TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-09-29, n. 202202569

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-09-29, n. 202202569
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202569
Data del deposito : 29 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2022

N. 02569/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00216/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 216 del 2007, proposto da
S.N.C. Fratelli -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A S, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, Via F. Bisazza, n. 14 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D F, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G V, in Catania, Corso Italia, n. 157;

per l'annullamento, previa sospensione,

della nota -OMISSIS-, pervenuta il -OMISSIS-, con la quale è stato restituito il progetto trasmesso dalla società ricorrente per il rilascio di una C.E. in variante alla concessione tacitamente assentita in data -OMISSIS-per la realizzazione di un fabbricato a tre elevazioni f.t. in località Mulino del Comune di -OMISSIS-;
della determina dirigenziale R.G. n. -OMISSIS- R.O.A.T., mai comunicata e/o notificata, emessa dal III^ Settore “tecnico-manutentivo” del Comune, con la quale è stata dichiarata l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione dell’art. 2, comma 5, L.R. n. 17/1994 per il rilascio della C.E. di cui all’istanza assunta al protocollo dell’Ente il-OMISSIS-, nonché, ove occorresse, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2022 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 17 gennaio 2007 e depositato in data 26 gennaio 2007 la deducente ha rappresentato quanto segue.

Con scrittura privata del 16 settembre 2001 la sig.ra -OMISSIS-si è obbligata a permutare in favore della società ricorrente un terreno edificabile sito in contrada -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-, autorizzando la promissaria acquirente a predisporre un progetto edilizio e a procedere per il rilascio delle relative autorizzazioni.

La società ricorrente ha quindi presentato istanza per il rilascio della concessione edilizia al Comune di -OMISSIS- (prot. n. 679 del-OMISSIS-) e ha predisposto quanto necessario (capitali finanziari, materiali, personale ecc.) per la costruzione di due corpi di fabbrica a tre elevazioni f.t. per civile abitazione, versando £. 35.000.000 per l’esame della pratica di rilascio del visto igienico-sanitario.

Poiché entro il termine di legge (120 giorni ex art. 2 della legge reg. Sic. n. 17/1994) non era pervenuto alcun provvedimento di diniego, con nota del -OMISSIS-la società ricorrente ha comunicato l’inizio dei lavori, allegando la perizia extragiudiziale di asseveramento dell’intervento, una copia del preliminare di vendita del terreno e la ricevuta di versamenti di € 5.000,00 per oneri di urbanizzazione.

La società ha quindi dato inizio al programmato intervento edificatorio.

Nel febbraio 2006, nonostante le cautele adottate, si è verificato il crollo di una parte della collina sovrastante ove insiste un cantiere di altra ditta.

Con nota in data -OMISSIS-il Comune di -OMISSIS- ha dato formale comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 per la revoca della concessione edilizia assentita ai sensi dell’art. 2 della legge reg. Sic. n. 17/1994.

Per effettuare il consolidamento dell’area, la stabilizzazione del pendio soprastante e scongiurare la rovina delle opere già eseguite, con istanza del 31 luglio 2006 (acquisita al protocollo al n.-OMISSIS-successivo), la parte ricorrente ha chiesto al Comune l’approvazione di una C.E. in variante al progetto originario, trasmettendo i relativi grafici e la relazione generale.

Con nota -OMISSIS-, nel negare il rilascio della concessione edilizia in variante, è stato restituito il progetto trasmesso, non risultando “ provvedimenti edilizi regolarmente assentiti ”;
la società ricorrente ha contestualmente appreso che con determina dirigenziale R.G. n. -OMISSIS-R.O.A.T., emessa del III settore “tecnico-manutentivo” del Comune, era stata dichiarata l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione dell’art. 2, comma 5, L.R. n. 17/1994 per il rilascio della C.E. di cui all’istanza assunta al protocollo dell’Ente il-OMISSIS-.



1.1. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e, comunque, riconoscerlo infondato in fatto e in diritto.



1.2. Con ordinanza -OMISSIS- è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “[…] erroneamente il Comune ha valutato che l’istanza della ricorrente ha ad oggetto solo la variante della originaria (asseritamente inesistente) concessione edilizia, ma devono essere fatte salve in ogni caso le necessarie ulteriori determinazioni dell’Autorità comunale, la quale dovrà valutare l’idoneità degli interventi progettati ai fini della messa in sicurezza del cantiere, riprovvedendo sulla istanza dei ricorrenti – esclusivamente ai predetti fini e nei limiti di essi – entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o sua notifica a cura di parte […]”.

La parte ricorrente, con memoria depositata in data 14 luglio 2022, ha evidenziato che l’Amministrazione comunale non ha dato seguito a quanto disposto con la predetta ordinanza.



1.3. All’udienza pubblica del giorno 14 settembre 2022 presenti i difensori delle parti – ricorrente e resistente –, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Il Collegio ritiene di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di rito frapposte dal Comune resistente, in ragione dell’infondatezza delle censure articolate dalla parte ricorrente.



2. La deducente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):

- con il primo motivo ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241: carenza di motivazione .

Per l’esponente, in sintesi, la determina n. -OMISSIS-rappresenta un provvedimento di annullamento autotutela della concessione edilizia tacitamente assentita nella quale - a parte i rilievi (infondati) circa la legittimazione a richiedere la C.E. da parte della società ricorrente e le deduzioni in merito alla completezza della documentazione a corredo dell’istanza di C.E. e della comunicazione di inizio lavori - è assolutamente carente la motivazione circa l’interesse pubblico alla rimozione della medesima concessione tacitamente assentita.

Il comportamento del Comune, per l’esponente, è ancor più illegittimo se si tiene conto che detto annullamento è intervenuto a distanza di tre anni dalla formazione del silenzio assenso e dalla comunicazione di inizio dei lavori, allorquando il programmato intervento costruttivo è stato avviato e sono state investite nello stesso cospicue risorse finanziarie.

La parte ricorrente, che ha all’uopo richiamato ampio corredo giurisprudenziale in materia, ha evidenziato come l’Amministrazione è tenuta - in sede di esercizio del potere di annullamento in autotutela - a considerare l’affidamento del privato, l’interesse pubblico e concreto e specifico all’adozione del provvedimento di autotutela (da estrinsecarsi in una completa e congrua motivazione), diverso dal mero ripristino della legalità, nonché gli interessi privati contrapposti.

Lamenta la parte ricorrente che, invece, l’avversata determina n. -OMISSIS-, adottata a distanza di tre anni dal tacito rilascio della concessione edilizia e con effetti consolidati, non è per nulla motivata circa l’interesse pubblico specifico, concreto e attuale, all’annullamento stesso e sull’eventuale contrasto della C.E. con gli interessi urbanistici della zona anche in relazione alla posizione della società ricorrente (che aveva dato corso all’intervento costruttivo ormai da tre anni);

- con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 5 ed 8, della L. R. 31 maggio 1994, n. 17 e dell’art. 4 L. 28 gennaio 1977, n. 10.

La parte ricorrente ha contestato l’affermazione secondo la quale il termine per la formazione del silenzio assenso decorre dal 9 settembre 2003, data nella quale la sig.ra -OMISSIS-ha prestato l’assenso al rilascio della concessione edilizia richiesta dalla stessa società ricorrente.

Dopo aver richiamato l’iniziativa assunta dalla sig.ra -OMISSIS-volta ad impedire la richiesta ed il rilascio di titoli abilitativi in relazione agli immobili di proprietà della stessa, la società ricorrente ha evidenziato di aver invitato il Comune a dar corso alla regolare istruttoria del progetto.

In ogni caso, ha osservato la deducente, l’obiezione del Comune è priva di base posto che il termine di formazione del silenzio assenso è comunque maturato alla data del 7 gennaio 2004 ed inoltre, il Comune non avrebbe potuto dare alcun rilievo alla controversia insorta fra i privati, posto che la scrittura privata del 16 settembre 2001 legittimava la società ricorrente a richiedere la concessione edilizia in questione (all’uopo la parte ricorrente ha richiamato la giurisprudenza circa l’idoneità del preliminare di vendita a costituire la base legittimante alla richiesta di rilascio della concessione edilizia in favore del promissario acquirente);

- con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 2, comma 7, della L. R. 31 maggio 1994, n. 17.

La parte ricorrente ha contestato l’ulteriore ragione ostativa alla formazione del silenzio-assenso - addotta dal Comune resistente - concernente l’incompletezza della documentazione prodotta unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, segnatamente in ordine alla genericità della perizia giurata: invero, per la deducente, la relazione di asseveramento (di conformità dell’opera alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché del rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie) è stata puntualmente resa dal progettista.

Inoltre, la parte ricorrente ha contestato l’ulteriore affermazione in base alla quale l’incompletezza documentale avrebbe impedito al Comune di accertare in via definitiva l’ammontare delle somme dovute per oneri concessori, posto che il progetto edilizio presentato è corredato da tutti i parametri richiesti dalla legge per la determinazione degli oneri concessori, sì da consentire all’U.T.C. di provvedere alla determinazione dell’importo dovuto per oneri di legge;

- infine, con l’ultimo motivo la ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 9, della L. R. 31 maggio 1994, n. 17.

La parte ricorrente ha contestato le ulteriori ragioni ostative alla formazione del silenzio assenso racchiuse nella determina n. -OMISSIS-, id est la restituzione con nota prot. n.-OMISSIS-da parte della competente Azienda sanitaria del progetto (inesitato) e l’intimazione della sospensione dei lavori (con nota prot. n.-OMISSIS-) da parte del Genio Civile, essendo il progetto sprovvisto della prescritta relazione geologica.

Quanto a quest’ultimo rilievo, la parte ricorrente ha osservato di aver evidenziato con nota assunta al protocollo del Genio Civile in data 8 marzo 2006 che il mancato rinvenimento della relazione geologica era frutto di un mero disguido materiale (essendo la relazione geologica prodotta unitamente all’istanza ex art. 32 della legge reg. Sic. n. 7/2003).

Quanto al mancato rilascio del parere di competenza dell’Azienda sanitaria la parte ricorrente ha richiamato la giurisprudenza circa l’irrilevanza – ai fini del decorso del termine di 120 giorni per la maturazione del silenzio assenso – del mancato rilascio del parere sanitario.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi