TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-04-17, n. 202306611

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-04-17, n. 202306611
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306611
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2023

N. 06611/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06913/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6913 del 2016, proposto da
ND TA, AR La Corte, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaella Roccucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Nicotera 29;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato ND Camarda e dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio presso la sua sede, in Roma, via Tempio di Giove, 21 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale - Municipio X, non costituito in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum :
RI BB, MA TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Bertoni, Filippo Bigetti, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Bertoni in Roma, via Golametto n.4;



per l'annullamento

(atto di costituzione ex art. 10 D.P.R. 1199/71),

del provvedimento prot. 124685 del 26.10.2015, ricevuto in data 5.11.2015 a firma del Direttore della Direzione Ambiente e Territorio U.O.T. Edilizia Privata del Municipio Roma X di Roma Capitale con cui è stato ordinato, ai sensi degli artt. 22 e 23 d.P.R. n. 380/2001 e della L. R. Lazio 15/2008 di non effettuare lavori oggetto della D.I.A. in sanatoria prot. n. 56952 del 14.5.2015 e comunicato che i lavori eventualmente già eseguiti devono considerarsi privi di titolo; di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 marzo 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio, i ricorrenti TA-La Corte espongono di essere comproprietari, per atto di compravendita a rogito Notaio F. Marino di Roma del 12.6.2001 rep. n. 82261 e racc. n. 8927, di un villino ad uso residenziale sito in Roma, località Infernetto, Largo Pinzano n. 11, distinto in catasto al foglio 1118, particella 1004 e facente parte di un complesso di fabbricati quadrifamiliari (palazzina D – int. 1), costruito in virtù di concessione edilizia n. 1310/C del 17.9.1990.

Il villino era stato oggetto di due concessioni edilizie in sanatoria rilasciate, ai sensi della L. n. 724/1994, in data 20.9.1996 n. 6037 e n. 6039, la prima per l’avvenuta realizzazione del piano seminterrato, non previsto nell’originaria concessione edilizia, per una superficie di 159,74 mq. ad uso garage e cantina e, la seconda, per alcune lievi modifiche ai piani terra e primo senza variazioni delle superfici utili e delle tramezzature.

Con D.I.A. prot. n. 47567 del 4.7.2000 (nuovi tipi alla D.I.A. prot. n. 18801 del 16.3.2000), venivano realizzate dalla precedente proprietaria nella suddetta unità immobiliare alcune opere interne e di manutenzione straordinaria, consistenti, per il piano seminterrato, in una diversa distribuzione degli spazi interni e nel cambio d’uso da garage a cantine.

Nel 2007, i Sigg.ri TA-La Corte eseguivano dei lavori per ripristinare il locale garage e modificare la distribuzione degli spazi interni del piano seminterrato ad uso cantina, mediante la demolizione di tramezzature interne e l’esecuzione di nuove, realizzando anche una rampa per accedere al piano seminterrato con relativa apertura di una porta d’accesso dalla medesima rampa e di un varco sulla recinzione esterna per l’apposizione di un cancello carrabile.

Successivamente, al fine di regolarizzare i suddetti interventi eseguiti in assenza del previo titolo abilitativo, ma in conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente, veniva presentata al Municipio X di Roma Capitale una D.I.A. in sanatoria, ai sensi dell’art. 22 L.R. Lazio n. 15/2008, con pagamento della relativa oblazione (prot. n. 56952 del 14.5.2015).

In data 6.10.2015 prot. n. 533047, i Sigg.ti TA-La Corte provvedevano a richiedere alla Regione Lazio, per i medesimi interventi, anche l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 42/2004, ricadendo l’immobile in questione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e dell’art. 142, comma 1 lett. c), D.Lgs. n. 42/2004.

In pari data, la richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata alla Regione veniva depositata anche al Municipio X con prot. n. 114785 del 6.10.2015 ad integrazione della documentazione relativa alla D.I.A. in sanatoria prot. n. 56952/2015.

Senonché, con provvedimento prot. n. 124685 del 26.10.2015, ricevuto in data 5.11.2015, l’U.O.T. del Municipio X di Roma Capitale ordinava ai Sigg.ri TA-La Corte, ai sensi degli artt. 22 e 23 D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. Lazio n. 15/2008, di non effettuare le trasformazioni previste nella D.I.A. in sanatoria prot. n. 56952/2015, precisando, altresì, che i lavori eventualmente già eseguiti dovevano considerarsi privi di titolo.

Tale provvedimento veniva motivato con riferimento ad un asserito contrasto dei suddetti interventi “ con le norme di N.T.A. del P.R.G. vigente, in particolare con l’Art. 4 (aumento della Sul al Piano Seminterrato) ” ed in quanto “ la DIA in sanatoria risulta carente della documentazione di rito prevista per tali interventi – Manca il N.O. Paesistico ai sensi del

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