TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2011-04-21, n. 201103498

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2011-04-21, n. 201103498
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201103498
Data del deposito : 21 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12075/1997 REG.RIC.

N. 03498/2011 REG.PROV.COLL.

N. 12075/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso 12075-1997 proposto dal dott. M F, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. R F ed D A, presso lo studio del secondo elegge domicilio in Roma, Via G. Nicotera, n.29,

contro

- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, e il PROVVEDITORE agli STUDI di ROMA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato presso la sede in Roma, Via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

- del provvedimento del Provveditore agli Studi di Roma del 21 luglio 1997, prot. n: 6479, con il quale è stato annullata l’esclusione del ricorrente dal concorso ordinario di scuola materna indetto con D.P. n.76200 del 20.8.1986 in pretesa esecuzione della decisione del Consiglio di Stato Sez. VI n.532 del 7.3.1997;

- per quanto occorrer possa, di ogni altro atto al precedente connesso, presupposto e consequenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente ;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Udito alla pubblica udienza del 25 gennaio 2011 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con giudicato formale inter partes, costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2.4.1997, n. 532, veniva annullato il decreto del 2.2.87 con il quale il sig. Marasca era stato escluso dal concorso.

Tale concorso, come risulta dal decreto del Provveditore Agli Studi di Roma de 20.8.1986, n. 76200, era stato bandito per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna nonché per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuola materna statale per la copertura della metà dei posti che dovessero essere vacanti e disponibili al 10,9 rispettivamente degli anni 1987/88 e 1988/89;

A seguito di ricorso gerarchico rivolto al Ministero delIa P.A. avverso la esclusione il sig. Marasca è stato ammesso con riserva a sostenere la prova orale riportando (dopo che alla prova scritta aveva ottenuto il punteggio massimo) voti tali da assicurare la sua abilitazione, considerati anche i titoli in suo possesso.

Nonostante l'annullamento giurisdizionale del decreto di esclusione operata dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, il Provveditore negava qualsiasi possibilità di ottenere l'abilitazione e la cattedra sul presupposto che non vi fossero posti in organico relativamente ai due anni oggetto del concorso.

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame

- Violazione delle normative che regolano gli effetti del giudicato amministrativo, con specifico riferimento all'art. 2909 c,c, applicabile anche al processo amministrativo nel periodo che ci riguarda, essendo ora la materia regolata dal nuovo codice del processo amministrativo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di motivazione.

Nella specie l’Amministrazione ha palesemente operato la elusione del giudicato stante la obbligatorietà della esecuzione della sentenza emessa a favore del ricorrente che aveva impugnato la esclusione da un concorso, era stato ammesso con riserva alle prova di esame e le abbia brillantemente superate, anche se non era stata annullata la graduatoria (l’impugnazione della graduatoria stessa era stata dichiarata inammissibile).

Non è possibile invece sostenere, come risulta dall'atto impugnato che,una volta che la graduatoria non sia stata annullata,il soggetto ingiustamente escluso dal concorso, come riconosciuto dal Giudice Amministrativo, si trovi nella stessa situazione di colui che nessuna sentenza abbia ottenuto e abbia fatto inutilmente decorrere il termine per la impugnazione della esclusione,oramai divenuta definitiva.

Una tale equiparazione non solo costituisce elusione diretta del giudicato, ma anche dà luogo ad una interpretazione incostituzionale della normativa,perché vanifica qualsiasi effetto della decisione emessa dal Giudice amministrativo, equiparando il soggetto che abbia ottenuto l'annullamento di un provvedimento amministrativo con altri che non abbiano impugnato l'atto e non abbia adito la giustizia.

Il principio della inutilità della sentenza in questa materia di esclusione dalla partecipazione ad un concorso, risultata illegittima, non può trovare ingresso nel nostro ordinamento per il solo fatto che nelle more del giudizio contro la esclusione (giudizio che ha richiesto due gradi e la emanazione di una sentenza di appello di riforma di quella negativa di .primo grado),contraddicendosi in modo palese all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'effetto ripristinatorio tipico del giudicato di annullamento che comporta il riesame della fatti specie ora per allora, con l'unico limite della impossibilità di incidere retroattivamente su situazioni sorte sulla base della sentenza di annullamento;

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso risulta fondato.

Più in particolare con il provvedimento del Provveditore agli Studi di Roma del 21 luglio 1997, prot. n: 6479 l’Amministrazione “…..RITENUTA la necessità, in esecuzione della predetta decisione del Consiglio di Stato, di annullare il D.P. prot. n. 115028/87/2 del 2/02/1987, con il quale il Sig.

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