TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-02, n. 202303529

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-02, n. 202303529
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303529
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2023

N. 03529/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04681/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4681 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

del provvedimento del Ministero dell’Interno di diniego di concessione della cittadinanza italiana prot. -OMISSIS- del 17 gennaio 2019 notificato al ricorrente in data 11 febbraio 2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 febbraio 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno in data 17 gennaio 2019, con il quale è stata rigettata la domanda di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 10 luglio 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, risultando a carico dell’istante i seguenti precedenti penali:

- in data 8 aprile 2011 decreto penale -OMISSIS- esecutivo il 18 agosto 2011 per violazione dell’art. 186, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 285/1992;

- in data 23 settembre 2008 notizia di reato emessa dalla -OMISSIS- per violazione degli artt. 477, 482 e 489 c.p.;

- in data 25 aprile 2010 notizia di reato emessa dal -OMISSIS-per violazione dell’art. 688, comma 1, c.p..

Sostiene in sintesi il ricorrente che le presunte violazioni degli artt. 477, 482, 489 e 688 c.p. contestate dal Ministero non possono in alcun modo sorreggere e legittimare il provvedimento di diniego in quanto, oltre che risalenti agli anni -OMISSIS- non sono state seguite da alcun procedimento penale.

Né può ritenersi sufficiente a legittimare il provvedimento di diniego, in quanto di modesta rilevanza e risalente nel tempo, la condanna per aver guidato in stato di alterazione alcolica; condanna di cui il ricorrente ha già scontato le conseguenze.

L’Amministrazione non avrebbe inoltre preso in considerazione tutti gli altri elementi, già più volte indicati dal ricorrente, sia in fase di domanda, che in fase di memoria difensiva, utili alla definizione della personalità dello stesso e alla dimostrazione della sua totale integrazione nel tessuto sociale, ossia un rapporto di lavoro continuativo da oltre 10 anni, l’acquisto di un immobile, il costante regolare pagamento della rate del mutuo, e un casellario giudiziale nullo, così come per il certificato dei carichi pendenti.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.

All’udienza di smaltimento del giorno 10 febbraio 2023 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma

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