TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-10-15, n. 202100855
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Testo completo
Pubblicato il 15/10/2021
N. 00855/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2016, proposto da
C.S.T. Engineering S.r.l., Euroengineering S.r.l., Progetti Generali S.r.l., Borgo Paglia S.r.l., I Tulipani S.r.l., Tec.Al.S.R.L., Rosaspina S.r.l., Residence S.a.s. di Lucchi Germano & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’avv.to G G, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Via dei Mille n. 7/2;
contro
Comune di Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to B G, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
Provincia di Forlì - Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampaolo Dacci e Guido Mascioli, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Bologna, Via Santo Stefano n. 30;
nei confronti
Stu Pieve 6 S.p.A., Società Cooperativa Braccianti Riminesi, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 6/2/2014 N. 7, DI ADOZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA N. 1/2014 AL PRG, NELLA PARTE IN CUI DISPONE LO STRALCIO GENERALE DEGLI AMBITI EDIFICABILI INATTUATI DEL PRG 2000 E CONDIZIONA IL MANTENIMENTO DELL’EDIFICABILITA’ DEL “PUA4” DEL “PREGRESSO 85” ALLA STIPULA DI UN ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 TRA COMUNE E S.T.U. PIEVE 6 PRIMA DEL PERFEZIONAMENTO DELLA VARIANTE;
- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 9/4/2015 N. 36, DI APPROVAZIONE E RI-PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE N. 1/2014, NELLA PARTE IN CUI STATUISCE LA ZONIZZAZIONE AGRICOLA PER IL COMPARTO “PUA 4” DEL “PREGRESSO 85”;
- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 17/3/2016 N. 19, LADDOVE RICOLLOCA IL COMPARTO DI CUI SOPRA IN ZONA AGRICOLA;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E CONNESSO, TRA CUI LE RELAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO, LE PLANIMETRIE, GLI ELABORATI DI N.D.A. ALLEGATI ALLE DELIBERE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cesena e della Provincia di Forlì - Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Espongono le ricorrenti di essere proprietarie di aree in località Pievesestina di Cesena, in zona adiacente al compendio denominato “Polo polifunzionale in espansione”. I terreni inedificati si inserirebbero tra infrastrutture e insediamenti intensivi (poli produttivi e produttivi e grandi arterie stradali).
A.1 Sostengono che già negli anni ’90 l’area è stata ritenuta ottimale per l’ampliamento delle zone D collocate a nord e a est. Ne è seguita pertanto la classificazione, già nel 1995, come “Comparto polifunzionale” D1 da attuare mediante PIP, destinazione poi confermata nel PRG del 2000 con denominazione “PUA 4” del “Pregresso 85” (cfr. planimetria della Tavola dei Sistemi – doc. 5).
A.2 Sottolineano di essere proprietarie del 40% dei terreni del comparto (mentre il 50% appartiene a Isoldi Spa) e lamentano che, malgrado la predetta zonizzazione, non hanno potuto attuare le previsioni edificatorie in quanto prive di poteri di iniziativa rispetto al P.I.P., dal momento che il Comune ha fin dall’origine attribuito il compito di realizzarlo a soggetti terzi non proprietari (dapprima, alla fine degli anni ’90, alla Società pubblica consortile SAPRO, e poi alla Società pubblico/privata di Trasformazione Urbana STU “Pieve 6”). Entrambi i soggetti – che avrebbero dovuto acquisire le aree, urbanizzare il comparto e cedere i lotti agli interessati – non hanno provveduto alla realizzazione dei PIP, inesorabilmente scaduti senza alcun atto di impulso.
B. Osservano le esponenti che, con deliberazione consiliare 7/6/2012 n. 54, il Comune di Cesena ha riconosciuto che il comparto produttivo in oggetto costituisce idoneo ampliamento delle zone industriali e artigianali già consolidate nel comparto di Pievesestina, ma ha imposto alla STU di stipulare un accordo preliminare con l’amministrazione ex art. 18 della L.r. 20/2000, a garanzia dell’esecuzione del PIP dopo un decennio di inerzia. Dopo 2 anni l’intesa non è stata raggiunta e in sede di adozione della variante semplificata n. 1/2014 – oggetto dell’odierna impugnazione – l’Ente locale ha stabilito di anticipare alcune scelte strategiche del futuro Piano Strutturale, nelle more della sua formazione. Tra esse, era previsto lo stralcio di tutte le previsioni edificatorie del PRG 2000 ancora inattuate, nell’ottica del “consumo zero” di suolo e di restituzione a zona agricola delle zone C e D ancora non trasformate, salvi i comparti già convenzionati o in procinto di esserlo (doc. 13, pag. 13 e ss.).
C. Rilevano le ricorrenti che lo stralcio investe 16 Ambiti “polifunzionali” e 23 residenziali, per una superficie utile lorda rispettiva di 428.955 mq. e 72.385 mq. Tuttavia, nella delibera di adozione il comparto “PUA 4” è stato preservato dallo stralcio, a condizione della stipula dell’accordo ex art. 18 entro la data di approvazione della variante (doc. 12, pag. 4 e 5). Anche in questo lasso temporale non è risultato fruttuoso e con deliberazione consiliare di approvazione definitiva 9/4/2015 n. 36 (doc. 13) sono state individuate le aree in cui ripristinare la zona agricola secondo il principio del “consumo zero” tra cui quella di cui si discorre, con ripubblicazione per la raccolta delle osservazioni. Malgrado l’interesse manifestato dalle esponenti e dalla Società Isoldi – che insieme esprimevano il 90% del comparto – al mantenimento di una capacità edificatoria (anche ridotta) gli apporti collaborativi sono stati rigettati confermando la restituzione del comparto “PUA 4” a zona agricola (doc. 16-bis pag. 5).
D. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, le ricorrenti censurano i provvedimenti in epigrafe, deducendo in diritto i seguenti motivi:
LA PROCEDURA DI VARIANTE
I) Violazione degli artt. 13, 14 e 41 comma 4- bis della L.r. 20/2000, in quanto la variante non si limita a modificare il pregresso PRG nelle more dell’approvazione del PSC, ma inserisce obiettivi strategici pertinenti a quest’ultimo (con un documento preliminare e 10 indirizzi fondamentali) malgrado sia ancora in fase di elaborazione, quando in proposito il comma 4- bis condiziona l’anticipazione della nuova programmazione con variante specifica urgente al coinvolgimento della Conferenza di pianificazione (garanzia procedurale).
II, III) Violazione degli artt. 14, 32, A-13 e A-15 della L.r. 20/2000 e dell’art. 15 comma 5 della L.r. 47/78, eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria su un momento essenziale dell’iter di pianificazione, poiché con la mancata convocazione della Conferenza il Comune ha pretermesso gli Enti locali contermini, le Comunità Montane e gli Enti di gestione delle aree naturali protette, né la Provincia ha vagliato correttamente la congruenza delle previsioni con gli obiettivi di livello sovracomunale (PTCP).
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 commi 2 e 4 della L.r. 47/78 (che prevede una procedura semplificata con l’intervento provinciale dequotato da co-pianificazione a parere non vincolante) in quanto il limite implicito è rappresentato dal carattere specifico e non generale – che detta una nuova politica di gestione del territorio – della variante da approvare, non potendosi modificare le scelte fondamentali della pianificazione senza l’imprescindibile approvazione della Provincia (come avrebbe sancito la Corte costituzionale, valorizzando la norma principio di cui all’art. 25 comma 1 della L. 47/85).
V) In subordine, invalidità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 15 comma 4 della L.r. 47/78 per violazione dei principi fondamentali della legislazione statale (art. 117 della Costituzione).
VI) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e lesione dell’art. 15 comma 4 della L. 47/78 sotto altro profilo, in quanto le varianti non possono interessare aree soggette a tutela ex art. 33 (rischio idrogeologico, aree archeologiche, golenali, etc.) e tale verifica non è stata compiuta dal momento che la delibera si diffonde sui requisiti n. 1 (incremento max 3%) e 3 (quantità di standard ) obliterando il 2.
IL CONTENUTO DELLA VARIANTE
VII e VIII) Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria, violazione dell’art. 12 della L.r. 47/78 e degli artt. 4 comma 2 e 28 comma 2 della L.r. 20/2000, in quanto l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo è certamente meritorio, ma le modalità collidono con i canoni di razionalità e adeguatezza che devono accompagnare la pianificazione. A loro avviso il “congelamento” radicale di zone edificabili è accettabile a condizione che la variante accerti la loro superfluità rispetto alle dinamiche (economiche, sociali e umane) di sviluppo della comunità stanziata sul territorio; il “Quadro conoscitivo” è essenziale nel processo di pianificazione, e il PSC va elaborato sulle risultanze di esso; il divieto si risolve in un diktat autoreferenziale (relazione illustrativa adozione doc. 13 e relazioni approvazione finale doc. 15 e 17), in quanto il Comune si limita a constatare il quantum di parziale inutilizzo (55% residenziale 24% produttivo) senza istruttoria alcuna sui fabbisogni; la riqualificazione è privilegiata ma senza accertamenti sulle