TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2015-04-29, n. 201500750

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2015-04-29, n. 201500750
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201500750
Data del deposito : 29 aprile 2015
Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

N. 00341/2011 REG.RIC.

N. 00750/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00341/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 341 del 2011, proposto da:
G G, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso Mariachiara Paone in Catanzaro, Via E. Buccarelli, 4;

contro

Gamesa Energia Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. F S, G M, con domicilio eletto presso F S in Catanzaro, Via Jannoni, 43;
Regione Calabria, Comune di Jacurso;
Provincia di Catanzaro, rappresentata e difesa dagli avv. R C, Federica Pallone, con domicilio eletto presso R C in Catanzaro, piazza G. Rossi, Ufficio Legale Prov;

nei confronti di

E.On Climate e Renewables Italia Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Marrama, con domicilio presso segreteria

TAR

Catanzaro via A. De Gasperi n.76/b;

per l'annullamento:

a) del progetto definitivo opere civili ed il progetto elettrico proposto dalla Gamesa Energia Italia S.p.A. Unipersonale e successive integrazioni e modifiche;

b) del Decreto del Dirigente Generale n.8584 del 23/05/2005;

c) del Decreto VIA del 27/04/2005;

d) del parere favorevole con “prescrizioni” emesso dalla Conferenza dei Servizi del 01/03/2006;

e) del Decreto del Dirigente della Regione Calabria del 24/03/2006 prot.0415129 iscritto al n.3444 del 29/03/2006;

f) della autorizzazione paesistica n.1/2006 del 15/12/2006 rilasciata dal Comune di S. Pietro a Maida;

g) dello studio di impatto ambientale redatto in data 15/12/2006 ed allegato alla istanza di rilascio del nulla osta paesaggistico, prot.7561;

h) dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto eolico denominato “Piano di Corda”;

i) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato connesso e conseguente ivi comprese eventuali istanze e richieste di modifiche ed integrazioni progettuali;

j) del procedimento di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata agli espropri dei terreni interessati dal progetto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gamesa Energia Italia Spa e di E.On Climate e Renewables Italia Srl e di Provincia di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2015 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato, espone:

-che la Gamesa Energia s.p.a., in data 22/07/2005, ha presentato alla Regione Calabria – Dipartimento n. 4 Economia – Settore Energia, istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio del Parco Eolico denominato “Piano di Corda” ricadente “territorialmente” all’interno dei Comuni di Jacurso e San Pietro a Maida (CZ) ma riguardante anche il confinante Comune di Curinga (CZ);
che il territorio in cui sono stati installati gli aerogeneratori del suddetto parco eolico ed, in particolare, l’aereogeneratore contraddistinto dalla lettera “A32”, interessante i Comuni di Jacurso e San Pietro a Maida (CZ), riguarderebbe di fatto anche il ricorrente che occupa e risiede stabilmente la propria abitazione senza che allo stesso sia mai stato notificato o comunicato alcun atto relativo alla procedura amministrativa preordinata alla realizzazione del predetto Parco Eolico;
che risiede ed occupa una civile abitazione che si trova a meno di 500 m dall’aerogeneratore “A32” e, a tal fine, lamenta la violazione della legge in materia di distanze minime ma soprattutto la violazione del diritto alla proprietà, alla salute ed integrità psico-fisica;
che, sebbene “terzo controinteressato”, non avrebbe mai ricevuto alcuna formale comunicazione, da parte degli Enti ed Organismi preposti, della proposta di progetto del Parco Eolico denominato “Piano di Corda”;
che la procedura per la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata agli espropri dei terreni interessati sarebbe, pertanto, palesemente illegittima e viziata da una serie di irregolarità amministrative.

Avverso gli atti in epigrafe indicati è insorto il ricorrente, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva.

Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Eon Climate&
Renewables Italia s.r.l., Gamesa Energia s.p.a., chiedendo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto.

Alla camera di consiglio del 20 novembre 2011 la domanda cautelare è stata rigettata.

All’udienza pubblica del 20 marzo 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio deve soffermarsi in via preliminare sull’eccezione di tardività del ricorso sollevata da tutte le controparti costituite.

L’eccezione è fondata.

In analogo ricorso, dove era sempre impugnata un’autorizzazione alla costruzione di impianto eolico e dove le amministrazioni avevano sollevato questione preliminare di tardività del ricorso, questo Tribunale, con la sent. n.473/2010, ha statuito che <<
È chiaro, innanzi tutto, che nel caso di specie non era richiesta la notifica individuale agli odierni ricorrenti, non essendo essi diretti destinatari del provvedimento impugnato. Occorre, quindi, verificare se vi sia una norma di legge o regolamentare che preveda la pubblicazione del provvedimento, giacché in tal caso per determinare la decorrenza del termine di sessanta giorni occorre fare riferimento alla data di pubblicazione. Orbene, nel caso di specie la pubblicazione del provvedimento è prevista da norma di legge regionale, che impone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per i provvedimenti concernenti opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale. In particolare, la l.r. n. 19/2001 all’art. 24, 10° comma, prevede che “Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nel Bollettino regionale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati”>>.

Nel caso di specie, per i soggetti non direttamente destinatari del provvedimento, il termine per l’impugnazione dell’Autorizzazione Unica in esame, decorreva, pertanto, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, che ha avuto luogo nell’anno 2006 e, precisamente, sul supplemento ordinario n. 4 al n. 8 del 24.9.2006.

Il ricorrente non avrebbe potuto essere destinatario della comunicazione del provvedimento anche perché dal certificato di residenza allegato dallo stesso risulta che egli ha iniziato a risiedere nella località Zingara dal 2008, successivamente, quindi, sia al rilascio dell’autorizzazione unica, sia all’inizio della costruzione del

WTG

32.

Dalla documentazione versata in atti dalla Eon Climate risulta, altresì, che i lavori di realizzazione del

WTG

32 (che, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe stato realizzato a distanza di 200 metri dalla sua abitazione), sono iniziati nel 2007, allorquando sono state costruite le fondamenta e la piattaforma;
la torre è stata innalzata nel mese di giugno 2010 ed è entrata in funzione nel successivo mese di luglio 2010 (circostanze che hanno rivelato in modo inequivoco le caratteristiche dell’opera e determinato l’inizio del termine per accedere agli atti e impugnare, eventualmente, i titoli abilitativi, ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 16/04/2014 n. 1890).

A fronte dunque della piena conoscenza della realizzazione materiale dell’impianto, il ricorrente ha atteso il 23 dicembre 2010 per visionare gli atti non allegando, peraltro, alcuna istanza e/o atto che dimostri che l’accesso è avvenuto solo in quell’epoca.

Il ricorso è stato notificato nel febbraio 2011 sicché esso è manifestatamente tardivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.



P.Q.M

.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di ciascuna parte costituita che si liquidano in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Emiliano Raganella, Referendario, Estensore

Raffaele Tuccillo, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)