TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-02-06, n. 201801475
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Testo completo
Pubblicato il 06/02/2018
N. 01475/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11049/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n.11049 del 2016 proposto dalla signora I F rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti M N, M P e A P ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. N in Roma, Via Giosuè Carducci n.4;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso la cui sede in Roma, , via dei Portoghesi, 12, è domiciliatario;
per l’esecuzione:
della sentenza, n.525/2013, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Roma, III Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero della Salute a pagare alla signora I F la somma di Euro 17.444,37, oltre accessori come per legge dalla maturazione delle singole spettanze e sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2018 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame parte ricorrente ha chiesto:
a) la condanna del Ministero della Salute a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, indicata in epigrafe, con interessi legali sino al soddisfo;
b) la nomina di un commissario ad acta nell'eventualità che il suddetto Ministero non adempia nel termine assegnatogli;
c) che sia fissata, ai sensi dell'art.114, comma 4, lett.e) del cpa, a carico dell'intimato Ministero una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Alla camera di consiglio del 26.1.2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il proposto gravame deve essere accolto, in quanto il Ministero della Salute, pur costituitosi in giudizio, non ha addotto alcun elemento in grado di smentire in fatto la fondatezza della pretesa attorea.
Ciò stante, il Collegio deve affermare l’obbligo del citato Ministero di dare integrale esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale- entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora il Segretario generale del Ministero de quo, Commissario ad acta per l’adozione, senza facoltà di delega e senza riconoscimento di alcun compenso, degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine in precedenza fissato.
A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento.
Non può essere, invece, accolta l’istanza di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento dell’astreinte.
La penalità di mora, prevista dal’art. 114, comma 1, lett. e, c.p.a., non è infatti applicabile nel caso in cui le oggettive condizioni economiche in cui versa la Pubblica amministrazione debitrice, debitamente documentate, nonché la notoria situazione di congiuntura che ha imposto severi tagli alla spesa pubblica onde evitare la paventata insolvenza degli enti pubblici, inducano a ravvisare la ricorrenza di ragioni ostative all’applicazione della norma sanzionatoria;in tal caso, infatti, difetta, uno dei presupposti necessari per la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora, in quanto l’art. 114 c.p.a. prevede espressamente che il giudice fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato «salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative» (Tar Lazio, sez. III quater, n.6121/2015;n. 2515/2014;n. 10156/2012)
Il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi sopra indicati.
Il Ministero della Salute deve essere condannato alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.