TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-01-17, n. 202200071
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00071/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2021, proposto da
V P, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Ranieri, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, viale Papa Giovanni XXIII n. 2, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio fisico ex lege presso la sua sede in Bari, via Melo, 97, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 1504/2018 emessa, nell'ambito del procedimento R.G. n. 1059/2018, dal Tribunale del Lavoro di Trani, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1504/2018 emessa in data 12.07.2018 il Tribunale di Trani – sezione Lavoro ha accolto il ricorso n. 1059/2018 proposto dal Sig. V P.
Segnatamente, con la predetta sentenza il Ministero dell’Istruzione è stato condannato “ad inquadrare il ricorrente secondo l’effettivo servizio prestato fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro, ed alla corresponsione delle differenze retributive così maturate …dalla decorrenza all’effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali, dalla scadenza al saldo” .
Con la medesima sentenza il Miur è stato condannato “a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge” .
1.2. La sentenza, munita di formula esecutiva il 23.01.2019, è stata notificata all’Amministrazione il 25.01.2019.
1.3. Essa è passata in giudicato, coma da attestazione in atti di mancata proposizione dell’appello, resa dalla Cancelleria in data 2.5.2019.
2. Il ricorrente, lamentando la mancata esecuzione della sentenza de qua , ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendone l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in sua vece, nonché