TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-04-02, n. 201904308
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Pubblicato il 02/04/2019
N. 04308/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05672/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5672 del 2008, proposto da:
Soc. Sara Assicurazioni S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati S G, Marina D'Orsogna, con domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, via di Monte Fiore, 22;
contro
Isvap – Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (IVASS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M S, A C, con domicilio eletto presso lo studio M S in Roma, via del Quirinale, 21;
per l'annullamento
dell’ordinanza ingiunzione n. 948/2008 del 28 marzo 2008, prot. n. 14-08-002347, emessa dall’ISVAP, ricevuta il 3 aprile 2008, con la quale è stato ordinato ed ingiunto alla ricorrente “ di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 315, comma 2, del Dlgs n. 209/2005, per la violazione accertata la somma di euro 60.000,00 (sessantamila), oltre ai diritti di notifica e spese di procedimento di competenza dell’ISVAP per euro 19,00, per complessivi euro 60.019,00 (sessantamiladiciannove/00) ";
nonché nei confronti di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, in particolare:
- dell'atto di contestazione n. 1772/07/STU/1541, prot. 09-07-006159 del 27 luglio 2007;
- della Relazione motivata del Servizio Tutela degli Utenti dell'ISVAP del 19 dicembre 2007, non conosciuta;
- della Nota, di estremi sconosciuti, del Servizio Sanzioni dell'ISVAP al Presidente dell'Istituto medesimo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ISVAP – Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (IVASS);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente che il 9 luglio 2006 si verificava un sinistro, dettagliatamente descritto in atti (con danni ad un motociclo ed alla persona del suo conducente, che riportava lesioni), a seguito del quale la SARA Assicurazioni riceveva il 21 luglio 2006 la relativa denuncia.
La SARA Assicurazioni, odierna ricorrente, dava riscontro alla richiesta di risarcimento con nota di integrazione documentale del 31 luglio 2006, seguita, in data 22 novembre 2006, da visita medico-legale del danneggiato (i cui esiti venivano riferiti alla Compagnia il 28 novembre 2006), rappresentando la necessità di “acquisire tutta la documentazione sanitaria in originale ed i relativi tickets di pagamento”, oltre alla opportunità “di valutare l’effettiva appartenenza della documentazione sanitaria alle relative strutture”.
Sussistendo inerzia del danneggiato, la SARA espone di aver dovuto provvedere tramite propri informatori, al reperimento delle necessarie informazioni.
Successivamente, il 3 marzo 2007, il patrocinatore del danneggiato lamentava che, pur essendo stati espletati gli accertamenti medico-legali, la Compagnia non aveva formulato offerta alcuna.
L’ISVAP, con nota del 27 marzo 2007, comunicava alla SARA Assicurazioni l’apertura del fascicolo di reclamo n. 07-095983-00/D, con richiesta di trasmissione della domanda di risarcimento del danno, nonché di tutte le informazioni necessarie e rilevanti del sinistro.
La Compagnia dava riscontro alla richiesta dell’ISVAP con nota del 5 aprile 2007, trasmessa via fax il successivo 10 aprile, cui allegava la richiesta di risarcimento per lesioni pervenuta il 21 luglio 2006, rappresentando (sia pure erroneamente come si precisa oltre) che non risultava agli atti la richiesta di integrazione documentale;che, in occasione della visita medico-legale, erano stati accertati postumi permanenti pari al 2% con inabilità complessiva temporanea di giorni 40;e che al momento non era stata formulata nessuna offerta.
Alla predetta nota veniva allegata copia della comunicazione del 5 aprile 2007, inviata al patrocinatore del danneggiato il successivo 10 aprile, nella quale si invitava lo stesso a mantenere i contatti con il Centro Liquidazione Danni di Napoli, per giungere ad una bonaria composizione della pratica.
Precisa la Compagnia che tale invito veniva accolto e l’avviato dialogo determinava la formulazione di una offerta, in sede di colloquio transattivo, per la somma complessiva di euro 3.900,00 di cui euro 600,00 per compensi professionali, alla quale faceva seguito il pagamento, mediante invio di assegno da parte della Banca Antonveneta, del 16 aprile 2007.
La SARA Assicurazioni riceveva in data 2 agosto 2007 la notifica dell'atto di contestazione dell'ISVAP n. 1772/07/STU/1541 del 27 luglio 2007, prot. n. 09-07-006159, per " violazione dell'art. 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 2, in relazione all’omessa formulazione dell’offerta, ovvero omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta per le lesioni, oltre il termine di 90 giorni dal pervenimento della richiesta di risarcimento per le lesioni e con ritardo superiore ai 120 giorni successivi alla scadenza del termine utile (19/10/2006): illecito soggetto, ai sensi del citato art. 315 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000,00 ad euro 60.000,00 ".
Tale contestazione veniva formulata sul presupposto che “ l’accertamento dell’illecito, ai sensi dell’art. 326, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è da intendersi concluso alla data di ricezione dell’ultimo documento istruttorio pervenuto il 10/04/2007” .
Successivamente, la SARA riceveva in data 3 aprile 2008 l'Ordinanza n. 948/08 del 28 marzo 2008, prot. n. 14-08-002347, con la quale le veniva ingiunto di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 315, comma 2 del D.lgs.209/2005 per la violazione accertata di euro 60.000 oltre ai diritti di notifica e spese di competenza ISVAP.
L’ISVAP quantificava la somma da ingiungere considerando che “ in relazione alla violazione come conclusivamente sopra accertata e tenuto conto degli elementi di cui all’art. 326, comma 5, ultima parte, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, risulta congrua, attesa la particolare gravità del comportamento omissivo dell’impresa, protrattosi oltre 150 giorni dalla scadenza del termine utile (ultima comunicazione dell’impresa del 5 aprile 2007), l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 315, comma 2, del dlgs 209/2005 nella misura del massimo edittale..” ;ingiunzione che veniva assunta anche in considerazione del fatto che gli esiti della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio, svolta dal Servizio Tutela degli Utenti dell’Istituto, erano stati “ riferiti al Servizio Sanzioni dell’Istituto stesso con relazione motivata del 19 dicembre 2007 ”.
La ricorrente, corrisposta la somma ingiunta il 30 aprile 2008, con espressa riserva di ripeterla all’esito del presente ricorso, impugna gli atti sin qui indicati per le seguenti ragioni di censura.
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Provvedimento ISVAP 15 marzo 2006 n. l recante " Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private ". Estinzione del potere sanzionatorio. Nullità ex art. 21 septies L. 241/1990. In via subordinata, illegittimità. In via ulteriormente subordinata, inefficacia originaria. Estinzione dell’obbligazione ex art. 14 L. 689/1981 (la ricorrente lamenta la violazione dei termini previsti dagli artt. 4 e 5, da ritenersi perentori con conseguente decadenza dall’esercizio del potere;perentorietà da ritenersi, anche se in assenza di esplicite comminatorie di decadenza, alla luce degli scopi perseguiti dalla legge, ovvero da concrete ragioni di carattere organizzativo della PA;in ogni caso, l’illegittimità della sanzione deriverebbe dalla violazione delle norme sul procedimento come declinate dalla stessa Amministrazione nel regolamento).
Il. Violazione e falsa applicazione degli artt. 315 e 326, comma 5, D.Lgs. 209/2005. Errata qualificazione della condotta posta in essere dalla SARA Assicurazioni. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Illogicità della motivazione. Errore nei presupposti.
Secondo la ricorrente, l'ISVAP non avrebbe tenuto in nessuna considerazione la circostanza che l’acquisizione del fascicolo integrale del sinistro, non ancora disponibile presso l’archivio centrale della Direzione alla data di notifica dell’atto di contestazione e l’esame analitico di tutti i documenti istruttori ivi presenti, evidenzierebbero il puntuale rispetto del termine previsto dall’art. 148, comma 5, Dlgs 209/05, per richiedere le necessarie integrazioni, in relazione all’ipotesi di richiesta di risarcimento incompleta, in quanto a fronte del ricevimento della richiesta risarcitoria in data 21 luglio 2006, la SARA avanzava la prevista richiesta di integrazione il 31 luglio 2006 (racc.nr. 131568888932);l’ISVAP non avrebbe potuto considerare tale circostanza, in quanto non ne era stata fatta menzione nella nota del 5/10 aprile 2007;la richiesta di integrazioni documentali era relativa ad informazioni necessarie e fondamentali per lo svolgimento dell’istruttoria (documentazione medica attestante l’entità delle lesioni e gli altri dati come attività lavorativa del danneggiato, codice fiscale, reddito ed altro);elementi che l’art. 148 comma 2 del D.lgs. 209/05 impone al danneggiato richiedente di precisare all’atto della domanda risarcitoria, in quanto evidentemente decisivi per la liquidazione. Ne deriverebbe che l’invio della nota del 31 luglio 2006, ai sensi dell’art. 148, comma 5, D.lgs. 209/05, prevede che il termine per l’offerta decorra nuovamente “dalla data di ricezione dei dati o documenti integrativi”;un riscontro non completo si otteneva solo con la visita medica del danneggiato, effettuata il 22 novembre 2006 e trasmessa alla Compagnia il 28 novembre 2006. Dalla relazione medico-legale redatta a seguito dell’espletamento della relativa visita, si evincerebbe che la documentazione medica esibita dal danneggiato in riscontro alla richiesta di integrazione documentale della SARA era stata prodotta in copia e non risultava stata rilasciata la dichiarazione che, ai sensi dell’art. 142, comma 2, D.lgs.209/2005, l’impresa è tenuta a richiedere al danneggiato e con la quale lo stesso attesta di non avere o avere diritto alle prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali;non avendo il danneggiato richiedente provveduto a fornire tali documenti ed attestazioni, la Compagnia era costretta a provvedere rivolgendosi direttamente alle strutture competenti, acquisendo l’esito di tali indagini solo il 12 aprile 2007.
Ne deriverebbe che, assegnando all’invito del 31 luglio 2006 efficacia interruttiva, come stabilito dall’art. 148, comma 5, del Dlgs 209/2005 e ritenendo che tale invito non si possa ritenere compiutamente evaso né in sede di visita medico-legale, né in un momento successivo, non risulterebbero integrati i presupposti per il decorso del termine ex art. 148, comma 2, dlgs 209/2005.
III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 315, D.Lgs. 209/2005. Errata qualificazione della condotta posta in essere dalla