TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2012-06-07, n. 201202710
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Testo completo
N. 02710/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01453/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2012, proposto da Maresca Carmela e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato E G, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, piazza Garibaldi n. 39;
contro
l’Università degli Studi Federico II di Napoli - Polo delle Scienze Umane e Sociali, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
degli atti amministrativi, notificati in data 16.1.2012, con i quali veniva ordinato il rilascio dei locali dati in concessione d’uso, siti l’uno presso l’edificio del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, via Chintia – Napoli, sede della facoltà di Economia, l’altro presso la facoltà di Giurisprudenza, in via Porta di Massa n. 32 – Napoli, entrambi adibiti all’esercizio delle attività di bar – punto di ristoro, seguito la nota protocollo n. 14337 del 9.12.2008 per la facoltà di Economia e la nota protocollo n. 70280 del 20.6.2008 per la facoltà di Giurisprudenza, in cui si invitava la società Maresca C. e C. snc a lasciare liberi i locali oggetto di concessione entro la data di scadenza del 28.2.2009, o meglio dei due distinti provvedimenti di rilascio con scadenza fissata alla data del 16.3.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con lettera contratto prot. n. 28973 del 26.4.2007 l’Università resistente, a seguito di procedura concorsuale, concedeva in uso alla società ricorrente i locali presso l’edificio del Complesso Universitario Monte Sant’Angelo, sede della facoltà di Economia, per l’esercizio delle attività di bar - punto di ristoro, fissando la durata del contratto in tre anni (dall’1.3.2004 al 28.2.2007), prorogabile di anno in anno con un limite massimo di due anni.
2. Con nota 14337 del 9.12.2008 veniva notificata alla società ricorrente la scadenza del predetto contratto alla data del 28.2.2009, con invito a rilasciare liberi i locali oggetto di concessione.
3. Con lettera contratto prot. n. 28973 del 26.4.2007 l’Università resistente concedeva in uso sempre alla società ricorrente, previo espletamento di una procedura concorsuale, i locali presso l’edificio di via Porta di Massa n. 32, sede della facoltà di Giurisprudenza, per l’esercizio della medesima attività, fissandone la durata in due anni (dal 13.9.2006 al 12.9.2008), con possibilità di proroga annuale fino a un massimo di due anni.
4. Con nota prot. n. 70280 del 20.6.2008 veniva notificata alla società ricorrente la scadenza di tale ultimo contratto a far data dal 12.9.2008, con contestuale invito a lasciare liberi i locali.
5. Con gli atti impugnati, preso atto della permanenza della società nei predetti locali in assenza di qualsiasi titolo, l’Amministrazione resistente ingiungeva, ai sensi dell’art. 826 c.c., di lasciare i locali liberi da persone e cose entro il 16.3.2012 e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dalla loro notifica.
6. La società ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge (art. 1 della legge n. 241/1990;art. 301 del C.C.N.L. Turismo e Servizi del 6.10.1984).
7. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto, circostanza che esime il Collegio dal verificare la regolarità della notifica all’Amministrazione resistente, notifica eseguita presso il Polo delle Scienze Umane e Sociali, anziché presso la sede centrale dell’Università.
8. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 giacché l’agire della P.A. non sarebbe stato informato ai canoni di efficienza e di trasparenza.
8.1. Orbene, nel caso di specie si verte in ipotesi di beni del patrimonio indisponibile con la conseguenza che l'unico modo legittimo e tipico per attribuirne, entro certi limiti e per alcune utilità, la disponibilità a terzi è quello della concessione amministrativa che assume normalmente la configurazione della concessione - contratto.
8.2. Tale fattispecie complessa risulta dalla convergenza di un negozio unilaterale e autoritativo (atto deliberativo) della P.A. e di una convenzione attuativa (contratto, capitolato o disciplinare) e, quindi, di un rapporto contrattuale bilaterale, fonte di obblighi e diritti reciproci dell'Ente concedente e del concessionario. La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che, nonostante la posizione per alcuni riflessi paritetica delle parti in relazione alle previsioni del contratto e del capitolato, il diritto stesso alla conservazione della concessione è un mero diritto affievolito che, nel contrasto con il prevalente interesse pubblico, può essere soppresso unilateralmente dall'Amministrazione con la revoca dell'atto di concessione, al di là della risoluzione, sia pure per determinazione unilaterale della P.A., a seguito di inadempienza del concessionario (cfr. Cass. S.U. n.15378/2009).
8.3. Tanto premesso nel caso di specie dalla documentazione allegata si evince che l’Amministrazione resistente comunicava alla società ricorrente con la nota 14337 del 9.12.2008 la scadenza del contratto relativo ai locali presso la facoltà di Economia alla data del 28.2.2009, con invito a rilasciare liberi i locali oggetto di concessione. Con la nota prot. n. 70280 del 20.6.2008 l’Amministrazione comunicava alla società ricorrente la scadenza del contratto relativo ai locali della facoltà di Giurisprudenza a far data dal 12.9.2008, con contestuale invito a lasciarli liberi.
8.4. Orbene nel primo caso il contratto originario aveva durata triennale sino al 27.2.2007 con possibilità di proroga annuale per un massimo di due anni, vale a dire proprio sino al 28.2.2009, data indicata nella comunicazione del 9.12.2008;mentre nel secondo caso il contratto originario con durata biennale veniva a scadenza esattamente il 12.9.2008. Ne discende, quindi, che l’Amministrazione resistente non avrebbe potuto rinnovare ulteriormente il contratto avente ad oggetto i locali siti presso la facoltà di Economia, essendo decorso anche l’ulteriore termine massimo ammissibile per la proroga, mentre non ha ritenuto di prorogare il contratto concernente i locali presso la facoltà di Giurisprudenza oltre la naturale scadenza dello stesso.
8.5. Non è, quindi, dato comprendere quale sia il comportamento della P.A., contrario ai canoni di efficienza e di trasparenza, lamentato da parte ricorrente, giacché legittimamente l’Università ha emanato i provvedimenti impugnati per ottenere il rilascio degli immobili occupati dalla società ricorrente in assenza di qualsiasi titolo, nonostante la stessa fosse tempestivamente stata resa edotta sia della scadenza del termine massimo di durata del contratto relativo ai locali della facoltà di Economia che della volontà dell’Amministrazione di non prorogare il contratto avente ad oggetto i locali della facoltà di Giurisprudenza oltre la data contrattualmente prevista (vale a dire il 12.9.2008).
8.6. Merita, infine, di essere evidenziato come la P.A. abbia provveduto tempestivamente a comunicare alla società ricorrente le scadenze contrattuali e come quest’ultima senza alcun valido motivo non abbia provveduto a liberare i locali per oltre un biennio (dal febbraio 2009 al gennaio 2012) , sino a costringere l’Amministrazione all’uso dei propri poteri di autotutela esecutiva ex art. 826 c.c. .
9. Va, infine, disattesa anche la seconda censura con la quale si lamenta la violazione dell’art. 301 del C.C.N.L. Turismo e Servizi del 6.10.1984 poiché, non essendo stata ancora indetta una nuova gara per la concessione in uso dei due locali presso le facoltà di Giurisprudenza ed Economia e non essendo, quindi, stato individuato il soggetto subentrante nella gestione dell’attività di ristoro, non sarebbe possibile il passaggio della mano d’opera da un’azienda all’altra e la ricorrente si troverebbe in una condizione di esubero di dipendenti.
9.1. E’, infatti, evidente che la norma invocata concerne i rapporti tra aziende private in ipotesi di successione nella gestione di determinate attività e non riguarda la P.A. il cui agire non può in alcun modo essere inficiato dalla asserita e, peraltro, non dimostrata violazione della disposizione richiamata.
10. Per tutte le suesposte argomentazioni il ricorso deve essere rigettato.
11. Non va disposto nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.