TAR Milano, sez. III, sentenza 2012-02-27, n. 201200632
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N. 00632/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01321/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2011, proposto da:
INSTRUMENTATION LABORATORY s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M B B, con domicilio eletto presso lo Studio di quest’ultimo in Milano, P.zza S. Ambrogio n. 8;
contro
AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO, con sede in Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 973/2010 emesso in data 11 gennaio 2010 dal Tribunale di Milano, intimante all'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Catanzaro, via V. Cortese n. 10, P.I.V.A.: 01991520790, il pagamento della somma di euro 383.063,30=, oltre interessi come da domanda, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 947,00 per diritti, in euro 1780,00 per onorari, in euro 437,00 per esborsi, oltre il 12,50 per spese generali, I.V.A. e C.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2012 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 973 emesso in data 11 gennaio 2010, non opposto e munito di formula esecutiva il 12 maggio 2010, il Tribunale Ordinario di Milano ha ingiunto all’Azienda intimata di pagare alla società ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di Euro 383.063,30 oltre agli interessi e alle spese.
La ricorrente lamentando la mancata esecuzione del decreto, ne ha chiesto l’ottemperanza.
La Sezione, con sentenza n. n. 2291 del 23 settembre 2011, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provvedesse all’esecuzione del decreto ingiuntivo, disponendo il pagamento delle somme in esso determinate in favore della società ricorrente, con rinvio alla camera di consiglio dell’1 febbraio 2012.
In data 27 gennaio 2012, il funzionario delegato dal Prefetto della Provincia di Catanzaro, ha depositato copia di un provvedimento di liquidazione delle somme di cui la ricorrente è ancora creditrice.
Poiché tuttavia non risulta ancora effettuato il materiale versamento all’avente diritto delle somme di cui sopra, il Collegio ritiene opportuno rinviare alla camera di consiglio indicata al dispositivo, al fine di dare modo agli organi dell’Azienda intimata di completare gli adempimenti e procedere all’effettivo pagamento. In caso di perdurante inottemperanza saranno adottati gli opportuni provvedimenti.