TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-05-11, n. 201700323
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Testo completo
Pubblicato il 11/05/2017
N. 00323/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2010, proposto da:
GU IT e NI LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Piras, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Comune di Sassari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Simonetta Pagliazzo e Maria Ida Rinaldi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
Dirigente del Settore Sportello Unico ed Attività Produttive del Comune di Sassari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 13 del 20 maggio 2010, prot. 45388, del Dirigente dello Sportello Unico e Attività Produttive del Comune di Sassari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2017 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento dell'ordinanza n. 13 del 20 maggio 2010, prot. 45388, del Dirigente dello Sportello Unico e Attività Produttive del Comune di Sassari.
Nelle premesse dell’ordinanza impugnata si evidenzia quanto segue.
A seguito di sopralluogo effettuato nei giorni 22 e 23 marzo 2010, è stata accertata l’esecuzione di una presunta attività lottizzatoria abusiva in località Busincu, in agro di Sassari, su un appezzamento di terreno distinto al catasto terreni al foglio 33, mappali 5 e 132, dai quali sono derivati, a seguito di ripetuti frazionamenti, 80 mappali (indicati nell’ordinanza medesima), ubicati nelle maglie 65 e 80 del Piano Regolatore del Comune di Sassari e nelle sottozone E2a e E5a del nuovo Piano Urbanistico Comunale adottato e in fase di approvazione.
Il terreno risultava di proprietà della ANIC PARTECIPAZIONI S.p.A., successivamente ceduto a Giuseppe Pintore.
Il primo frazionamento è stato attuato dalla predetta S.p.A. e proseguito da Giuseppe Pintore.
Il frazionamento ha comportato la suddivisione degli originari mappali 5 e 132 in 80 mappali.
L’attività lottizzatoria è stata predisposta mediante frazionamento e vendita del terreno in lotti, nello specifico 65 acquirenti per i lotti oggetto di trasformazione urbanistica o edilizia e 22 acquirenti per i lotti non edificati.
Detta attività lottizzatoria oltre che nel suddetto frazionamento e vendita di lotti, si è concretizzata nella trasformazione urbanistico-edilizia del terreno mediante la realizzazione di opere edilizie in assenza di concessione (manufatti analiticamente indicati nell’ordinanza in questione), per cui risulta integrata la fattispecie della lottizzazione abusiva di cui all’articolo 17 della legge regionale 23/1985 e dell’articolo 30 del D.P.R n. 380/2001.
Con l’impugnata ordinanza è stato quindi ingiunta la immediata sospensione dell’attività lottizzatoria e l’eventuale interruzione delle opere in corso di esecuzione; è stato altresì ingiunto il divieto di disporre per atto tra vivi dei suoli e delle opere, disponendo la trascrizione del provvedimento nei pubblici registri immobiliari ed è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune di Sassari, con immissione in possesso dell’Amministrazione comunale.
L’odierna parte ricorrente, alla quale è stata notificata l’ordinanza n. 13 del 20 maggio 2010, è proprietaria di un terreno di cui a uno dei mappali in questione.
La parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento dell'ordinanza n. 13 del 20 maggio 2010, prot. 45388, del Dirigente dello Sportello unico e attività produttive del Comune di Sassari.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del