TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-03-14, n. 202300037

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-03-14, n. 202300037
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300037
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2023

N. 00037/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00142/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 142 del 2022, proposto da Slpa - Società Industria Lavoratori Porfido s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A M V e dall’avvocato A S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Valorzi in Trento, via Calepina, 65;

contro

Comune di Albiano, in persona del Sndaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

per l’annullamento

- della deliberazione n. 114 di data 9 settembre 2022 della Giunta del Comune di Albiano, comunicata via pec in data 14 settembre 2022, con cui, confermandola per quanto ivi non previsto, viene disposta la “ Rettifica della deliberazione della Giunta comunale n. 80 di data 30.06.2022 avente ad oggetto: <Revoca concessione lotto cava n. 21 Loc. Montegaggio C.C. Albiano, per violazione dell'art. 16 - cessione della concessione, del disciplinare allegato all'atto privato, Rep. n. 487 del 2014> ”;

nonchè

- della precedente/presupposta deliberazione della Giunta comunale n. 80 di data 30.06.2022, trasmessa alla ricorrente in data 05.07.2022 avente il medesimo oggetto di “ Revoca concessione lotto cava n. 21 Loc. Montegaggio C.C. Albiano, per violazione dell’art. 16 - cessione della concessione, del disciplinare allegato all’atto privato, Rep. n. 487 del 2014 ”, in relazione all’ivi ravvisato “ mancato rispetto del limite del mantenimento della maggioranza delle partecipazioni di proprietà di almeno uno dei soci esistenti alla data della delibera consigliare n. 75 del 2011 ”, ribadito e confermato dalla deliberazione n. 114 di data 9 settembre 2022;

- nonchè di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale e ai precedenti connesso ed in particolare della diffida di data 25.03.2022 del Sndaco del Comune di Albiano;

- e per l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva per le controversie sulle concessioni di beni pubblici ai sensi dell'art. art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., della illegittimità dell'art. 16 del disciplinare di concessione del lotto 21 – Albiano allegato all'atto privato, Rep. n. 487 del 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Albiano;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il consigliere A T e uditi per la ricorrente Slpa s.r.l. l’avvocato B A A in sostituzione dell’avvocato A M V e per l’intimato Comune di Albiano l’avvocato dello Stato D V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. L’odierna ricorrente, Slpa s.r.l. (di seguito Slpa), ha ottenuto in concessione direttamente dal Comune di Albiano con contratto n. 857 del 4 agosto 1995 la cava per l’estrazione di porfido di cui al lotto n. 21 in località Montegaggio C.C. Albiano. Ai sensi dell’art. 12 dell’allora vigente legge provinciale di Trento 4 marzo 1980, n. 6, “ Disciplina dell’attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella Provincia autonoma di Trento ”, infatti, “ il Comune nel cui territorio ricada interamente o parzialmente una delle aree suscettibili di attività estrattiva … deve … dividere il territorio di sua proprietà in lotti di estrazione dando a ciascuno di essi dimensioni sufficienti ad una razionale coltivazione ”. A seguito dell’entrata in vigore della “ Legge provinciale sulle cave ” 24 ottobre 2006, n. 7, in particolare ai sensi dell’art. 33 della medesima che nell’ambito delle “ Disposizioni transitorie ” di cui al Capo VI reca la disciplina delle “ Concessioni vigenti ”, la concessione con il Comune di Albiano, per l’appunto vigente alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ha mantenuto validità fino al completamento della coltivazione del volume definito dal Comune (comma 1). Infatti, in relazione all’area in concessione, il Comune con provvedimento del Consiglio n. 75 dell’8 settembre 2011 ha definito il nuovo volume di materiale da esportare e stabilito il termine finale di coltivazione (comma 2). Con contratto rep. n. 487 del 25 febbraio 2014 il Comune di Albiano e Slpa hanno poi convenuto l’aggiornamento della concessione e del relativo disciplinare del 1995 secondo quanto disposto dal citato provvedimento n. 75 del 2011. Merita sin da subito evidenziare che l’art. 16 del disciplinare dispone, per quanto qui interessa, quanto segue: “ È ammessa la modifica della compagine sociale, purchè la maggioranza delle partecipazioni rimanga di proprietà d’almeno uno dei soci esistenti alla data della delibera consiliare n. 75 dd. 09.09.2011. … In ogni caso di cessione di partecipazioni sociali a soggetti esterni, il titolare della concessione dovrà chiedere preventivamente l’assenso alla Giunta Comunale. … Il mancato rispetto da parte dei concessionari di tali disposizioni prevede di diritto la revoca, previa diffida, della concessione ”.

2. Nel 2018, in conseguenza delle difficoltà finanziarie incontrate dall’impresa, la compagine sociale di Slpa, fino ad allora formata dai soci signori A F, Armando F e Beatrice Veneri è mutata, essendo subentrata con il 49% delle quote Porfido Trentino s.r.l. (di seguito Porfido Trentino), ovvero gli unici soci di tale società - vale a dire i signori G P, A P, M P e D P – posto che erano uscuti dalla compagine societaria i signori Armando F e Beatrice Veneri. Il Comune di Albiano con la deliberazione della Giunta n. 164 del 9 agosto 2018, preceduta dalla deliberazione n. 141 del 12 luglio 2018, nel rilasciare secondo quanto prescritto dal citato art. 16 del disciplinare di concessione l’assenso alle suddette operazioni societarie ha precisato che la cessione del 49% delle quote di Slpa sarebbe avvenuta a nome dei soci di Porfido Trentino. Con il 51% delle quote rimaneva dunque quale socio originario unicamente il signor A F. Perdurando anche negli anni 2019 e 2020 la crisi finanziaria della società Slpa in quanto alla data del 31 ottobre 2020 emergeva una situazione patrimoniale “ con perdite sociali per complessivi euro 202.898,00 ”, al fine di ripianare tali perdite di esercizio veniva convocata un’assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 2482 ter c.c. che deliberava la riduzione a zero del capitale ed il contemporaneo suo aumento ad euro 93.354,00 in ottemperanza a tale articolo di legge. Nonostante la prevista riserva di sottoscrizione a favore dei soci del capitale sociale ricostituito – da effettuarsi in misura proporzionale alle partecipazioni possedute - il socio originario A F ha rinunciato al diritto di sottoscrizione a kui spettante, e ciò ha comportato il venir meno della sua qualità di socio. La compagine sociale di Slpa è risultata pertanto composta dai signori G P e A P nella misura del 33,33% ciascuno nonché dai signori M P e D P nella misura del 16, 67% ciascuno, i quali avevano invece proporzionalmente sottoscritto il capitale sociale.

3. Il Comune di Albiano, avendo constatato variazioni rispetto all’iniziale compagine sociale, con nota del 25 marzo 2022 ha diffidato Slpa, ai sensi dell’art. 16 del disciplinare, a modificare la composizione della società ricomprendendo almeno un socio originario, ossia esistente alla data della delibera consiliare n. 75 del 2011, che detenesse come minimo il 50,01% delle partecipazioni sociali e tutto ciò a pena di revoca della concessione. In replica alla diffida Slpa ha osservato che “ La fuoriuscita dalla compagine sociale del signor A F non è derivata pertanto da una cessione della quota, ma è conseguenza dell’estinzione della sua partecipazione ”. Con parere reso il 13 maggio 2022 su richiesta del Comune l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato in particolare che “ le osservazioni di Slpa s.r.l. non appaiono condivisibili perché la fuoriuscita dalla compagine sociale del sig. A F è – contrariamente a quanto assunto da controparte - tutt’altro che non volontaria, posto che è stato proprio il sig. A F a decidere di non sottoscrivere la ricapitalizzazione ”.

4. Il Comune di Albiano con deliberazione della Giunta n. 80 del 30 giugno 2022 ha quindi revocato la concessione del lotto cava n. 21 in località Montegaggio C.C. Albiano rep. n. 487 del 25 febbraio 2014 per violazione dell’art. 16 del più volte citato disciplinare, sia perché la maggioranza delle partecipazioni non è rimasta di proprietà di almeno uno dei soci esistenti alla data della delibera consiliare n. 75 dell’8 settembre 2011, sia in quanto preventivamente alla cessione delle partecipazioni sociali non è stato richiesto l’assenso della Giunta comunale. All’istanza di annullamento in autotutela della deliberazione n. 80 del 2022 avanzata da Slpa il 18 luglio 2022 il Comune non ha dato seguito. Peraltro, poiché in realtà con la deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 9 agosto 2018 il suddetto assenso

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