TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-12-13, n. 202207757

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-12-13, n. 202207757
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207757
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2022

N. 07757/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01715/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo n. 323 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via Diaz n. 11;

nei confronti

-OMISSIS-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. -OMISSIS- adottata dall'UTG di Napoli per denegare autoritativamente la possibilità per la Società di utilizzare le somme presenti sui conti correnti, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

nonché per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli in ordine alla richiesta di acquisizione della rendicontazione per il periodo oggetto della gestione commissariale, delle pezze giustificative di spesa e di entrata e di tutti i relativi documenti contabili ed affinché venga affermato ogni conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. G E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone la Società ricorrente che:

- era destinataria dell’informazione interdittiva antimafia prot. n.-OMISSIS- adottata dalla Prefettura di Napoli che, con provvedimenti n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 32, co. 10, del D.L. n. 90/2014, ne disponeva l’Amministrazione Straordinaria e Temporanea;

- con sentenza del Consiglio di Stato n. 3030 del 13/5/2020 è stata annullata l’informazione antimafia, per incompetenza del Prefetto di Napoli;

- con provvedimento n. -OMISSIS-il competente Prefetto di Roma ha adottato una nuova informativa ostativa antimafia nonché la misura ex art. 32 cit., affidando all’amministrazione straordinaria esclusivamente la gestione del contratto con l’ASP di Trapani.

Tanto premesso deduce che, essendo cessata la misura dell’amministrazione straordinaria disposta per effetto dell’originaria informativa della Prefettura di Napoli del-OMISSIS-la Società avrebbe potuto disporre dei conti correnti accesi dai nominati amministratori, per la gestione dei contratti in essere.

Gli amministratori negavano la richiesta di restituzione delle somme giacenti (pec dell’11/6/2020);
dopo essere state interessate le Prefetture di Roma e Napoli, con il provvedimento impugnato quest’ultima ha respinto la richiesta di autorizzazione alla restituzione delle somme presenti sui conti correnti vincolati ai contratti non più oggetto di amministrazione straordinaria.

Avverso il diniego è stato proposto il presente ricorso, deducendo la violazione dell’art 3 della legge n. 241/90, dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, dell’art. 94 del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 97 Cost., nonché delle Quinte Linee Guida ANAC per la gestione degli utili derivanti dall’esecuzione dei contratti d’appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione, oltre all’eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e contraddittorietà.

È altresì impugnato il silenzio sulla richiesta di rendicontare l’operato della gestione straordinaria per tutto il periodo in cui la misura in parola si è protratta.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, depositando memoria e documentazione.

La parte ricorrente ha formulato istanza di prelievo e, per l’udienza di merito, esibito documentazione e prodotto scritto difensivo.

All’udienza pubblica del 21 settembre 2022 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1.- La questione controversa concerne la pretesa della Società ricorrente, formulata con istanza del 27/1/2021, diretta ad ottenere la restituzione delle somme presenti sui conti correnti vincolati ai contratti non più oggetto di amministrazione straordinaria.

Con detta istanza la parte ha ricordato che il Consiglio di Stato aveva annullato l’informativa antimafia della Prefettura di Napoli del-OMISSIS-dopo di che la competente Prefettura di Roma ha adottato la nuova informativa (provvedimento n. -OMISSIS-) e disposto ancora la misura ex art. 32, co. 10, cit. (provvedimento n-OMISSIS-), relativamente alla sola gestione del contratto con l’ASP di Trapani, per il servizio di pulizia e igiene ambientale del Presidio Ospedaliero di Marsala.

Posta questa premessa, la Società (ritenendo che dalla data della pubblicazione della sentenza è cessata la misura dell’Amministrazione Straordinaria e Temporanea, applicata con provvedimenti della Prefettura di Napoli n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-) ha evidenziato di aver richiesto all’Amministrazione Straordinaria la restituzione delle somme presenti sui conti correnti dedicati ai contratti commissariati, esclusi dalla misura di gestione straordinaria emessa dalla Prefettura di Roma.

Denegata la richiesta, informava le Prefetture di Napoli e di Roma, la prima delle quali declinava la propria competenza, mentre la seconda restava silente;
adito il TAR Lazio avverso il silenzio serbato, la Prefettura di Roma dapprima rappresentava di aver interessato l’ANAC (nota del -OMISSIS-) e, in seguito, declinava a sua volta la competenza, poiché si trattava di una richiesta restituitoria riferita a contratti esulanti dalla misura ex art. 32 da essa disposta (nota prot. n. -OMISSIS-).

Anche la risposta era impugnata e, con ordinanza cautelare n. 448/2021, il TAR Lazio affermava che la competenza spetta alla Prefettura di Napoli.

Quest’ultima ha infine comunicato, sulla scorta delle precisazioni fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, che la Società risulta ancora interdetta e non può essere destinataria di qualsivoglia erogazione, escludendosi che possa essere titolare di rapporti contrattuali e conseguentemente anche degli utili derivanti, non rilevando l’annullamento dell’originaria interdittiva da parte del Consiglio di Stato, peraltro pronunciato per incompetenza.

2.- La nota prot. n.-OMISSIS- è avversata con il presente ricorso.

2.1. Con il primo motivo è dedotto che:

- le osservazioni della Prefettura sono erronee e immotivate, non essendo stato richiesto l’accredito di altre provviste di denaro, ma la restituzione delle somme già nella titolarità della Società e giacenti su conti correnti ad essa intestati;

- l’art. 32, co. 7, del D.L. n. 90/2014 dispone in ordine ai pagamenti e all’accantonamento dell’utile di periodo di amministrazione straordinaria, che non può essere distribuito o pignorato sino all’esito dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l’informazione antimafia interdittiva;

- le Quinte Linee Guida ANAC prevedono che, in caso di annullamento dell’interdittiva, il Prefetto autorizza la restituzione dell’importo all’impresa e la chiusura del conto corrente vincolato (par. 2.2);

- nella specie, annullata dal Consiglio di Stato l’interdittiva del 2018 del Prefetto di Napoli, è cessata anche la misura dell’amministrazione straordinaria disposta, conseguendone la spettanza della restituzione delle somme presenti sui conti correnti vincolati ai contratti non più oggetto di misura straordinaria (eccettuato, cioè, il contratto con l’ASP di Trapani, oggetto dell’amministrazione straordinaria del Prefetto di Roma), anche in relazione alla previsione dell’art. 94, co. 2, del d.lgs. n. 159/2011 (in ordine al pagamento del valore delle opere eseguite e al rimborso delle spese sostenute, se non è tempestivamente rilasciata l’informativa antimafia);

- la maggior parte delle somme chieste in restituzione non riguardano utili d’impresa nel periodo, ma anticipazioni per i costi vivi dei cantieri e spese per l’esecuzione dei contratti, illegittimamente accantonate e di cui non può essere rifiutata la restituzione.

2.2. Con ulteriore motivo è contestato il silenzio della Prefettura sulla richiesta di rendicontare l’operato della gestione straordinaria, sostenendo la violazione di un preciso obbligo discendente dall’art. 32 del D.L. n. 90/2014 e dal par.

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