TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2017-12-19, n. 201706884

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2017-12-19, n. 201706884
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706884
Data del deposito : 19 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2017

N. 10605/2017 REG.RIC.

N. 06884/2017 REG.PROV.CAU.

N. 10605/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10605 del 2017, proposto da:


Società di Allenamento D'Alessandro Raffaele S.r.l., Raffaele D'Alessandro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato V S, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Antonio Certomà in Roma, via Circunvallazione Clodia 36/B;


contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Decisione N. 1776 del 21/09/2017 emesso dalla Commissione di Disciplina di Appello ex ASSI presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2017 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che all’odierna udienza il difensore di parte ricorrente, interpellato dal Collegio per dare chiarimenti in relazione alla regolarità della notifica, ha esibito la relata di ricezione della PEC, inviata all’indirizzo dell’avvocatura dello Stato e si è impegnato a depositare in via telematica tale documentazione;

Ritenuto che, stante la mancata costituzione dell’avvocatura, occorra chiedere chiarimenti in ordine alle circostanze dedotte in ricorso, da depositarsi entro 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza da effettuarsi, a cura di parte ricorrente, presso la sede reale dell’amministrazione intimata, rinviando per il prosieguo all’udienza camerale del 17 gennaio 2018 ;

Ritenuto che, stante l’imminenza e irreparabilità del periculum, occorra sospendere nelle more il provvedimento impugnato;

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