TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202300580

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202300580
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300580
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 00580/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00219/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F P, V T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del provvedimento n. Cat. A.12/2020/Immigr/II Sez/ft/-OMISSIS- emesso dalla Questura di Brescia in data 13.02.2020 e notificato in pari data, con cui viene decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro – nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. -OMISSIS-, titolare del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo rilasciato dalla Questura di Brescia con validità fino al giorno 14.02.2020, riceveva la notifica del provvedimento in epigrafe con il quale veniva disposta la revoca del titolo autorizzativo.

Avverso tale atto lo straniero proponeva impugnazione deducendo la violazione dell’art. 4, co. 3 e dell’art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998.

L’amministrazione avrebbe, secondo la prospettazione di parte, travisato le norme di cui sopra formulando un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato in assenza di una condanna, anche non definitiva, dando accertata la sua responsabilità per il reato di omicidio volontario.

Inoltre, in tale giudizio non si sarebbe tenuto conto della durata del suo soggiorno in Italia né della presenza di rilevanti legami familiari, ovvero di quattro figli minori, nonché del legame affettivo con la loro madre.

La Questura di Brescia si è costituita in resistenza instando per la reazione del gravame e depositando documenti.

Chiamata all’udienza straordinaria del 7 luglio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Giova premettere che, in data 04.01.2020, il ricorrente veniva sottoposto a fermo cautelare in quanto indagato per il reato di cui all'art. 575 c.p. per aver provocato la morte di altro soggetto, investendolo con la propria autovettura mentre quest'ultimo transitava a piedi sul ciglio della strada. Con ordinanza del 6 gennaio 2020 il GIP presso il Tribunale di Brescia, convalidava il fermo e applicava la misura della custodia cautelare in carcere.

Risultavano, inoltre, a carico del ricorrente i seguenti precedenti di polizia:

- denuncia in data 19 dicembre 2012 per furto aggravato in quanto resosi responsabile del furto di materiale ferroso all'interno dell'isola ecologica di Botticino;
denuncia della Polizia municipale di Brescia in data 26 gennaio 2015 per il reato di attività di gestione rifiuti non autorizzata, art. 256 co. 1, d.lgs. n. 152/2006, denuncia in data 17 febbraio 2018 ad opera della Stazione dei carabinieri di San Zeno sul Naviglio per il reato di furto in concorso art. 624 C.P., in quanto resosi responsabile del furto di materiali all'interno dell'isola ecologica di Borgosatollo;
ulteriore denuncia da parte della Polizia locale di Brescia per la violazione delle norme in materia ambientale reato di cui all'art. 137 del d.lgs. 152/2006.

Ne segue che già all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato il ricorrente aveva reso manifesta “ una spiccata inclinazione criminale e l’adesione ad uno stile di vita antigiuridico e antisociale, nonché una allarmante incapacità di controllare i propri impulsi violenti ” non risultando che la presenza di una famiglia avesse costituito remora a tale condotta, suffragando così una prognosi ampiamente sfavorevole in ordine al suo comportamento futuro, in assenza di elementi positivi valorizzabili, quali ad esempio la titolarità di un regolare rapporto di lavoro.

Da ultimo non può sottacersi che, contrariamente alla prospettazione difensiva volta a porre in dubbio le circostanze del reato principale contestatogli e la sua colpevolezza, il ricorrente è stato successivamente condannato in primo grado alla pena di 15 anni di reclusione. Tale sentenza è stata confermata (con sentenza non definitiva) dalla Corte d'Appello di Brescia avvalorando, per quanto di interesse, la prognosi sfavorevole di pericolosità sociale recata dal provvedimento impugnato.

Sotto altro profilo non può ritenersi che la Questura abbia omesso di considerare la posizione familiare dello straniero affermando per un verso, che “ la famiglia non risulta aver svolto alcun ruolo contenitivo della pericolosità ” e, per altro verso, che nel bilanciamento degli interessi in gioco, l’efferatezza del crimine compiuto e l’esigenza di tutela della sicurezza pubblica risultano prevalenti rispetto all’interesse al mantenimento dell’unità familiare;

Discende da quanto esposto che il ricorso deve essere rigettato, seguendo le spese di giudizio la soccombenza, come in dispositivo liquidate.

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