TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-02-04, n. 201900153

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-02-04, n. 201900153
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201900153
Data del deposito : 4 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2019

N. 00153/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01859/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1859 del 1999, proposto da
C S, rappresentato e difeso dagli avvocati Santuccio Cesare ed E G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via F. Battiato, 9;

contro

Capitaneria di Porto di Catania, in persona del responsabile p.t.;

Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto sull’istanza di riconoscimento dell’indennità di attesa e riconversione ex D.M. 23/5/1997.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Catania e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con istanza ricevuta a prot. n. 1547 del 19/01/1999 dagli uffici della Capitaneria di Porto di Catania, il sig. C S, marittimo facente parte dell’equipaggio del M/P “Rambo” iscritto al n. 4 CT 1046 nei RR.NN.MM. e GG. Locamare Aci Castello, chiedeva di essere ammesso a fruire della indennità prevista dalla L. n. 361/1990 in relazione alle limitazioni imposte da atti della Comunità Europea alla pesca con reti derivanti (per il periodo 1991/1995).

Con nota prot. n. 10/3699 del 09/02/1999, pervenuta a conoscenza del soggetto sopra menzionato il 12/02/1999, l’interpellato ufficio si pronunciava però negativamente, in quanto la unità sulla quale il Sig. La spada Gaetano era imbarcato risultava “ in primo luogo non autorizzata all’uso della rete da pesca derivante (come si evince dalla licenza di pesca/attestazione provvisoria )”, “ ed in secondo luogo inserita nell’elenco (… delle navi autorizzate alla pesca con le reti da posta derivanti finalizzare alla cattura del pesce spada)”.

Il Sig. C S impugnava il provvedimento sopra indicato con un ricorso notificato il 12/04/1999 e depositato presso gli uffici de segreteria del giudice adito il 12/05/1999, ivi lamentandolo inficiato da vizi di violazione della L. n. 361/1990 e del D.M. 23/05/1997, nonché da vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di motivazione e incongruenza istruttoria.

Con Decreto Presidenziale n. 7199/2016 veniva di chiarata la perenzione del ricorso in epigrafe. Il ricorrente depositava però un atto di opposizione allo stesso il 09/02/2017. Accertato il rispetto del termine previsto dal terzo comma dell’art. 85 c.p.a. per l’esercizio del potere di opposizione a decreti presidenziali monocratici di perenzione, l’opposizione al predetto decreto veniva accolta con ordinanza n. 2668/2017, con la quale veniva fissato in data 22/11/2018 il giorno della udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe.

L’amministrazione intimata si costituiva, a mezzo del competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con deposito di memoria in segreteria il 06/11/2017.

In data 31/01/2019 aveva luogo l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

In base all’art. 1 della L. n. 361/1990, con il quale è stata operata la conversione, con modificazioni, del D.L. n. 280/1990, “ il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere un'indennità una tantum ai titolari di licenze di pesca, di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante ”.

Tuttavia il ricorso al termine autorizzazione non deve trarre in inganno quanto alla consistenza della posizione giuridica soggettiva dei potenziali beneficiari dell’indennità prevista dalla predetta norma: che è di diritto soggettivo perfetto, in quanto relativa ad un diritto di credito che sorge in capo ai potenziali aventi diritto unicamente al ricorrere del presupposto da essa stessa previsto – ovvero che essi rientrino nel novero dei soggetti “ obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante ”, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell’Autorità amministrativa chiamata ad erogare una tale provvidenza economica.

Il Collegio, di conseguenza, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe, che potrà essere riassunto presso l’organo della giurisdizione ordinaria competente per materia, valore e territorio a norma e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 11 c.p.a.

La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

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