TAR Catanzaro, sez. I, decreto presidenziale 2022-01-10, n. 202200009
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Pubblicato il 10/01/2022
N. 00009/2022 REG.PROV.PRES.
N. 01553/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Romualdo Trunce', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Crotone nonché, ove occorra, ogni altro atto connesso e/o conseguente, notificato in data 26.07.2018, Prot. -OMISSIS- del 24 luglio 2018, con il quale veniva ordinato ex art. 6 della L. 13.12.1989 n. 401 come modificato dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24.02.1995 n. 45, di fare divieto al Sig. -OMISSIS-per un periodo di anni TRE dalla data di notifica del provvedimento, di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento di incontri di calcio, valevole per tutti i campionati nazionali ed amichevoli, tornei nazionali ed internazionali, nonché quelli che si terranno all'estero e che saranno disputati dalla nazionale di calcio e dalle squadre italiane. Al Sig. -OMISSIS-è stato fatto, altresì, divieto di accedere due ore prima e due ore dopo il termine di ogni incontro casalingo della società Crotone Calcio nel perimetro esterno dello Stadio “ Ezio Scida “ di Crotone, alle stazioni ferroviarie interessate dalle partenze, dagli arrivi e dal transito dei tifosi, alle aree di ritrovo e\o del parcheggio della sosta dei pullman e delle autovetture di coloro che si recano agli incontri di calcio, nonché ai tratti stradali concernenti il transito dei citati mezzi e quelli che di volta in volta saranno chiusi al traffico veicolare nonché più specificatamente i tratti stradali ivi compresi nelle vie -OMISSIS-.
In subordine, ridurre sensibilmente e/o sostituire con altra meno gravosa, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la misura disposta nel provvedimento del Questore della Provincia di Crotone, emesso ai sensi dell'art. 6 della L. 13.12.1989 n. 401 come modificato dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24.02.1995 n. 45, Prot. -OMISSIS- del 24 luglio 2018, notificato in data 26 luglio 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n.533 del 21 dicembre 2018 di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Visti gli artt. 35 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso sia improcedibile in quanto il provvedimento impugnato, notificato al ricorrente in data 26 luglio 2018, con il quale venivano disposti i divieti meglio specificati in epigrafe, ha esaurito la propria efficacia -di durata triennale, per espressa previsione del provvedimento medesimo- avente decorrenza dal giorno della notifica;
Ritenuto pertanto che tale esaurimento di efficacia -nonchè l’inesistenza di ulteriori domande in gravame diverse da quella di annullamento- determini una sostanziale sopravvenuta carenza d’interesse all’ulteriore coltivazione del presente giudizio;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, di disporne l’integrale compensazione sussistendo giusti motivi al riguardo.