TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-02-09, n. 202402593

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-02-09, n. 202402593
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402593
Data del deposito : 9 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2024

N. 02593/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02841/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2841 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, R I, con domicilio eletto presso lo studio R I in Roma, via Lutezia 11;



contro

Ufficio Territoriale del Governo Venezia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-)

e per la condanna delle Amministrazioni resistenti

al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal ricorrente a causa dell'illegittima condotta delle resistenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Venezia e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 il dott. G V e uditi per le parti i difensori Avv. Malossini Alessandro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il decreto n. -OMISSIS- del 12.12.2016 con il quale è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 28.06.2011 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

In motivazione, l’amministrazione intimata ha rilevato che dall’attività informativa esperita è emersa “ la contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”, elementi questi che hanno condotto al rigetto dell’istanza, omettendo anche il preavviso di diniego ex art. 10- bis legge n. 241/1990 essendo il diniego supportato da dati di carattere “riservato”.

Avverso l’anzidetto diniego ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/1990 e per violazione di legge ed eccesso di potere, segnatamente sotto il profilo dell’insufficienza e inadeguatezza della motivazione. Il ricorrente, in particolare, lamenta innanzitutto che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le sue condizioni di vita, familiari e sociali, essendosi infatti ormai compiutamente integrato nel tessuto socio-economico nazionale. Sostiene, altresì, che il provvedimento sarebbe affetto da un grave vizio di motivazione, in quanto il rigetto si fonderebbe sulla asserita e non meglio specificata contiguità con movimenti che perseguono scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica e nel corredo motivazionale l’Amministrazione avrebbe operato un mero rinvio alla documentazione dalla quale emergerebbero i presunti motivi inerenti alla sicurezza, senza tuttavia allegare detto documento e senza neanche indicare esplicitamente, nel corpo della motivazione, tali elementi ostativi. Evidenzia, inoltre, di essere incensurato e che la motivazione, fondata sulla vicinanza a movimento non compatibili con la sicurezza della Repubblica, appare vieppiù contraddittoria considerato che egli ha ottenuto il visto per il Canada (2007 e 2009), il visto per gli USA (2013), il permesso quale soggiornante di lungo periodo per motivi lavorativi (2012). Ha chiesto, infine, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti all’adozione tardiva dell’illegittimo provvedimento di diniego, emanato a distanza di oltre cinque anni dalla presentazione dell’istanza.

Il Ministero intimato, in data 6.4.2017, si è costituito con memoria di stile.

In data 5.5.2017 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva corredata di documenti.

Con ordinanza cautelare n. 2241 del 10.05.2017 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.

Con ordinanza n. 5511 del 21.07.2022 la Presidente ha ordinato l’acquisizione della documentazione riservata posta a fondamento del provvedimento impugnato, specificando le modalità di deposito necessarie a preservarne la riservatezza.

Con ordinanza istruttoria n. 17314 del 22.12.2022 il Collegio ha reiterato l’ordinanza istruttoria presidenziale rimasta inottemperata.

L’ordine istruttorio è stato adempiuto dall’Amministrazione resistente, la quale ha depositato, in data 19.05.2023, una relazione in busta chiusa e sigillata, della quale ha potuto prendere visione il difensore del ricorrente.

Con successiva ordinanza istruttoria n. 9382 del 2.6.2023, il Collegio ha ritenuto tale relazione insufficiente, in particolare considerato “ che, alla luce della relazione depositata in ottemperanza all’ordine istruttorio del Collegio, è emerso che il ricorrente sarebbe stato “attenzionato (…) nell’ambito del p.p. -OMISSIS-”; - che il ricorrente ha dedotto di essersi trasferito in Italia nel 2000 e di essere completamente incensurato e di non avere notizia di procedimenti penali a suo carico; - che, pertanto, appare necessario chiedere ulteriori chiarimenti all’Amministrazione in ordine alla posizione del ricorrente anche alla luce degli sviluppi del richiamato procedimento, molto risalente nel tempo ”.

In esecuzione dell’anzidetta ordinanza istruttoria, l’Amministrazione ha depositato, in data 21.11.2023, una relazione che si limita a richiamare integralmente quella precedente, senza ulteriori specificazioni neanche in ordine agli sviluppi del richiamato procedimento “ -OMISSIS- ”.

All’udienza pubblica del 4 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.

Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943,

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