TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 2012-06-01, n. 201201005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 2012-06-01, n. 201201005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201201005
Data del deposito : 1 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00600/2012 REG.RIC.

N. 01005/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00600/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2012, proposto da:
- Gcane s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti A S e Gcarlo Perrone, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;



contro

- il Comune di Monteroni di Lecce, non costituito;



nei confronti di

- Co.ge.qu. s.r.l. unipersonale, rappresentata e difesa dall’Avv. E S D, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;



per l'annullamento

- della determinazione del Responsabile del Settore IV - Urbanistica ed Igiene Urbana - Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Monteroni di Lecce n. 4 del 24 febbraio 2012;

- in via presupposta, della determinazione del medesimo Responsabile n. 3 dell’8 febbraio 2012 (n. 116 R.G.);

- dei verbali di concorso del 16 gennaio 2012, del 24 gennaio 2012 e del 3 febbraio 2012 con i quali la Commissione è pervenuta alla redazione della graduatoria approvata;

- del provvedimento di assegnazione, ove intervenuto, del lotto n. 1 in favore di Co.ge.qu. s.r.l. unipersonale;

- ove occorra, del bando di concorso per l’assegnazione in proprietà dei lotti P.I.P. - 1° stralcio del 13 ottobre 2011, pubblicato in data 3 novembre 2011;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

- e per la declaratoria di inefficacia del contratto/convenzione eventualmente stipulato con la società controinteressata nelle more del presente giudizio;

- e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione dei lotti nn. 1 e 2 del PIP - 1° stralcio e alla conseguente immissione nel possesso degli stessi, anche in subentro e/o

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