TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-10-26, n. 201108234

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-10-26, n. 201108234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201108234
Data del deposito : 26 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02210/2011 REG.RIC.

N. 08234/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02210/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2210 del 2011, proposto da:
SE GI, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Scacchi, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Scacchi in Roma, via Crescenzio 19;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione di EMOLUMENTI SPETTANTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE DEL SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente di aver svolto, nel periodo 16 novembre 2001 – 16 ottobre 2003, le funzioni di componente del Collegio di Direzione del Servizio di Controllo interno del Ministero dell’economia e delle finanze, e ciò sulla scorta di apposito decreto ministeriale in data16 novembre 2001.

Ha quindi richiesto, in data 30 giugno 2004, la corresponsione del compenso per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi.

Con nota del 20 aprile 2005 l’intimata Amministrazione ha respinto la rivendicazione retributiva legata all’espletamento del ricordato incarico sostanzialmente in ragione dell’assenza di provvedimenti che espressamente prevedessero l’erogazione di compensi ai componenti dell’organo di controllo.

Di qui la

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