TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-07-05, n. 202100879

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-07-05, n. 202100879
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202100879
Data del deposito : 5 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2021

N. 00879/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00677/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 677 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A G, A L, P C, rappresentati e difesi dagli avvocati A P, C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A P in Venezia, Dorsoduro n. 3488/U;



contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, R D G, A I, N O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A I in Venezia, S. Marco 4091;
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio - Venezia e Laguna non costituito in giudizio;



nei confronti

Levante S.a.s. di Alfred Rexhepi & C., rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Bianchini, Francesca Busetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma 464;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del permesso di costruire in sanatoria ex art.37 Dpr 38072001 del 20.9.2017 prot. PG/2017/585633, rilasciato dal Comune di Venezia alla ditta Levante sas di Alfred Rexhepi;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\10\2018 :

del provvedimento del Comune di Venezia, a firma dei dirigenti, del 28.9.18 PG/2018/0465252 di conclusione del procedimento di verifica delle irregolarità edilizie azionato su istanza dei ricorrenti prot.2018/42795 del 6.9.18 e di diniego all'esercizio dei poteri inibitori, di vigilanza e repressivi in ordine ai denunziati interventi edilizi posti in essere dai controinteressati, nonché di ogni atto ad esso presupposto e conseguente del procedimento, in particolare il p.d.c. in sanatoria del 20 settembre 2017 prot.PG 2017/585633, la Cila prot.n.2018/341483 del 12.7.18, la Cila (SPRO/0142044 del 14.6.18)

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18\11\2019 :

accertamento ex art. 31 comma 1 e 3 c.p.a dell’obbligo del Comune di Venezia di provvedere sull’istanza 30.7.19 (prot. n. 386703/2019, 386707/2019, 386712/2019, 386717/2019, 386720/2019, 387869/2019) di esercizio dei poteri inibitori in relazione alla SCIA agibilità protocollo Suap REP-PROV- VE/VESUPRO/ 0200221/11-7-2019 e SCIA inizio attività SUAP REP_PROV_VE/VESUPRO/0200769/12-7-2019;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Levante S.a.s. di Alfred Rexhepi & C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Oggetto di contestazione sono i titoli edilizi relativi alle unità immobiliari site al civico 2616 del sestiere di Cannaregio in Venezia, con i quali sono stati assentiti gli interventi volti ad adibire i suddetti locali a ristorante.

La sig.ra Leonardi è proprietaria dell’appartamento posto al piano primo dell’immobile sito in Cannaregio 2617 soprastante i locali oggetto degli interventi contestati. I sig.ri A M e A G sono proprietari di appartamenti, posti rispettivamente al piano secondo (civico 2608) e primo (civico 2613) dell’immobile adiacente al confine dell’area degli interventi e con affaccio sulla corte interna di pertinenza del locale.

Con il ricorso introduttivo è stato impugnato permesso di costruire in sanatoria del 22.12.2016 Pg 2016/593119.

Le opere sanate consistono nella “reimpaginazione degli spazi interni per il ricavo di un locale bar e ristorante nonché opere strutturali e mancata realizzazione di rialzo pavimentazione” .

Nella relazione illustrativa, il progettista ha qualificato l’intervento come “manutenzione straordinaria” ed ha descritto gli interventi come segue:

“- mancata realizzazione delle opere di rialzo della pavimentazione interna dei locali ad uso commerciale in difformità dall’autorizzazione edilizia n.1999/14285 rilasciata il 15.3.2000”.

“- completamento della vasca di contenimento maree nel vano destinato a cucina.”.

“- inserimento di putrelle in acciaio posizionate longitudinalmente sopra i pilastri in muratura a sostegno del solaio del vano principale nonché inserimento di 2 putrelle in accaiaio IPE 220 in corrispondenza del varco murario tra il vano principale e il vano da destinare a cucina, oltre alla mancata rappresentazione grafica di due travi di legno a sostegno del solaio, una posta longitudinalmente nel vano principale e poggiante su barbacani di pietra e in due pilastri in muratura, l’altra posta nei vani spogliatoio e doccia con appoggi su pilastrino in muratura cm 25*25 e muro perimetrale portante. È stato rilevato inoltre un rompitratta in putrella in acciaio IPE 10 nel vano spogliatoio e bagno disabili (vedasi elaborati grafici dello stato di fatto in sanatoria)”.

“- demolizione delle tramezze in laterizio del vano in prossimità dell’ingresso e del locale wc nel vano di fondo”.

“-realizzazione servizi, ripostiglio e spogliatoio mediante costruzione di tramezze in cotto.”.

“- installazione degli impianti idrici e di scarico a servizio dei bagni.”.

Dopo la realizzazione delle tramezzature in cotto per il ricavo dei nuovi vani, si è provveduto a realizzare gli impianti di adduzione e scarico dell’acqua nei locali bagno”.

I ricorrenti lo impugnano affermando di essere a ciò legittimati e di averne interesse per le seguenti ragioni: “In qualità di vicini, confinanti e frontisti con l’immobile interessato dall’avvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria e dell’autorizzazione paesaggistica per nuovi fori, sfiati e serramenti, hanno interesse al loro annullamento perché relative ad opere contra legem, legittimanti un uso commerciale, ed in particolare a bar/ristorante, prima inesistente tale da determinare una svalutazione del valore patrimoniale delle loro proprietà, un peggioramento delle condizioni di tranquillità e salubrità delle residenze – per effetto delle attività di ristorazione previste – e delle condizioni di qualità degli immobili attesa l’incidenza delle opere sulla statica dell’edificio” .

L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:

1. Violazione di legge – Violazione art.3 lett.d) Dpr 380/2001 – Violazione artt. 66 - 68 del Regolamento Edilizio e del Glossario allegato - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria – errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Le opere effettuate, avendo come finalità quella di modificare l’uso residenziale attuale in commerciale (ristorazione), darebbero luogo ad un intervento edilizio qualificabile come ristrutturazione. Si tratterebbe, quindi, di opere non sanabili poiché in contrasto con gli artt. 66, 68 del regolamento edilizio che prescrivono un’altezza minima di m. 2,70 per i locali commerciali.

2. Eccesso di potere – Difetto di istruttoria - falsa rappresentazione fattuale – errata lettura documentale – Contraddittorietà tra atti – Violazione art.3 Dpr 380/2001 e artt.66 e 68 del Regolamento edilizio – errata individuazione del presupposto di fatto e di diritto – Difetto di motivazione – Contraddittorietà.

I ricorrenti contestano che l’immobile abbia sempre avuto destinazione commerciale, non essendovi documentazione idonea a supportare tale assunto.

3. Violazione di legge – violazione art.3 lett. b) e d) Dpr 38/2001 – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere - Sviamento della funzione.

Il Comune ha strumentalmente qualificato l’intervento come manutenzione straordinaria in mancanza di cambio di destinazione d’uso, rinviando al rilascio di successivi titoli relativi a nuovi interventi la modifica di destinazione d’uso. Al contrario, il permesso di costruire in sanatoria riguarda un intervento che ha modificato integralmente il distributivo interno dell’edificio, comportando una variazione delle superfici e dei volumi dell’unità immobiliare e un cambio d’uso e di destinazione d’uso.

Dovendosi qualificare l’intervento come ristrutturazione, la sanatoria non avrebbe potuto essere accordata, poiché le altezze interne non sono compatibili con quanto previsto dall’art.68 del Regolamento edilizio comunale.

4. Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Violazione art.3 Dpr 380/2001 e artt.66-68 del Regolamento edilizio – Mancanza del presupposto.

Il permesso di costruire in sanatoria è illegittimo, per assenza dei requisiti di cui all’art.68 del regolamento edilizio, anche in punto di rispetto delle quote medio mare e per errata istruttoria in punto di riconosciuta sanabilità dell’intervento di “completamento della vasca di contenimento maree nel vano destinato a cucina”.

5. Eccesso di potere – Sviamento della funzione – Violazione art.36-37 Dpr 380/2001 – Violazione art. 27 Dpr 380/2001.

Il Comune avrebbe agito contraddittoriamente, prima affermando la non sanabilità dell’intervento e poi adottando un’ordinanza ex art.27 Dpr 380/2001 per consentirne l’assentibilità, così utilizzando tale strumento in modo difforme dalla sua funzione allo scopo di evitare il rigetto della sanatoria.

6. Violazione di legge – Violazione art.10 comma 1 lett.c) Dpr 380/2001 – Violazione art.36 e 37 Dpr 380/2001 – Violazione art.3 lett.b, c e d) DPR 380/2001 – Eccesso di potere difetto di istruttoria.

Trattandosi di ristrutturazione in zona A sarebbe stato necessario il permesso di costruire e quindi la sanzione avrebbe dovuto essere quella di cui all’art. 36 e non quella di cui all’articolo 37.

7. I vizi di cui ai motivi precedenti sono dedotti

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