TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2016-10-03, n. 201602381
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Testo completo
Pubblicato il 03/10/2016
N. 02381/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01549/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2016, proposto da:
A Z, rappresentato e difeso dall'avvocato C C C.F. CSTCCT71D45B202M, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. D'Annunzio, 220;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t ., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del verbale relativo all’attività di correzione degli elaborati scritti concernenti l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2015, redatto dalla Sottocommissione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
L’odierno ricorrente Zozzo Aurelio – avendo partecipato alla sessione d’esami 2015 per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato tenutasi presso la Corte d’appello di Catania - ha proposto impugnazione avverso la valutazione non favorevole ottenuta sugli elaborati scritti, la cui correzione è stata effettuata dalla Commissione insediata presso la Corte d’appello di Torino.
In particolare, avendo ottenuto un punteggio complessivo insufficiente per poter accedere alla prova orale dell’esame (diritto civile 30, diritto penale 26, atto giudiziario 28), il ricorrente denuncia in primo luogo l’illegittimità della valutazione espressa dalla Commissione attraverso la semplice apposizione di un voto numerico sull’elaborato, privo di alcun segno di correzione e/o di espressioni lessicali idonee ad esplicitare il giudizio formulato dai commissari.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per opporsi all’accoglimento del ricorso e della connessa domanda cautelare, ed ha anche rappresentato per mezzo di un rapporto redatto dal vice presidente della sottocommissione i criteri non ritenuti rispettati negli elaborati, specificando sinteticamente le ragioni del giudizio negativo.
Il ricorso può essere accolto con sentenza in forma breve e semplificata adottata in sede di esame della domanda cautelare, essendo stato dato apposito avviso alle parti all’odierna udienza camerale. Occorre prendere le mosse dall’art. 22, co. 9, del R.D. 1578/1933, in base al quale: “ La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della