TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2024-09-10, n. 202401315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2024-09-10, n. 202401315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401315
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 01315/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01286/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, con domicilio in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, con domicilio in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

a) del provvedimento dirigenziale del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio III - Ambito Territoriale di Crotone del 31 maggio 2024, -OMISSIS-, di richiesta risoluzione contratto a tempo determinato, preordinato alla successiva immissione in ruolo, ai sensi della procedura di cui dell’articolo 59, comma 4, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, per la classe -OMISSIS-;

b) del provvedimento dirigenziale del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito territoriale per la Provincia di Crotone – Scuola secondaria di I e II grado, del 10 luglio 2024-OMISSIS-, recante:

- b1) il depennamento della ricorrente dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze di I fascia del personale docente, valevole per l’a.s. 2021/2022, con specifico riferimento alla classe di concorso -OMISSIS- (SOSTEGNO NELLA SC. SEC. DI I GRADO);

- b2) la revoca dell’atto del 27 agosto 2021, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui i candidati -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, preordinato alla successiva immissione in ruolo, ai sensi della procedura di cui dell’articolo 59, comma 4 d.l. 25 maggio 2021, n. 73, per la classe -OMISSIS-;

- b3) la risoluzione del contratto di lavoro stipulato con detti docenti ai sensi di quanto previsto dal CCNL di riferimento;

c) di ogni atto connesso, presupposto o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto

che la causa possa essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a, dovendo essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario;

Considerato

che nella fattispecie in esame, al di là della formale impugnazione della determinazione dirigenziale di “depennamento” dalla graduatoria provinciale per le Supplenze di I fascia del personale docente in cui è stato in origine inserito (-OMISSIS- A.S. 2021/22), l’interesse principale del ricorrente si sostanzia nella pretesa di permanere nella graduatoria medesima mentre gli atti di cui si pretende di dimostrare l’illegittimità, sono espressione di meri poteri di gestione del rapporto d’impiego esecutivi della sentenza del Tribunale di Crotone del 21 marzo 2024, n. 228;

che l’inserimento (ammissione) negli elenchi delle graduatorie provinciali del personale docente, dalle quali il ricorrente -OMISSIS- lamenta l’esclusione dopo aver sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato, prescinde dall’espletamento di una procedura concorsuale, non essendo previsto alcun concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, con la conseguenza che la posizione soggettiva dell’aspirante non si configura alla stregua di un interesse legittimo, bensì di un diritto soggettivo a conservare l’inserimento nella graduatoria volta all’immissione in ruolo, all’esito di una operazione di mero acclaramento con riguardo dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo (v. Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 6349 del 17 settembre 2021);

a fortiori tale tesi va sostenuta se il petitum sostanziale dedotto in giudizio è costituito, come nel caso di specie, dalla pretesa del docente di mantenere il suo inserimento nell’elenco dei docenti ammessi in graduatoria (-OMISSIS- A.S. 2021/22) dalla quale risulta essere stato escluso “ in quanto sprovvisti(o) del requisito richiesto dalla legge per essere ricompresi nella prima fascia di tale graduatoria ”, secondo quanto accertato dalla citata sentenza del Tribunale di Crotone del 21 marzo 2024, n. 228;

venendo in questione solo il diritto al lavoro, in tesi ingiustamente sacrificato da una cattiva interpretazione del titolo giudiziale - con il quale il g.o. ha condannato il MIM – Usr Calabria - Crotone alla disapplicazione del titolo di sostegno dell’-OMISSIS- per il conseguimento dell’incarico di supplenza ex art 59 D.L. 73/2021 - operata dalla Pubblica amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, la domanda odierna va quindi rivolta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 D.lgs. n. 165/2001;

Ritenuto

alla luce delle superiori considerazioni, che vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del g.o. quale giudice del lavoro;

che quanto alla conseguente “ traslatio iudicii ” occorra salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo;

Ritenuta

la sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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