TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-12-12, n. 202303752

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-12-12, n. 202303752
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303752
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2023

N. 03752/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00862/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 862 del 2021, proposto da
C P, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale Sicilia del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

a) del decreto del Provveditore Regionale per la Sicilia del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n.25/21 del 12 marzo 2021, notificato il successivo giorno 19 marzo 2021, di irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità di stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo; b) di ogni ulteriore atto, presupposto connesso e conseguenziale, ivi compresi la deliberazione del Consiglio Regionale di Disciplina del 13 gennaio 2021 e la relazione istruttoria del Funzionario Istruttore del 13 ottobre 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale Sicilia del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. F F e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il dott. C P, odierno ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia con la qualifica di Ispettore del Corpo della Polizia Penitenziaria, è in atto in servizio presso la Casa Circondariale di Ragusa, ove espleta le funzioni di Coordinatore della Sicurezza Generale.

In data 8.07.2020 il dott. Presti sottoponeva alla Comandante del reparto otto richieste di cambio cella avanzate da detenuti nonché delle dichiarazioni spontanee di un detenuto ammesso a cella comune il giorno prima, il quale rappresentava di aver ricevuto minacce dalla popolazione carceraria e di temere ritorsioni per la tipologia del reato per cui risultava indagato. In attesa del provvedimento di autorizzazione della Comandante, l’ispettore completava le otto operazioni di cambio cella, autorizzate dalla prima, che si concludevano prima della fine del suo turno di lavoro, prevista per le 16,00. Alle ore 15,40 circa, veniva raggiunto telefonicamente dalla Comandante, la quale gli chiedeva spiegazioni sulla relazione di servizio, contestandogli di non averla informata adeguatamente in merito alla situazione del detenuto richiedente che aveva rappresentato di aver ricevuto minacce dagli altri detenuti e di temere per la propria incolumità. Il superiore gerarchico convocava infruttuosamente l’ispettore nella propria stanza e tentava di raggiungerlo telefonicamente dopo il termine del suo turno di servizio. Il detenuto veniva quindi trasferito dopo le 16,00 in “ una camera da solo, presso la sezione di Accoglienza ” e veniva disposto “ il divieto di incontro con tutta la popolazione detenuta ”.

Con rapporto disciplinare del 13.07.2020, la Comandante informava dei fatti la Direttrice della Casa Circondariale, evidenziando, in particolare, che la condotta assunta dal dott. Presti durante la chiamata dell’8.07.2020 fosse da intendersi quale infrazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 449/1992 e che lo stesso avesse altresì violato talune disposizioni dell’Ordine di servizio n. 15 del 2016, mostrando negligenza nella gestione delle problematiche della popolazione carceraria. La comandante, la quale rilevava anche di aver tentato infruttuosamente di mettersi in contatto telefonico con il dott. Presti anche lo stesso 13.07.2020, provvedeva, pertanto, a individuare la tipologia di sanzione da comminare all’ispettore.

In data 10.08.2023, al rientro dalle ferie, iniziate in data 13.07.2020, il dott. Presti apprendeva dell’inizio del procedimento disciplinare a suo carico e, subito dopo, riceveva l’atto di contestazione degli addebiti, relativi, in particolare, alle seguenti infrazioni disciplinari previste dal d.lgs. n. 449 del 1992: “ grave negligenza in servizio ” (art. 3, punto 2,lett. f), “ ritardo o la negligenza nell’esecuzione di un ordine ” (art. 3, punto 2, lett. g), aggravato dalla gravità della mancanza (art. 4, punto 3), per non aver adottato nell’immediatezza misure atte a tutelare l’incolumità del detenuto e per non aver comunicato la problematica al Comandante; veniva altresì rilevata la violazione del punto 6 e del punto 26 dell’Ordine di servizio n. 15 del 2016, per aver contestato l’operato dei superiori avendo risposto al telefono con toni e linguaggio poco rispettosi, e per non aver ottemperato all’ordine di recarsi presso l’ufficio della Comandante, lasciando irrisolta la questione al termine del suo turno lavorativo, senza più rispondere al telefono.

Il ricorrente provvedeva pertanto a inviare le proprie controdeduzioni, con le quali specificava di non aver provveduto autonomamente al trasferimento del detenuto in assenza della preventiva autorizzazione della Comandante e rilevava, in particolare, di aver presentato la propria relazione avente ad oggetto le suddette dichiarazioni spontanee alle ore 10,40 di giorno 8.07.2020, nella quale non aveva provveduto a indicare ragioni di urgenza appurandone personalmente la mancanza. Il dott. Presti precisava, inoltre, che anche laddove avesse disposto d’urgenza il trasferimento del detenuto, sarebbe stato passibile della medesima contestazione disciplinare, atteso che avrebbe violato l’ordine di servizio relativo ai cambi cella, ossia la Disposizione di Servizio del 26.03.2014, n. prot. 141, secondo cui “ i cambi cella, per espressa disposizione di servizio, si effettuano esclusivamente nella giornata del mercoledì e che eventuali deroghe, possibili solo allorché ricorrano motivi eccezionali, devono essere espressamente autorizzate ”, stante la presenza in servizio della Comandante nello stesso turno.

Il Funzionario Istruttore redigeva la propria relazione relativa al procedimento disciplinare a carico dell’Ispettore Presti in data 13.10.2020, nell’ambito della quale concludeva per la sussistenza delle infrazioni contestate.

Il dott. Presti replicava alla relazione del Funzionario con proprie controdeduzioni inviate al Consiglio Regionale di Disciplina, a cui allegava successive relazioni di servizio dalle quali riteneva si potesse evincere che la Comandante - in data posteriore ai fatti che lo vedevano soggetto a procedimento disciplinare - applicasse la disposizione di servizio secondo la quale i cambi cella potessero essere effettuati solo il mercoledì e che eventuali deroghe, possibili solo per motivi eccezionali, dovessero essere espressamente autorizzate. Veniva altresì allegata una relazione di servizio del 22.09.2023 nella quale la Comandante riconosceva la discrezionalità dei responsabili della Sorveglianza Generale a derogare alla regola generale sui cambi cella, e a non dover attendere l’autorizzazione preventiva per evitare danni alle persone.

In data 4.01.2021 il dott. Presti riceveva l’ordine di convocazione del Consiglio Regionale di Disciplina per la trattazione orale del procedimento disciplinare, in videoconferenza, per il 13.01.2021, il quale faceva seguito alla nota n. 411-CRD del 9.12.2020. Completata l'audizione del dott. Presti, la Commissione, recependo le conclusioni cui era pervenuto il Funzionario Istruttore, concludeva ritenendo integrata la condotta infrattiva della “ grave negligenza in servizio ”, e del “ ritardo o negligenza nell’esecuzione di un ordine ”, con irrogazione della sanzione pecuniaria massima di 5/30 di una mensilità dello stipendio ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 449/1992.

Con successivo provvedimento del 12.03.2021, notificato il 19.03.2021, il Provveditore Regionale, previa non applicazione dell'aggravamento di cui all'art. 4, punto 3 del d.lgs. n. 449 del 1992, irrogava la sanzione.

2. Con ricorso ritualmente notificato in data 18.05.2021 e depositato il 27.05.2021, il dott. Presti ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il predetto provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità di stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, nonché ogni ulteriore atto, presupposto connesso e conseguenziale, ivi compresi la deliberazione del Consiglio Regionale di Disciplina del 13.01.2021 e la relazione istruttoria del Funzionario Istruttore del 13.10.2020.

3. I provvedimenti impugnati sono stati censurati per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art.16 del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 449 e violazione della circolare dell'Ufficio Centrale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. prot. 8601/1.17 del 20 marzo 1998. Violazione del diritto di difesa ; 2) Violazione del combinato disposto degli artt. 3 del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 449 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà manifesta ; 3) Violazione del combinato disposto degli artt. 3 del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 449 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sotto altro profilo. Erroneo presupposto e difetto di istruttoria ; 4) Violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 449 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sotto altro profilo. Difetto di motivazione per difetto di istruttoria .

3.1. Con il primo motivo di ricorso, il

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