TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-06-08, n. 202200404

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-06-08, n. 202200404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200404
Data del deposito : 8 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2022

N. 00404/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00141/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2022, proposto da:
W V e Associazione Proprietari Rena Majore, rappresentati e difesi dagli avvocati M G, S Z, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Aglientu, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, viale Umberto I n. 106/G;



per l’ottemperanza:

- alla sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 giugno 2021 n. 441, da parte del Comune di Aglientu, nominando un Commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aglientu.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con sentenza 15 giugno 2021, n. 441, questa Sezione, in parziale accoglimento del ricorso R.G. n. 21/2018 proposto dall’avv. W V e dall’Associazione proprietari Rena Majore , ha dichiarato l'obbligo del Comune di Aglientu: - di ultimare, in surroga ai lottizzanti e agli altri coobbligati, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative alla Lottizzazione Rena Majore (come da convenzioni del 28 agosto 1973, 21 dicembre 1973 e relativo atto aggiuntivo, 23 novembre 1981 e 8 giugno 1982), anche sulla base della deliberazione del Consiglio 7 novembre 1991, n. 86, e della deliberazione della Giunta 31 dicembre 1991, n. 478, con cui il Comune aveva confermato di procedere autonomamente al completamento delle opere, nonché di “prescindere, allo stato, dal rapporto di solidarietà che rende “garanti” i lottizzanti” degli obblighi” , richiedendo le somme necessarie a tutti i successori o aventi causa degli originari lottizzanti, compresi gli acquirenti degli immobili, con la precisazione che “le somme (non coperte da fideiussione) dell’importo di lire 4.888.081.570 occorrenti alla realizzazione delle citate opere di urbanizzazione dovranno far carico ai proprietari dei singoli lotti, in misura direttamente proporzionale al volume realizzabile (o già realizzato) sui lotti stessi .. e specificamente in misura di circa lire 19.172 a mc., salvo eventuali conguagli” (così la deliberazione della Giunta comunale n. 478/1991, pag. 6); - di adottare tutti i provvedimenti e avviare tutte le iniziative necessarie all’acquisizione della proprietà delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e delle aree destinate a standard urbanistici, secondo quanto previsto nelle convenzioni sopra indicate.

Il Comune di Aglientu avrebbe dovuto porre in essere tali adempimenti entro centottanta giorni dalla comunicazione della citata sentenza, avvenuta il 15 giugno 2021, dunque entro il 12 dicembre 2021.

Con il ricorso introduttivo del

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