazionale di metanizzazione per le reti urbane, oggetto dell’Accordo di Programma Quadro del 21 aprile 1999 e inserito nell’Intesa istituzionale di programma di cui alla delibera C.I.P.E. del 19 febbraio 1999; inoltre, con successiva deliberazione 22 novembre 2005, n. 54/28, la stessa Giunta regionale aveva approvato delle “Linee guida” per lo sviluppo della rete di distribuzione del gas metano.

A ciò aveva fatto seguito la pubblicazione, sempre da parte della Regione, di un bando per la selezione degli organismi di bacino cui concedere un contributo regionale, in conto capitale e pari al 50% dei costi complessivi, per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas naturale; alla selezione potevano partecipare organismi associativi costituiti dagli enti locali per la gestione coordinata di funzioni e servizi pubblici, i quali avrebbero dovuto assicurare la costruzione della rete e l’espletamento del servizio di distribuzione del gas, affidando la concessione del servizio ad un unico operatore.

Alla procedura selettiva avevano partecipato, fra gli altri, i comuni facenti parte dell’Organismo di Bacino 22, con capofila quello di Lanusei, i quali nell’anno 1999 avevano già affidato la concessione di costruzione gestione della rete al Consorzio CPL Concordia, cui era poi subentrata, previa autorizzazione del Comune di Lanusei, la F s.p.a., società appositamente costituita tra il Consorzio CPL Concordia e la Liquigas s.p.a., che aveva da tempo già avviato la realizzazione della nuova rete di distribuzione del metano.

Poiché il sopra descritto bando prevedeva quale requisito di partecipazione (in caso di lavori già avviati e/o di rapporti concessori già in essere) che venisse allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell’Organismo di Bacino interessato, attestante l’entità dei lavori eseguiti e l’adeguamento della convenzione al sopravvenuto d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, in data 2 marzo 2005 l’Organismo di Bacino 22 e la concessionaria F avevano stipulato la Convenzione n. 10, finalizzata all’adeguamento dell’originaria Convenzione alla nuova disciplina di legge; con il nuovo accordo erano state modificate la durata della concessione (ridotta da anni venti a dodici anni) e le condizioni economiche a carico del concessionario (cfr. doc. 6 art. 3 e art. 4), nonché previsto il passaggio di proprietà della rete ai comuni committenti al termine del rapporto concessorio.

All’esito della procedura selettiva l’Organismo di Bacino 22 era stato ammesso al finanziamento, tanto che con determinazione 18 giugno 2008, n. 335, la Regione gli aveva corrisposto un acconto di euro 9.577.997,43, a fronte del contributo complessivo previsto di euro 13.244.080,00.

Con Atto aggiuntivo del 23 dicembre 2008, n. 25, il rapporto concessorio tra l’Organismo di bacino e F era stato sottoposto a “revisione degli obblighi contrattuali alla luce delle sopravvenute circostanze” , per cui la società concessionaria si era assunta l’impegno “ di adeguarsi nella realizzazione di ulteriori interventi afferenti alla rete del gas dei comuni del Bacino 22 … ”.

In esecuzione di tali nuovi accordi F s.p.a. aveva realizzato ulteriori opere

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