TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-11-21, n. 202300929
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2023
N. 00929/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01192/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B C, A D F, E V, A S, S V e G B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Delibera n. 173/2022 del 06/10/2022, con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha accertato la violazione, da parte della Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., dell’art. 18, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, irrogando nei confronti della stessa la sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.140,00;
nonché degli atti tutti presupposti (in particolare la nota dell’Autorità di richiesta di informazioni prot. ART n. 17153 del 28/10/2021, la nota di sollecito prot. ART n. 19305 del 03/12/2021 doc. n. 3, nonché la Delibera n. 78/2022 del 11/05/2022 di avvio del procedimento sanzionatorio, antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento e per ogni ulteriore statuizione di legge, nonché per la rideterminazione ex art. 134, co. 1, lett. c) delle sanzioni irrogate alla Tirrenia – Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. nei sensi e nei termini indicati in ricorso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. il 21/6/2023:
- della Delibera n. 73/2023 del 20/04/2023, con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha accertato la violazione, da parte della Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., dell’art. 18, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/11/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, irrogando nei confronti della stessa la sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.140,00;
- degli atti tutti presupposti (in particolare la nota prot. ART n. 1375/2023 del 27/01/2023 e le “ Risultanze istruttorie ” ad essa allegate), antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento e per ogni ulteriore statuizione di legge;
per l’accertamento dell’intervenuta consumazione del potere sanzionatorio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per decorso del termine regolamentare per la conclusione del relativo procedimento e la rideterminazione ex art. 134, co. 1, lett. c) delle sanzioni irrogate.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Delibera n. 78/2022 dell’11/05/2022, notificata il 12/05/2021, l’Autorità disponeva l’avvio di un procedimento per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’art. 16, par. 1, dell’art. 18, par. 1 e dell’art. 24, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.
La medesima Delibera n. 78/2022 stabiliva che: “ il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera ”, assegnando un termine di 30 giorni alla ricorrente per prendere parte al procedimento sanzionatorio.
In data 16/06/2022, la ricorrente presentava memoria difensiva.
Con Delibera n. 173/2022 del 06/10/2022, notificata in pari data, l’Autorità riteneva sussistente la contestata violazione dell’art. 18, par. 1, irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo complessivo pari a euro 10.140,00.
Con ricorso notificato in data 02/12/2022, la ricorrente ha censurato l’anzidetta delibera e gli atti presupposti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
A. Sull’accertamento delle violazioni:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D.lgs. n. 129/2015, dell’art. 17 del “ Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ” approvato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti con Delibera n. 86/2015 del 15/10/2015, degli artt. 10 e 11 del “ Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità ” , approvato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti con Delibera n. 15/2014 del 27/02/2014, modificato con Delibere n. 57/2015 del 22/07/2015 e n. 160/2020 del 15/09/2020. Violazione del principio dell’Unione Europea di equivalenza della tutela procedimentale tra le situazioni giuridiche soggettive di derivazione comunitaria e nazionali. Violazione del diritto al contraddittorio e del giusto procedimento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta;
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, par. 1, del Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio n. 1177/2010 del 24/11/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta.
B. Sulla quantificazione delle sanzioni:
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 13 del D.lgs. n. 129/2015, dell’art. 11 della L. n. 689/1981, dell’art. 14 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con Delibera n. 15/2014, nonché delle Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta.
In data 06/12/2022 si è costituita in giudizio l’Autorità di Regolazione dei Trasporti per resistere al ricorso.
Medio tempore , con la sentenza n. 10359 del 24/11/2022, il Consiglio di Stato, Sez. VI, accoglieva un ricorso di altro vettore marittimo, avendo rilevato la violazione, da parte dell’Autorità, delle norme sul giusto procedimento sanzionatorio, per non aver consentito all’incolpato alcun contraddittorio cartolare e/o orale, stante la mancata comunicazione delle risultanze istruttorie e la mancata audizione dell’incolpato avanti al Collegio dell’Autorità in funzione giudicante.
A seguito della predetta sentenza, con Delibera n. 235/2022 del 01/12/2022, l’ART procedeva alla modifica del “ Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità ”, adottato con Delibera n. 15/2014 del 27/02/2014, nonché del “ Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ”, approvato Delibera n. 86/2015 del 15/10/2015.
In particolare, il nuovo “ Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità ”, all’art. 8, fissava in 180 giorni il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio, decorrente dalla data di notificazione all’incolpato della Delibera di avvio, prevedendo altresì, all’art. 9, le ipotesi di sospensione del predetto termine.
Inoltre, con riferimento al “ Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ”, l’ART modificava il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 6, portandolo dagli originari 120 giorni a 180 (in analogia al Regolamento generale) e prevedeva espressamente (art. 9) la comunicazione all’incolpato delle risultanze istruttorie e la possibilità per quest’ultimo di essere sentito in audizione dal