TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-07-16, n. 200907018
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Testo completo
N. 07018/2009 REG.SEN.
N. 01746/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2009, proposto da:
Di LV EL, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Como, con domicilio eletto presso Sergio Como in Roma, via G. Antonelli, 49;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti con istanza del 9 dicembre 2008 relativi a segnalazioni di disfunzioni dell’ufficio giudiziario di precedente assegnazione del ricorrente (Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia), ivi comprese note a firma del Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli del 14 e 23 luglio 2008 e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 17 giugno e 15 luglio 2008, previo annullamento della nota del Presidente della Corte d’Appello di Napoli n. 139/08 del 23 gennaio 2009, che “…come da espressa autorizzazione del Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia…” pur accogliendo l’istanza di visione e copia di “tutti gli atti in relazione ai quali dovrà essere sentito”, ha escluso l’accesso alle suddette note, e di ogni altro eventuale atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni giuridico-soggettive del ricorrente
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2009 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 20 febbraio 2009 e depositato in segreteria il 4 marzo 2009, ex art. 25 della legge n. 241/1990, EL Di LV ha proposto domanda di accertamento del diritto di accesso ai documenti in epigrafe meglio specificati, previo annullamento della nota pure in epigrafe indicata nella parte in cui ha escluso l’accesso a taluni di essi.
Il ricorrente, magistrato ordinario in servizio presso la Corte d’Appello di Napoli, già assegnato alla Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, è stato convocato il 4 dicembre 2008 dal Presidente della Corte d’Appello di Napoli, per dar corso alla nota dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia n. 795/VA/08-2163 Ris. del 23 ottobre 2008 in ordine ad alcune segnalazioni di disfunzioni concernenti l’ufficio giudiziario monocratico di precedente assegnazione.
In tale circostanza il ricorrente è stato invitato a fornire “dettagliata relazione scritta esplicativa”, in ordine alla quale l’interessato ha chiesto di “…ottenere copia degli atti trasmessi dall’Ispettorato alla Presidenza della Corte di Appello, trattandosi anche di fatti che risalgono ad uno o due anni addietro”, e il Presidente della Corte si è riservato di “…adottare opportuni provvedimenti in ordine al rilascio di copie” (cfr. verbale di audizione in data 4 dicembre 2008, esibito dal ricorrente).
Con separata istanza formale del 9 dicembre 2008, il ricorrente, nel dichiararsi disposto a “…massima e incondizionata collaborazione all’Ispettorato del Ministero della Giustizia per esplicitare tutti i chiarimenti richiesti…”, ha chiesto di “prendere visione” e “ottenere copia” di “…tutti gli atti del procedimento in oggetto, avendovi interesse e titolo, per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive, concernenti la tutela della propria immagine di magistrato in servizio presso il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia”.
Con la nota del 23 gennaio 2009, il Presidente della Corte d’Appello “…come da espressa autorizzazione del Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia…”, ha comunicato all’interessato che poteva “…prendere visione e ricevere in consegna, a decorrere dal 27 gennaio p.v., copia di tutti gli atti in relazione ai quali dovrà essere sentito, con esclusione delle note di trasmissione degli stessi a firma del Procuratore Generale della Repubblica del 14 e 23 luglio 2008, nonché del Procuratore della Repubblica del 17 giugno e 15 luglio 2008”.
A sostegno delle domande proposte, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 3, 7 e 10, nonché 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost.
Il diritto di accesso del ricorrente a tutta la documentazione concernente l’incarto trasmesso dall’Ispettorato generale del Ministero della giustizia in