TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-16, n. 202417883
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2024
N. 17883/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F M, G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale per il personale Militare, Comando Logistico della Marina Militare, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) - del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, -OMISSIS-, emesso dal Direttore Generale in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 28 ottobre 2019, in forza del quale, ad esito del procedimento amministrativo disciplinare, gli è stata inflitta la sanzione di stato della “sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 1 (uno), a decorrere dalla data di notifica”;
b) – della nota del Comando Logistico della Marina Militare, con sede a Napoli, -OMISSIS-, datata 11.3.2019, non notificata, che ha disposto l'inchiesta formale nei confronti dell'odierno ricorrente per gli stessi fatti per cui la Sentenza n.-OMISSIS- del Trib.le Penale di Roma ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di "peculato in concorso formale, continuato", per intervenuta prescrizione, col seguente addebito: “per aver effettuato indebitamente numerose telefonate dalle linee telefoniche fisse disponibili per motivi di servizio, al fine di ricaricare il credito di utenze cellulari di persone di loro conoscenza, creando, altresì nocumento al buon andamento dell'attività d'istituto";
c) – della nota dell'Ufficiale Inquirente nominato dal Comando Logistico della Marina Militare, -OMISSIS-, -OMISSIS- Reg. Uff.le .-OMISSIS-, datata 21.3.2019, notificata il 25.3.19, con cui è stata avviata l'inchiesta formale di cui supra sub b, contestando il seguente addebito: “«La S.V., nel periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-…destinato presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, utilizzava le utenze telefoniche -OMISSIS- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per effettuare indebitamente svariate telefonate dirette ad utenze cellulari personali o di persone di propria conoscenza, su cui era stata attivata l'opzione di autoricarica, così traendone o procurandone vantaggio di natura economica. Tale condotta recava nocumento al regolare andamento dell'attività della P.A. e risulta censurabile sotto l'aspetto disciplinare per la violazione dei principi meglio descritti negli articoli 717 (Senso di responsabilità) e 732 p.1 (Contegno del militare) del D.P.R. 15/03/2010, n. 90»;
d) – della relazione finale del detto Ufficiale Inquirente datata 03.6.19, ottenuta con accesso agli atti solo in data 06.12.19, ove pur ammettendo che “L'inchiesta…si è basata sostanzialmente sull'esame delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria…” e che nell'indagine penale “Non è stata disposta alcuna consulenza tecnica d'ufficio intesa a verificare il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio telefonico del centralino presso il MIT”, non si fa cenno alla perizia tecnica prodotta dal ricorrente che accerta l'inattendibilità dei dati sulle telefonate contestate, per malfunzionamento del detto sistema del MIT, confessato (verb.21.6.18) in sede di escussione penale anche dall'Ispettore della PS che aveva condotto l'indagine di PG (“sicuramente… c'è la dichiarazione del tecnico della centrale telefonica che diceva che non funzionava” (doc.6, pag.25 rr.15-16);
e) – del foglio in data 04.7.2019, con il quale il Comandante Logistico della Marina Militare, ha proposto “l'irrogazione di mesi 1 (uno) di sospensione disciplinare dall'impiego”;
f) nonché di tutti gli altri atti relativi alla procedura disciplinare de quo, antecedenti, preliminari, presupposti, conseguenziali e/o successivi o comunque connessi a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 2\12\2020:
del giudizio di non idoneità all'avanzamento (aliquota 2017) per sanzione disciplinare; avanzamento a Luogotenente con anzianità 2018 invece che 2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Difesa Stato Maggiore della Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 giugno 2024 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, 1° M.LLO -OMISSIS-, ha impugnato, previa richiesta di sospensiva, il provvedimento del -OMISSIS-, notificatogli il 28.10.2019, con cui il Ministero della Difesa gli ha inflitto la sanzione di stato della “sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 1 (uno), a decorrere dalla data di notifica, nonché tutti gli atti precedenti.
Espone in fatto che l’avvio del procedimento disciplinare di stato sarebbe avvenuto a seguito di giudizio penale per fatti risalenti al periodo dall’ -OMISSIS- al -OMISSIS- per aver effettuato indebitamente numerose telefonate dalle linee telefoniche fisse disponibili per motivi di servizio, al fine di ricaricare il credito di utenze cellulari di persone di loro conoscenza, creando, altresì nocumento al buon andamento dell'attività d'istituto. Espone, altresì, che il giudizio penale si sarebbe concluso con la Sentenza del Tribunale penale di Roma n. -OMISSIS-, in data 26.11.2018, irrevocabile dal 28.12.2018, acquisita dall’Amministrazione in data 29 gennaio 2019, con cui veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente, imputato in ordine al reato di "peculato in concorso formale, continuato", per intervenuta prescrizione.
Tuttavia l’Amministrazione avrebbe disposto che il ricorrente fosse sottoposto a inchiesta formale disciplinare, al fine di verificare la sussistenza di responsabilità disciplinari tali da dover essere sanzionate con provvedimenti disciplinari di stato. Il ricorrente espone, infine, che, nonostante la mancata notifica della relazione riepilogativa dell’inchiesta formale redatta dall’ufficiale inquirente e della relazione finale – per i quali avrebbe inoltrato istanza di accesso agli atti - in data 24.09.19 veniva emanato il provvedimento sanzionatorio impugnato.
Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I) INCOMPETENZA E/O VIOLAZIONE DI LEGGE E DI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO SULL’AVVIO DI PROCEDIMENTO PER SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO NEI CONFRONTI DI SOTTUFFICIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA. STABILITI NEL LIB.I, TIT. IV, CAPO III e LIB.IV, TIT. VIII, CAPO IV, DEL D.LGS. 15.03.2010, n.66 C.O.M. - E NEL LIB. III TIT. I, CAPO I, DEL D.P.R. 15.3.2010, n.90 T.U. REG.ORD.MIL. IN PARTICOLARE: - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE; - VIOLAZIONE ARTT.1377 e 1378, C.O.M. (D.LGS. N.66/2010); - VIOLAZIONE ARTT.112 e 113, C.O.M. (D.LGS. N.66/2010); - VIOLAZIONE ARTT.118 e 124, C.O.M. (D.LGS. N.66/2010); - VIOLAZIONE ARTT.132 - 134, C.O.M. (D.LGS. N.66/2010); - VIOLAZIONE ARTT.136 e 138, C.O.M. (D.LGS. N.66/2010); - VIOLAZIONE DELL'ART. 447, I°C., LETT. A)-B), T.U. ORD.MIL.; - VIOLAZIONE ART. 3, LEGGE 28.01.1994, N. 84; - VIOLAZIONE ARTT. 2, C.5 e 7, E 13, DPCM 11.02.2014, N.72; - VIOLAZIONE ART.4, D. LEGISLATIVO 27.05.2005, n. 100; - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI POTERE, SVIAMENTO DI POTERE, STRARIPAMENTO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Il provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo, innanzitutto, per incompetenza, in quanto il Comandante Logistico della M.M. (Napoli) non avrebbe, nei confronti dei militari del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, tanto più che si trovino in servizio a Roma presso il Comando Generale di detto Corpo, la facoltà di cui all’artt.1378 c.o.m. di disporre l’inchiesta formale ex art. 1377 né, all’esito della stessa, di proporre al Ministro di infliggergli sanzioni di stato.
II) VIOLAZIONE DI LEGGE E DEI PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE STABILITI NEL TIT. VIII, CAPI III e IV, DEL D.LGS. 15.03.2010, n.66 C.O.M. - E DAL TIT. VIII, CAPO I, DEL D.P.R. 15.03.2010, n. 90 T.U. REG. ORD. MIL. IN PARTICOLARE: - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE; - VIOLAZIONE ARTT. 1362, 7°C. e 1392, I° C., D.LGS. N. 66/2010; - VIOLAZIONE DELL'ART. 717, I COMMA, T.U. REG.MIL.; - VIOLAZIONE DELL'ART. 732, I COMMA, T.U. REG.MIL.; - VIOLAZIONE ART.751, C.1°, LETT. A, PUNTO 17 T.U. REG.MIL.; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER GENERICITA’, SVIAMENTO DI POTERE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA D’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI
Il provvedimento sarebbe illegittimo per mancata aderenza della portata effettivamente lesiva del comportamento ascritto al