TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400169

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400169
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400169
Data del deposito : 28 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2024

N. 00169/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00031/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2021, proposto dai sigg.ri C C, C L e G P, rappresentati e difesi dagli avvocati C Z B e M Z B, con domicilio digitale come da pec estratta dai Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, alla via Insorti D'Ungheria, n.74;

per l'annullamento

della nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Risorse Umane n. 333-A/U.C./Abbenante+altri/Misc/PP/4038 del 13.11.2020, di risposta implicitamente negativa all'istanza con la quale era stata chiesta all’Amministrazione l’applicazione del computo, ai fini dell'anzianità di servizio e previdenziale, dei quattro anni del corso per Allievo aspirante vice commissario di cui all'art. 6 lett. a) del D.P.R. n. 341 del 1982 seguito dagli interessati presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia

nonché per il contestuale riconoscimento

del diritto dei ricorrenti al computo, ai fini dell'anzianità di servizio e della maturazione dei diritti pensionistici e previdenziali, del loro corso quadriennale per allievi vice commissari presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia di cui al d.P.R. 24 aprile 1982 n. 341.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti, sulla premessa di appartenere ai ruoli della Polizia di Stato e trovarsi in servizio nel territorio del Molise, sono stati a suo tempo nominati vicecommissari in ruolo dopo aver frequentato con esito positivo il corso quadriennale per Allievo aspirante vicecommissario, allora previsto dall'art. 6, lett. a), del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 341 presso l’Istituto Superiore di Polizia.



2. Unitamente ad altri colleghi, con istanza del 27 luglio 2020 gli stessi avevano chiesto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell’Interno il riconoscimento, ai fini dell’anzianità di servizio e della relativa contribuzione previdenziale, del periodo di quattro anni di durata dell’anzidetto corso.

Con nota del 13 novembre 2020 il Ministero aveva però respinto l’istanza.



3. Avverso tale diniego gli interessati hanno così introdotto l’odierno giudizio, chiedendo l’annullamento dell’atto in epigrafe e, sostanzialmente, l’accertamento del loro diritto a ottenere il riconoscimento previdenziale e di carriera cui aspirano.

Il ricorso è stato affidato a tre motivi così rubricati: “

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 59 della legge 1.4.1981 n. 121, nonché degli articoli 8,9,11,17,18,20 e 21 del D.P.R. 24.4.1982 n. 341;

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) n. 1) della legge 7.8.2015 n. 124 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 45 del D.lgs. 29.5.2017, n. 95, che estende espressamente agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, tra gli altri l'art. 1811 del D.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) - Violazione del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia;

3. In via subordinata: Illegittimità costituzionale degli artt. 55, lett. a) e 59 della legge 1.4.1981 n. 121, nella formulazione vigente fino all'entrata in vigore del D.lgs. n. 334 del 2000, in relazione agli artt. 3,36 e 97 della Costituzione;
3) In via subordinata è sollevata la questione di costituzionalità delle norme indicate nell'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione laddove comporta un trattamento deteriore riservato agli aspiranti allievi vicecommissari della Polizia di Stato, rispetto a tutti gli altri allievi di qualifiche e gradi differenti, della stessa e di altre Amministrazioni”.



4. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio ex adverso , ha innanzitutto eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del T.A.R. del Lazio, stante la rilevanza generale della determinazione ministeriale impugnata. Sempre in via preliminare, essa ha poi rilevato l’irricevibilità del ricorso per tardività, e infine eccepito la sussistenza di un’ipotesi di inammissibile ne bis in idem poiché, a suo dire, i ricorrenti avevano già proposto in precedenza un identico ricorso, proprio innanzi al T.A.R. Lazio, che si sarebbe concluso con un rigetto.

Nel merito la difesa erariale ha poi desunto l’infondatezza del ricorso, argomentando, in particolare, dalla non equiparabilità del corso di formazione svolto dai ricorrenti ad una effettiva attività di servizio computabile ai fini dell’anzianità lavorativa e previdenziale.



5. In vista della conclusiva udienza pubblica parte ricorrente ha replicato alle eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.



6. Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2024, sentite le parti come da verbale in atti, la causa è stata trattenuta infine in decisione.



7. Il ricorso è infondato.

Ciò esimerebbe dallo scrutinio delle eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione, sulle quali il Collegio reputa però comunque preferibile soffermarsi per completezza.



7.1 Principiando con la disamina dell’eccezione di tardività del gravame, è agevole rilevarne l’infondatezza.

Il ricorso, seppure formalmente diretto (anche) all’impugnazione della nota con la quale il Ministero aveva respinto l’istanza presentata dai ricorrenti, è essenzialmente rivolto ad ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali e dell’anzianità di servizio degli interessati, del loro quadriennio di partecipazione al corso per aspiranti vicecommissari. E tale domanda è pacificamente riconducibile ad un diritto soggettivo, come tale sottoposto per la sua tutela all’ordinario termine di prescrizione.

Il ricorso, pertanto, deve ritenersi tempestivo. Né risultano formulate specifiche eccezioni di prescrizione delle quali il Collegio potrebbe potenzialmente occuparsi.



7.2 Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibile bis in idem sollevata dall’Amministrazione sul presupposto che i ricorrenti avrebbero già proposto, unitamente ad altri loro colleghi, un identico giudizio innanzi al T.A.R. Lazio.

Come emerge dagli scritti delle parti, il pregresso ricorso cui si fa così riferimento era stato proposto con la diversa finalità di ottenere l’equiparazione, a fini previdenziali e di anzianità lavorativa, del primo biennio del medesimo corso oggi in questione rispetto al servizio di leva: ciò fondando la relativa pretesa sull’art. 20 della legge n. 958 del 1986, in base al quale “ Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico ”.

Il giudizio precedente, per quanto non privo di connessione con il presente, non era perciò affatto identico ad esso.

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