TAR Milano, sez. III, sentenza 2022-11-02, n. 202202436
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2022
N. 02436/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
La -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati e Elisabetta Scotti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Comune di Pioltello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fossati e Fabio Romanenghi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 28;
Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domiciliata in Milano, via Vivaio, 1;
Arpa Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l. in Liquidazione, Ing. -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l., non costituiti in giudizio;
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetta Mussini e Gian Paolo Coppola, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alice Colleoni e Francesco Caressa, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
per l'accertamento
dell'illegittimità dell’inerzia tenuta dall’amministrazione rispetto all'obbligo di provvedere in relazione al procedimento di individuazione del responsabile dell'abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo del sito di proprietà della ricorrente ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 152/2006, avviato dal Comune di Pioltello con atto del 09.02.2021;
dell'illegittimità del comportamento inadempiente tento dall'amministrazione rispetto all'obbligo di provvedere in relazione al procedimento ex art. 242 del D. lgs. 152/2006, avviato su istanza della ricorrente;
in subordine, per l'annullamento e/o la nullità
del verbale della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona convocata dal Comune di Pioltello per il giorno 29.11.2021, avente ad oggetto: “Oggetto: area foglio 7 mappale 447 del catasto di Pioltello - AdT2 - Via -OMISSIS- in Pioltello - La -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- srl Verbale Conferenza di Servizi (art. 242 D. Lgs 152/06 ssmmii e artt. 14 bis L. 241/90 ssmmii)”;
del parere di ARPA Lombardia del 29.11.2021, avente ad oggetto: “Oggetto: La -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. – Area ubicata in via -OMISSIS- snc in Comune di Pioltello - Documento “Piano della Caratterizzazione ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i” - Conferenza dei Servizi Decisoria in forma semplificata ed in modalità sincrona convocata dal Comune di Pioltello per il giorno 29/11/2021 - Valutazioni tecniche limitatamente agli aspetti ambientali di competenza e da intendersi quale contributo ai fini istruttori;
del parere di Città Metropolitana di Milano del 29.11.2021 avente ad oggetto “Oggetto: La -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- srl in Via -OMISSIS- – Pioltello”, tutti non notificati;
nonché per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 85 del 17/02/2022 del Comune di Pioltello,
dell'ordinanza sindacale n. 9 del 20/04/2022 del Sindaco di Pioltello, avente ad oggetto: “procedimento ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. Rimozione, avvio al recupero e/o smaltimento, dei rifiuti presenti nell'area sita in via -OMISSIS- e identificata al foglio 7 mappale 447 del catasto terreni di Pioltello”, e del relativo allegato, costituito dalla relazione di Arpa Lombardia dell'01/6/2020, notificata in data 21 aprile 2022,
atti impugnati con motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pioltello, di Città Metropolitana di Milano, di Arpa Lombardia, di -OMISSIS- S.r.l. e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo depositato in data 9 febbraio 2022, La -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della condotta di silenzio-inadempimento asseritamente tenuta dal Comune di Pioltello, da Arpa Lombardia e da Città metropolitana di Milano, o comunque, in subordine, l’annullamento degli atti meglio descritti in epigrafe.
Riepilogando cronologicamente la vicenda sostanziale da cui è scaturita l’odierna azione giudiziale, la ricorrente, proprietaria di un’area nel Comune di Pioltello dove “ha in essere importanti investimenti immobiliari”, ha evidenziato che in data 9 febbraio 2021 l’amministrazione locale procedente le aveva comunicato l’avvio del procedimento volto a validare il piano di indagine e di campionamento dell’area finalizzato alla rimozione dei rifiuti presenti in loco, così come predisposto da un tecnico di fiducia della società interessata per “sbloccare” il progetto edilizio in corso di esecuzione sul sito.
Il piano di indagine proposto era stato elaborato subito dopo la restituzione dell’area de qua alla proprietaria, a seguito della decisione del Tribunale del Riesame di Milano in data 23 novembre 2020, che aveva annullato il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP per il reato di cui all’art. 256, comma 3 c.p. (creazione di discarica abusiva), ritenendo insussistenti i presupposti di tale sequestro in quanto sarebbe stata estranea ai fatti – almeno in sede di vaglio cautelare – la proprietaria stessa dell’area.
Conseguentemente, il Comune di Pioltello, con la comunicazione di avvio del procedimento sopra evocata – procedimento disposto nei confronti della ricorrente per farle porre in atto tutte le azioni necessarie per il ripristino dei luoghi -, aveva contestualmente chiesto alla Città metropolitana di Milano e ad ARPA Lombardia di “esprimere parere su piano presentato dalla società” e di “presidiare all’esecuzione del piano”.
Se il parere degli enti richiesti fosse stato infine favorevole, la società interessata avrebbe dovuto presentare un cronoprogramma dei lavori e “rendicontare sull’esecuzione dello stesso”.
Successivamente, con verbale di conferenza dei servizi del 29 novembre 2021, il Comune di Pioltello, nel prendere atto dei pareri di Arpa e di Città metropolitana e della diversità di impostazione con la società ricorrente (in particolare, Città metropolitana ha ritenuto che in luogo del piano di caratterizzazione proposto avrebbe dovuto essere presentato un piano delle indagini preliminari, “volto ad accertare l’effettivo superamento delle CSC, dei soli materiali autoctoni sottostanti ai rifiuti”), ha rilevato “l’impossibilità di addivenire all’individuazione di un univoco e condiviso precorso amministrativo-contabile” e ha comunicato che avrebbe chiesto alla Procura della Repubblica di Milano quale fosse la reale possibilità giuridica, da parte degli enti preposti, “di procedere ad indagini di caratterizzazione dell’intera area, sia dei materiali naturali autoctoni che di quelli di riporto sovrastanti”, di fatto provocando un vero e proprio arresto procedimentale.
La -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. ha pertanto introdotto il presente giudizio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità di tale arresto procedimentale, da qualificarsi, in tesi, come silenzio inadempimento rispetto alle istanze sottese al piano di indagine e di campionamento dell’area presentato dal privato all’amministrazione in data 3 febbraio 2021.
Con successivi motivi aggiunti, peraltro, la società ricorrente ha impugnato anche il provvedimento con cui il Comune di Pioltello ha ritenuto, tornando parzialmente sui propri passi, di chiudere il procedimento inizialmente interrotto, approvando, da un lato, il verbale della conferenza di servizi simultanea tenutasi in data 29 novembre 2021, e non approvando, per altro verso, il piano di caratterizzazione presentato dall’interessata.
Parte ricorrente ha contestato tale atto, per i seguenti motivi:
- mancata comunicazione del preavviso di diniego;
- motivazione insufficiente, dal momento che il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto in nessun conto le osservazioni e la documentazione presentate dalla società ricorrente nel corso della conferenza di servizi, con particolare riferimento all'effettiva natura dei materiali presenti nel sito (la tesi propugnata da parte ricorrente è infatti che tutti i materiali ivi rinvenuti o avevano perso o non avevano mai avuto la natura di rifiuti);
- erronea interpretazione della normativa applicabile al caso di specie, in relazione alla decisione di impedire all'interessata anche solo la possibilità di procedere a caratterizzazione del sito;
- carenza di istruttoria, in relazione all'asserita parzialità e incompletezza dei