TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-03-28, n. 202300281

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-03-28, n. 202300281
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300281
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 00281/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00604/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 604 del 2022, proposto da
S D, rappresentata e difesa dall'avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;



per l'annullamento

del decreto emesso dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Cuneo Prot n. PCN/L/N/2020/100912 del 14/03/22 notificato alla ricorrente in data 02/05/22 con cui la Prefettura di Cuneo ha rigettato la domanda di emersione ex D.L. 34/2020 art. 103, c. 1 presentata dal sig. Traykovski Angelcho; nonché di ogni altro atto a quello di cui sopra anteriore e conseguente, comunque coordinato e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Il signor Traykovksi Angelcho, titolare dell’omonima ditta individuale, ha avanzato presso lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Cuneo la domanda di regolarizzazione ex art. 103 D.L. 34/2020 della signora S D.

La Prefettura, all’esito dell’istruttoria, ha notificato all’interessata il decreto prot. 100912 del 14 marzo 2022 con cui ha rigettato la domanda di emersione sulla scorta del parere non favorevole reso dall’Ispettorato territoriale del lavoro, non essendo stata ritenuta congrua la capacità economica del datore di lavoro in base alla valutazione congiunta del requisito reddituale comparato al costo del lavoro complessivo da sostenere per la manodopera preesistente e per quella oggetto di emersione.

2. – La signora Dimitrovska ha, quindi, impugnato il prefato decreto articolando i seguenti motivi di ricorso, assistiti da istanza sospensiva cautelare:

2.1. – Mancanza o insufficiente motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere.

La ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 10- bis della legge 241/1990 che avrebbe precluso un fondamentale momento partecipativo pre-decisorio che avrebbe consentito di portare a conoscenza del minore destinatario le motivazioni che inducevano l’Amministrazione al mancato accoglimento della domanda e di poter articolare motivate controdeduzioni sul punto, tra cui approfondire le ragioni sottese alla ritenuta incapacità reddituale del datore di lavoro. Siffatta violazione comporterebbe anche la vulnerazione dei diritti di difesa e la correlata carenza motivazionale del provvedimento reiettivo.

2.2. – Illegittimità del rigetto fondato su una presunta “ non congruità della capacità economica rispetto alle disposizioni indicate dal decreto interministeriale del 27 maggio 2020 ”.

La ricorrente lamenta la falsa applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale recante la disciplina dei requisiti reddituali per le pratiche di emersione. Nel caso in cui la regolarizzazione riguardi più lavoratori extracomunitari dipendenti dal medesimo datore di lavoro la valutazione di congruità reddituale viene affidata all’Ispettorato territoriale del lavoro sulla base dei minimi salariali previsti dai CCNL e delle tabelle del costo medio orario del lavoro di fonte ministeriale.

A mente di

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