TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2013-10-14, n. 201304617

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2013-10-14, n. 201304617
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201304617
Data del deposito : 14 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05191/2012 REG.RIC.

N. 04617/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05191/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5191 del 2012, proposto da:
L A, rappresentato e difeso dagli avv.ti G R, R P, F P, con domicilio eletto presso F P in Napoli, via C. Console, n. 3 presso lo studio dell’avv. E. Furno;

contro

Comune di Massa Lubrense in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G E, con domicilio eletto insieme al medesimo in Napoli, via S.Brigida, n. 79 presso l’avv. E. P. Salvia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. Art. e Etno. Napoli e Prov., in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11 ;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- del provvedimento del Comune di Massa Lubrense n. 139 del 19.09.12, prot. 20518 notificato in data 20 settembre, a firma del Responsabile del Servizio, servizio 8° Tutela paesaggistica ambientale, notificato in data 20 settembre 2012;

- del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici per Napoli e Provincia presso il Ministero per i BB. e le AA.CC., del 31.08.12 prot. n. 19502, notificato in uno al provvedimento che precede in data 20 settembre 2012;

- del provvedimento del Comune di Massa Lubrense prot. n. 18313 del17.08.2012 a firma del responsabile del servizio Antonio Prisco e del provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia prot. 13393 del 7 .

8.12 a firma congiunta del responsabile del procedimento Teresa Caputo e del Soprintendente Stefano Gizzi, entrambi notificati al ricorrente in data 22.8.12;

- del provvedimento del Comune di Massa Lubrense prot. n. 14746 del 3 luglio 2012 a firma del responsabile del servizio Ambrogio Amitrano;

- di ogni altro eventuale atto ad essi preordinato, successivo e/o collegato, anche non conosciuto, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Massa Lubrense in Persona del Sindaco pro tempore e del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, in data 23.04.12 con istanza prot. al n. 8882, chiedeva al Comune di Massa Lubrense l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e l'ammissione ad usufruire dei benefici previsti dalla L.R. 19/2009 e s.m.i.- cd. Piano Casa- per effettuare sull'immobile di sua proprietà, costituito da due piani fuori terra, di tipo residenziale ed adibito a propria residenza, sito alla via dei Campi 35, in Massa Lubrense (NA), lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico.

1.1 L'intervento di cui al progetto prevedeva la demolizione dell'intero fabbricato esistente e la ricostruzione di un nuovo corpo di fabbrica, costituito anch'esso da due piani fuori terra, realizzato sul perimetro del piano terra preesistente e un primo piano avente volume incrementato entro il 35%, come previsto dalla normativa regionale di riferimento.

1.2 Sostanzialmente il ricorrente chiedeva, pertanto, contestualmente all'autorizzazione paesaggistica, l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5 L.R. 19/09, evidenziando nella relazione paesaggistica allegata all’istanza come: “l'intervento, derogatorio rispetto agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, non avrebbe apportato alcuna alterazione della compagine vegetale, della funzionalità ecologica, idraulica e idrogeologica, nonché nessuna alterazione dell'assetto panoramico..”.

2. Il Comune di Massa Lubrense, in data 03.07.12, trasmetteva alla Soprintendenza per i BB.AA di Napoli la relazione e l'istruttoria preliminare proponendo il rigetto della richiesta, in forza di un parere della Commissione Locale per il Paesaggio assunta in data 26.06.12 con verbale n. 200/12.

2.1 La Soprintendenza di Napoli, in data 7.08.12, prot. 13393, emetteva il preavviso di parere negativo, confermato definitivamente con il successivo atto, in data 31.08.12 prot. 14749.

2.2 Il Comune di Massa Lubrense, sulla base del parere negativo della Soprintendenza, adottava quindi il provvedimento definitivo di diniego, rigettando la domanda del ricorrente. con il provvedimento del19.09.12, prot. 20518.

3. Il ricorrente ritenendo tutti gli atti adottati nella sequenza procedimentale, nonché l’atto definitivo di diniego, illegittimi, oltreché lesivi della propria sfera giuridica, li ha impugnati con il presente ricorso, notificato in data 17-20 novembre 2012 e depositato il successivo 6 dicembre.

Avverso gli atti de quibus ha formulato in due motivi di ricorso le seguenti censure:

1) Violazione di legge: art. 146 d.lgs. 42/04;
arti. 1, 3, 5 e 12-bis l.r. 19/09 e ss.mm.ii. - Eccesso di potere per contraddittorietà' - violazione dell’atto di indirizzo espresso con delibera di g.m. n.257 del 19.12. 2011- Violazione di legge: L. reg. 35/87.

Parte ricorrente deduce la violazione della normativa in rubrica, avendo richiesto di usufruire dei benefici di cui all’art. 5 nella L. Reg. n. 19/2009, meglio conosciuta come " piano casa ”, secondo cui in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi all'interno dell'area nella quale l'edificio esistente é ubicato, di proprietà del soggetto richiedente.

Tale norma, nella prospettazione di parte ricorrente, andrebbe interpretata alla luce del precedente art. 1 che espressamente prevede, elencandoli, gli obiettivi della Legge.

La legge regionale in tale prospettiva, si presenterebbe come una legge speciale con la quale il legislatore regionale, facendo proprio un indirizzo del legislatore nazionale – la direttiva governativa e il successivo accordo Stato/Regioni stipulato in data 31.3.2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2009 n. 98) – avrebbe inteso fronteggiare una situazione di carattere eccezionale cercando con un solo provvedimento di raggiungere gli obiettivi evidenziati nella legge medesima, primo dei quali, il rilancio dell’economica in un periodo di grave crisi economica.

Da ciò la capacità derogatoria della legge de qua , rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente al periodo di applicabilità della legge medesima.

Pertanto, nella prospettazione di parte ricorrente, detta normativa sarebbe destinata, per la sua stessa ragion d’essere, a prevalere su tutta la restante legislazione regionale (anche sulla base del principio della lex posterior ) che andrebbe, dunque, interpretata ed adattata alla nuova normativa.

Della legittimità di una siffatta interpretazione, secondo il ricorrente, avrebbe preso atto anche il Governo nazionale che, in sede di controllo, non avrebbe sollevato alcuna eccezione di costituzionalità della norma.

Da ciò, a dire del ricorrente, l’illegittimità degli atti gravati, che si fonderebbero su di un asserito contrasto dell'intervento con la normativa del P.U.T. di cui alla Legge Reg 35/87, con la seguente motivazione: "Si ritiene che l'intervento non è conforme al P. U. T. che per la zona territoriale 1b esclude incrementi volumetrici degli edifici successivi al 1955";
per contro, nella prospettazione attorea, il piano casa dovrebbe derogare e prevalere su eventuali norme precedenti contrastanti con lo stesso per il suo chiaro carattere di specialità.

Il carattere speciale e prevalente del piano casa, a dire del ricorrente, sarebbe stato del resto affermato dallo stesso Legislatore Regionale, laddove al comma 2 dell'art. 12 bis della stessa l.r. n. 19/09 afferma espressamente la prevalenza di questo su altre eventuali disposizioni precedenti contrastanti: "le norme della presente legge prevalgono su ogni altra normativa regionale, anche speciale, vigente in materia, fermo restando, per le zone vincolate, il parere obbligatorio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, così come individuate dall'art. 32 della legge n. 47/85 e successive modifiche”, previsione questa introdotta solo successivamente, con la legge regionale n.1 del 2011.

Pertanto i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per violazione delle norme sul piano casa indicate in rubrica, limitandosi gli stessi a sollevare l’asserito contrasto con la legge regionale n.35 del 1987, considerata come barriera preventiva e invalicabile alle applicazioni delle nuove norme regionali.

Peraltro, secondo il ricorrente, la normativa di cui alla L.R. n. 35/87 sarebbe stata superata con l'adozione e l'approvazione da parte del Comune di Massa Lubrense di un P.R.G. conforme al P.U.T. .

Ciò in quanto il PUT sarebbe uno strumento di indirizzo e di controllo dell'utilizzazione del territorio, in grado di vincolare solo le amministrazioni locali che sono tenute all'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici a detto piano territoriale, per cui, una volta avutosi l'adeguamento, le disposizioni del PRG prevarrebbero su quelle del PUT, non potendo queste esplicare più alcuna efficacia.

Peraltro, secondo parte ricorrente, dall’interpretazione sistematica dell’intero contesto della L.R. n. 19/09 non si evincerebbe alcuna limitazione della sua applicabilità ai territori sottoposti al P.U.T e quindi alla L.R. n. 35/87, come evincibile dalla lettura dell’art. 3 della legge medesima, disciplinante i casi di esclusione.

Ed invero, secondo parte ricorrente, l’unico limite espresso contenuto nella legge in parola in merito all'applicabilità della disciplina del piano casa riguarderebbe le sole zone del territorio sottoposte a vincolo di in edificabilità assoluta ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della pianificazione urbanistica comunale (cfr. art 3 lett. c) e d) della legge reg. 19/2009.

Nel caso di specie peraltro l'intervento richiesto ricadrebbe in zona E del P.R.G. e zona 1B del P.U.T., per cui non ricorrerebbe alcun vincolo di in edificabilità assoluta, unico presupposto ostativo al rilascio del richiesto nulla osta paesaggistico.

Siffatta interpretazione peraltro, secondo parte ricorrente, sarebbe stata fatta propria dallo stesso Comune di Massa Lubrense con proprio Atto di indirizzo (allegato alla delibera di G.M. n. 257 del 19.12.2011 per l'attuazione della normativa regionale sul piano casa), nel punto in cui, in relazione all’interpretazione del citato art. 3 avrebbe ritenuto che: "Nel territorio comunale trovano applicazione i vincoli di in edificabilità assoluta derivanti da specifici provvedimenti di vincolo e dalle disposizioni dell'articolo 17della Legge Regionale n. 37/85 (P.U. T.)

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